Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 39104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39104 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
LU LL
RENATA SESSA EGLE PILLA
IR CO
NN AR OR US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PE AN nata a [...] il [...] Nel procedimento in cui è parte civile: VA PA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39104/2025 Roma, li, 03/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1358/2025
- Relatore -
UP - 11/11/2025 R.G.N. 28346/2025
avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Trieste
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA ES;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GIULIO MONFERINI che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. L'avv. Stefano Rubeo si è associato alle conclusioni del Proc. Gen., riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19.2.2025, la Corte di Appello di Trieste, all'esito di trattazione in pubblica udienza, ha, su appello della parte civile, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di PE AN che l'aveva assolta dal reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen., dichiarato la predetta responsabile
Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd78a4999b2a Firmato Da: LU LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc440876015f
civilmente dell'illecito a lei ascritto e per l'effetto l'ha condannata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, VA PA.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. In particolare, lamenta la violazione dell'articolo 603, comma 3-bis, del codice di rito e vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di riforma della sentenza assolutoria, sia sotto il profilo della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, rinnovata solo con riferimento alla deposizione della persona offesa, e non anche in relazione agli altri testi (così per la Pascoli, per la AR AN IR Reina, per DE AR FR AN CI e per la stessa imputata), pur essendo state le rispettive dichiarazioni oggetto di (ri)valutazione da parte della Corte di appello, sia sotto il profilo del mancato assolvimento dell'obbligo di rendere una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, resa, nel caso di specie, ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p.
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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596014732671ed13 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd78a4999b2a
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1.Il ricorso, proposto avverso la sentenza d'appello, che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato la responsabilità ai fini civili della ricorrente, è fondato. Rispetto ad esso è il caso di precisare sin d'ora per i riflessi che la nuova norma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre che sul modus procedendi - non trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta all'udienza del 20.1.2020, ossia prima dell'entrata in vigore di tale norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, [...], 6 Rv. 285036-01 che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione).
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Tanto premesso, si osserva che, la Corte territoriale, nell'operare le valutazioni di merito di sua competenza, è, tuttavia, incorsa nei vizi denunciati dall'imputata. Ed invero, pur risolvendosi la decisione nel ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto l'attribuibilità del fatto all'imputata esclusa invece dal Tribunale per non essersi raggiunta la prova in termini di certezza sulla base della rinnovata assunzione della sola testimonianza della persona offesa, nonostante la rinnovata valutazione anche delle dichiarazioni di altri testi e della stessa imputata, come sollecitata dall'appellante, con la conseguenza che la decisione deve ritenersi assunta in violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Infatti, tenuto conto dell'interpretazione data da questa Corte nel suo massimo consesso, è ormai principio consolidato - non superato dalla nuova formulazione del comma 3-bis dell'art. 603 del codice di rito (introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. i, n 1, del d.lgs. del 10.10.2022, entrato in vigore, in parte qua, il 30.12.2022), che non ha sostanzialmente inciso sull'assetto interpretativo precedente avendo essa unicamente precisato la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione al solo caso di prove dichiarative assunte in dibattimento o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato - che il giudice di secondo grado il quale riformi (anche solo ai fini civili) la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, debba obbligatoriamente rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U n. 22065 del 28.1.2021, Cremonini, Rv.281228-02; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, [...], Rv. 267491 -01); laddove nel caso di specie, come detto, il giudice di secondo grado non solo non ha proceduto a detta, completa, rinnovazione che imponeva quanto meno il riesame dei testi indicati in ricorso e dell'imputata - ma ha anche finito quindi col ribaltare la pronuncia assolutoria senza offrire una motivazione esaustiva a sostegno, che desse cioè adeguatamente conto delle ragioni per le quali si dovesse addivenire ad una conclusione diversa opposta da quella di primo grado;
ragioni che per essere apprezzabili allorquando si versa, come nel caso in esame, nell'ipotesi del ribaltamento della pronuncia assolutoria, devono evidentemente confrontarsi analiticamente con quelle poste a base del diverso pronunciamento, implicante la diversa valutazione. L'obbligo motivazionale rafforzato è invero strettamente collegato a quello, oramai consacrato nella disposizione normativa di cui all'art. 603, di rinnovazione delle prove dichiarative decisive quale presupposto dell'adempimento dell'onere di motivazione aggravata e si fonda sul riconoscimento della complessità delle valutazioni che sostengono la riforma del giudizio che ribalta l'assoluzione cui consegue la affermazione della conseguente necessità che la forza motivazionale
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della sentenza di secondo grado si esprima non solo su argomenti "logici", ma si consolidi anche attraverso l'apprezzamento diretto delle fonti di prova dichiarativa. In buona sostanza la Corte di appello, pur avendo ritenuto, a differenza del giudice dell'assoluzione, la parte civile attendibile e riscontrata da altre deposizioni, anch'esse rivalutate, e del tutto inattendibile invece l'imputata, non ha proceduto alla rinnovazione istruttoria, che, come evidenzia la difesa in ricorso, si sarebbe resa necessaria, ed ha finito quindi anche col rendere una motivazione non rafforzata. E' solo il caso, infine, di precisare che in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, Sentenza n. 16131 del 20/12/2022, dep. 17/04/2023, Rv. 284493-02).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 622 cod. proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta come detto prima dell'entrata in vigore di tale norma risalente al 30 dicembre 2022. In ragione del tipo di reato, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 11/11/2025.
Il Consigliere estensore
TA ES
Il Presidente
UC RE
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