Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 42 65/0 1. CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 15949/98 Consigliere Cron. 9105 Dott. Antonio VELLA Rep. 1470 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 01/12/00 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE S ENTENZA dal Sig 3000 per diritti 2713/01 sul ricorso proposto da: " IL CANCELLIERE CE NA, AD LO, TT AN, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato LA PORTA 155 13000 LO FERRUCCIO, che li difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato GIORDANO FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrenti 00664090
contro
CONDOMINIO VIA MONCENISIO 48 COLLEGNO in persona dell'Amm.re GIUGLINI FRANCO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, ROSSITTO SEBASTIANO, giusta 2000 difeso dall'avvocato 1974 | delega in atti;
7 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2722/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Carlo Ferruccio LA PORTA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione del 13/6/96 i condomini 1 - Con RI RM, ET AN e MA Carlo convenivano davanti al Giudice di pace di Torino il Condominio dell'edificio posto nella Via Moncenisio 48 di Collegno per sentir dichiarare nulla la delibera assembleare dell'8/6/95 (nella parte in cui aveva approvato il deliberato della precedente delibera 19/5/95) sia per mancanza dell'oggetto sia perché, imponendo ai condomini di tinteggiare i loro avvolgibili con vernice difforme da quella originale così da modificare la facciata esterna dell'edificio, aveva approvato un'innovazione senza il quorum deliberativo necessario;
chiedevano, inoltre, che fosse dichiarata l'insussistenza di qualsiasi obbligo a loro carico di pagare le somme richieste dal Condominio in esecuzione della delibera nulla. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. sostenendo che si trattava di lavori di normale manutenzione del fabbricato.
2 -Con successiva citazione del 27/9/96 RM RI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace su ricorso del Condominio sulla base della delibera 20/10/95 e riguardante il pagamento di lire 1.163.865. L'opponente eccepiva preliminarmente 1'incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto nella pendenza del giudizio anteriormente instaurato da lei e dagli altri due condomini contro il Condominio. Sosteneva poi che la delibera 20/10/95 posta a base del decreto si era limitata a confermare quella precedente, da lei impugnata per nullità con l'atto di citazione del 13/6/96, per cui il decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato nullo perché emesso sulla base di titolo nullo. Il Condominio, costituitosi, negava la 5 litispendenza e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo la diversità delle due delibere oggetto delle due distinte cause. 3 Il Giudice di pace, rilevata la connessione, riuniva le due cause e а queste riuniva, sempre per motivi di connessione, anche altre tre cause che pendevano davanti a lui e relative a separati procedimenti monitori instaurati dal Condominio, ai quali si erano opposti i tre attori della causa preventivamente instaurata (e cioè RI, MA e ET). All'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace pronunziava cinque distinte sentenze, delle quali rilevano nel presente giudizio soltanto quella n. 410/97 del 19/2/97 (con la quale il Giudice di pace, accogliendo la domanda proposta con citazione del 13/6/96 dai condomini RI, MA e ET, dichiarava la nullità della delibera 8/6/95 e l'insussistenza dell'obbligo dei predetti condomini di pagare alcunché per la tinteggiatura delle persiane), e quella n.437/97 del 20/2/97 (con la quale il Giudice di pace accoglieva l'opposizione proposta dalla RI con atto del 27/9/96 e dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto). Contro le due sentenze il Condominio proponeva separati appelli davanti al Tribunale di Torino. Il Tribunale, disposta la riunione delle due cause, con sentenza 13/5/98, in accoglimento dei gravami, respingeva l'eccezione di litispendenza e, ritenuta valida la delibera 8/6/95, rigettava sia la domanda dei tre condomini che l'opposizioe della RI al decreto ingiuntivo.
5 - Contro la sentenza ha proposto ricorso per affidando il gravame acassazione la RI, quattro motivi. Il Condominio ha resistito con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE لا Con i primi due motivi, connessi, si I denunciano violazione di legge (art.1362 cod.civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza interpretato la delibera assembleare dell'8/6/95 nella parte impugnata dai ricorrenti per indeterminatezza dell'oggetto nel senso che nella detta assemblea i condomini ER, De MA e TO non si erano limitati ad approvare il deliberato della precedente assemblea del 19/5/95, ma avevano anche deciso di fare eseguire i lavori alle persiane dei condomini RI e MA a cura dei medesimi e, in difetto, a cura dell'amministratore; per avere, di conseguenza ritenuto che l'impugnata delibera dell'8/6/95 aveva un oggetto determinato ed era, perciò, valida. Secondo i ricorrenti l'interpretazione effettuata dal giudice d'appello non avrebbe osservato i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 cod.civ., perchè non avrebbe tenuto conto del tenore letterale del deliberato assembleare, che, approvando un precedente deliberato inesistente, disponeva su un oggetto che tale non era, perchè la precedente assemblea era solo un invito ad eseguire i lavori e non una decisione vera e propria. Le doglianze non meritano accoglimento. La sentenza ha dettagliatamente esaminato il verbale della contestata assemblea 8/6/95 osservando che, in tale assemblea, non era stato soltanto approvato il deliberato della precedente assemblea del 19/5/95 (nella quale non erano state prese decisioni in merito ai lavori ma vi era stato soltanto l'invito ai condomini RI ed MA di eseguire i lavori stessi), ma era stato anche deciso di fare eseguire i detti lavori (riguardanti le persiane degli alloggi RI e MA) con esecuzione diretta dei condomini in difetto, ei l'esecuzione del lavoro da parte dell'amministratore. Tale essendo il verbale della il cui contenuto i ricorrenti non hanno seduta - atc contestso la sentenza ha ritenuto che la volontà - approvativa dell'assemblea non si riferiva solo al contenuto della delibera precedente, ma anche alla esecuzione vera e propria dei lavori, dovendo intendersi la parola "approvazione" riferita “all'intero periodo" (inteso, com'è evidente dallia lettura della sentenza, come periodo del testo del A verbale, e non in senso temporale, come sembrano ritenere i ricorrenti) ed avendo il riferimento alla precedente assemblea unicamente il significato di ribadire che la maggioranza dei condomini voleva che gli altri condomini eseguissero i lavori alle persiane (v. pag.7 della sentenza). Trattasi di una interpretazione conforme al contenuto letterale del verbale assembleare, oltre che alla logica., che, come tale, non sembra censurabile in questa sede. II Col terzo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto, in violazione dell'art.1120 cod.civ. e senza indicare le ragioni della decisione, che le opere deliberate dall'assemblea 8/6/95 (levigatura e tinteggiatura delle persiane con modalità diverse da quelle precedenti) potevano essere approvate con la maggioranza semplice, in quanto non costituivano innovazione. Anche tale censura va disattesa. Considerando che i lavori erano diretti a rendere conformi le persiane dei ricorrenti a tutte le persiane dell'edificio (circostanza non contestata e confermata anche dalle fotografie), il giudice d'appello, liberamente valutando tali circostanze di fatto, ha ritenuto che le opere non M costituivano inovazione perchè rientravano nella manutenzione ordinaria e, dunque, potevano essere approvate con la maggioranza semplice, il che era appunto avvenuto. Trattasi di un giudizio di merito basato sulla realtà processuale, del quale la sentenza ha dato adeguata e convincente spiegazione. Anche in tal caso, quindi, la decisione non merita censure. W Col quarto motivo si denuciano III violazione di legge (art.39 cod.pro.civ.) e vizi di motivazione per non avere la sentenza rilevato la litispendenza tra la causa ordinaria iniziata con la citazione davanti al Giudice di pace 13/6/96 e quella di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pate 1'11/6/96, in relazione alla quale il predetto giudice avrebbe dovuto, anziché disporre la riunione delle due cause, concludere il giudizio di opposizione dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del 60000 giudice che l'aveva emesso. 310000 La censura va disattesa. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, tra le due cause non correva un rapporto di litispendenza ma di semplice connessione, stante la sia pure parziale diversità oggettiva e ( soggettiva. La connessione giustificava la riunione, posto che, come correttamente rilevato daa sentenza impugnata, entrambe erano pendenti davanti al medesimo Giudice di pace (inteso come ufficio e non come persona fisica). Consegue il rigetto del ricorso. e r i l ( Si ritiene opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. A Roma, 1 dicembre 2000 I R E 1 1 L Il presi 0 L dent/e/ 0 L'estensore E 0 D E C Janu 2 Goonkeles N IN R I . A B E R C I I N A L N A I L M E O C T 3 D E A P N O T SI I IL CANCELLERE C1 TI 2 A S C O Francesco Catania P ו ט L a I m o R