Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
Nella Regione Piemonte, giusta quanto stabilito - in attuazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - dalla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e dalla relativa delibera della Giunta regionale, l'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta è a carico non della struttura ospedaliera ma dell'Azienda USL, alla quale devono pertanto essere rivolte le relative richieste di rimborso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9792 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UD IN, elettivamente domiciliato in Roma, via Palestro 56, studio avv. Mario Rosso, presso l'avv. Pierluigi Armando che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Azienda Ospedaliera S. Croce - Carle di Cuneo, elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso gli avvocati Piercarlo Barale e Mario Contaldi che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 184/98, decisa il 9 giugno 1998 e pubblicata il 12 giugno 1998, resa dal Tribunale di Cuneo nel procedimento n. 223/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Cuneo in funzione di Giudice del Lavoro UD IN conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, al fine di ottenere il rimborso della somma di lire 30.477.200 da lui versata alla Clinica Pintor di Torino per un intervento di cardiochirurgia, impossibile presso l'Ospedale che ne aveva perciò disposto il trasferimento presso la struttura privata. Resisteva la convenuta ed eccepiva in primis l'incompetenza del Giudice adito, affermando che la causa non poteva esser considerata previdenziale;
rilevava quindi il difetto di legittimazione passiva, atteso che i rimborsi per gli interventi effettuati fuori dalle strutture pubbliche devono essere richiesti all'USL, competente. Il Giudice adito, con sentenza in data 26 gennaio 1998, accoglieva la domanda.
Interponeva appello l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e in esito il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 184/98, emessa in data 9 - 12 giugno 1998, in accoglimento parziale del gravame, disattendeva l'eccezione di incompetenza e dichiarava peraltro il difetto di legittimazione passiva, così accogliendo l'eccezione riproposta nel giudizio di secondo grado.
A sostegno della decisione osservava che competente ad erogare l'assistenza in forma indiretta è l'Unità Sanitaria di riferimento e non già la struttura ospedaliera. Escludeva ancora che si fosse verificato un mero trasferimento ad altra struttura sanitaria poiché il paziente era stato in realtà dimesso e ricoverato presso una clinica privata che gli aveva fornito le necessarie cure;
si rendevano pertanto applicabili le disposizioni relative al rimborso delle prestazioni in regime di assistenza indiretta. Avverso la sentenza, notificata in data 13 novembre 1998, propone ricorso per cassazione il UD con atto notificato in data 7 gennaio 1999; deduce un solo motivo, variamente articolato. L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo resiste con controricorso notificato in data 12 gennaio 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il difetto, insufficienza e contraddittorietà
della motivazione circa la ritenuta carenza di legittimazione passiva della parte appellante. Si afferma che il Tribunale non evidenzia la "legge vigente" per la quale l'Ospedale non sarebbe legittimato passivo a fronte della richiesta di rimborso. Si afferma ancora che erroneo sarebbe il richiamo del Collegio di merito alla disciplina dell'assistenza indiretta poiché la struttura privata ebbe a succedere a quella pubblica, senza soluzioni di continuità e in assenza di qualsiasi "determinazione volitiva" da parte dell'interessato.
La censura non è fondata, in forza delle considerazioni che di seguito si enunciano.
La Corte esaminerà le questioni introdotte dal ricorrente secondo un razionale iter argomentativo e valuterà anzitutto la congruità e logicità della motivazione offerta dal Tribunale in ordine al punto se la prestazione di cui si chiede il rimborso debba esser ricondotta nell'ambito dell'assistenza diretta o di quella indiretta;
verificherà quindi se le conseguenze che sono state tratte dalla scelta della seconda opzione siano del pari adeguatamente motivate. Ciò con un'inversione dello sviluppo dato nel ricorso introduttivo ove, seguendo per vero lo stesso svolgimento della denunciata sentenza, si censura anzitutto l'inadeguata enunciazione delle fonti normative e di poi si contesta la ricostruzione della fattispecie in termini tali da essere regolati dalle fonti stesse.
Ricorda anzitutto la Corte che la disciplina del ricorso per cassazione individua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello della violazione di legge, indicato al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., da quello di omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, menzionato al n. 5 dello stesso articolo. Ricorre il vizio di violazione di norme di diritto quando si prospetta l'errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmente per pacifica l'esatta ricostruzione del fatto.
La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie concreta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1986 n. 1760). Il ricorrente contesta l'esattezza della valutazione effettuata dal Tribunale nel senso che il trasferimento dalla struttura pubblica alla clinica privata avvenne per libera scelta dell'assistito. Rileva in contrario il UD di non essere stato in grado, per le condizioni di salute, di effettuare alcuna autonoma determinazione;
assume che si sarebbe verificato un mero passaggio dall'Ospedale Pubblico, non in grado di effettuare la prestazione, alla clinica privata, attrezzata allo scopo, nell'ambito quindi dell'assistenza diretta e non già di quella indiretta.
Osserva la Corte che il Tribunale ha fornito una precisa ricostruzione in ordine al passaggio del UD dall'ospedale alla clinica privata imponendo anzitutto in rilievo, sulla base delle deposizioni assunte, che il primario del reparto di cardiologia aveva segnalato alla moglie del paziente la necessità di affidarsi alle strutture sanitarie private, per impossibilità di ricovero presso quelle pubbliche. Il Collegio di merito ha poi interpretato quanto riferito dal Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera, nel senso che in caso di trasferimento l'assistito rimane in carico all'Azienda ospedaliera di origine, purché lo spostamento avvenga da una ad un'altra struttura pubblica, con permanenza dell'assistenza diretta. Ha quindi affermato che nel caso in esame vi fu invece una vera e propria dimissione dell'interessato, per consentirgli il ricovero presso una clinica privata "che ha successivamente fornito, in piena autonomia, una prestazione che la struttura pubblica non era in grado di prestare nei tempi necessari". Da ciò ha tratto la conclusione che in effetti la prestazione presso la struttura privata fu erogata in regime di assistenza indiretta.
Trattasi di un giudizio di fatto, censurabile dinanzi al giudice di legittimità solamente per vizio di motivazione.
Peraltro il ricorrente indica quale errore argomentativo esclusivamente il richiamo operato dal Collegio di merito all'esigenza di evitare "conseguenze abnormi dal punto di vista della sostenibilità dei costi", senza considerare che trattasi di un mero inciso rafforzativo ("non solo" si osserva appunto nell'impugnata sentena) mentre la giustificazione offerta consiste piuttosto nel richiamo alla disciplina generale del settore che regola le modalità di rimborso per le prestazioni sanitarie eseguite da strutture private, per il caso di impossibilità di erogazione da parte delle strutture pubbliche o convenzionate.
In ordine a tale rilievo il UD non formula osservazione di sorta e neppure considera che il Tribunale ha così integrato il quadro normativo di riferimento. Si denuncia infatti, prima di ogni altra critica, un vizio di motivazione, ravvisato nel silenzio circa gli estremi della disposizione di legge per effetto della quale l'Ospedale non è stato considerato legittimato passivo, così evidenziando in realtà una pretesa carenza cui dovrebbe conseguire al più la correzione ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c., non certo la cassazione dell'impugnata sentenza.
Rileva al riguardo la Corte che risulta senz'altro corretto il richiamo del Tribunale alle disposizioni della legislazione regionale ed ai provvedimenti amministrativi adottati in relazione alla medesima poiché, come dispone l'art. 3 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (per vero citato nella sentenza, sia pure in altra parte, come si è sopra detto), "le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalità per accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta". Così integrato, o piuttosto riordinato, il richiamo alle fonti normative in tema di assistenza sanitaria indiretta, appare corretta l'indicazione operata dal Tribunale nel senso che l'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta è a carico dell'Azienda USL, come da delibera della Giunta Regionale Piemonte 27 febbraio 1995, n. 154/43483, emessa in forza della legge regionale 18 gennaio 1995 n. 8.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001