Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
Anche in materia esecutiva il provvedimento declinatorio di competenza può dar luogo a conflitto e non è pertanto suscettibile di impugnazione. (Fattispecie nella quale la Corte di appello aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in merito ad un incidente di esecuzione ritenendo che la stessa spettasse al tribunale, in quanto il giudice di secondo grado si era solo limitato a ridurre la pena inflitta; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2004, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/01/2004
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 173
3. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 027598/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano;
avverso l'ordinanza in data 4.6.2003 della Corte di Appello di Milano;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 4.6.2003 la Corte di Appello di Milano, sezione 5^ penale, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine all'incidente di esecuzione proposto da TO LV, avente per oggetto la detrazione di un periodo di espiazione per fini estradizionati, ravvisando la competenza del Tribunale di Milano per essersi il giudice di appello limitato a ridurre la pena inflitta. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 665, n. 2, c.p.p., in quanto si tratterebbe di una pronuncia "erronea" poiché
la Corte di Appello avrebbe a suo tempo in realtà effettuato una riforma sostanziale della sentenza di primo grado, qualificando diversamente l'imputazione con la esclusione della continuazione e ritenendo la sussistenza di un'unica ipotesi ex art. 71 D.P.R. n. 309 del 1990, e solo conseguentemente avrebbe ridotto la pena inflitta dal primo giudice.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento censurato non è impugnabile. Anche in materia esecutiva, infatti, il provvedimento declinatorio di competenza può dar luogo a conflitto (art. 568, comma 2, ult. parte, c.p.p.) e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione (sez. 4^, sent. 1280 del 21.6.1996, rv. 205134; sez. 1^, sent. 509 del 7.2.2003, P.G. c. Raia).
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004