Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strada, ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall'art. 157 cod. pen., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2008, n. 38020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38020 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 17/09/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1506
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 011574/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) AN NO N. IL 07/01/1942;
avverso SENTENZA del 02/11/2007 TRIB. BRESCIA SEZ. DIST. di SALÒ;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore l'Avv. ASTA Pietro, che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di AN ER veniva emesso decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 23 marzo 2004.
All'esito del giudizio celebrato a seguito di opposizione al decreto penale, il Tribunale di Brescia - Sez. Dist. di Salò - con sentenza del 2 novembre 2007 pronunciava declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
osservava il giudicante che, nella specie, mancando l'accertamento tecnico con l'etilometro, doveva ritenersi configurabile, in applicazione del principio del "favor rei", l'ipotesi più lieve, tra le fasce di punibilità previste dal D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, che aveva modificato l'art. 186 C.d.S., e cioè quella di cui alla lett. a), di tale novellato articolo, punita con la sola ammenda da Euro 500,00, ad Euro 2,000,00; di tal che, precisava ancora il Tribunale, bisognava applicare il termine biennale di prescrizione (con un massimo di tre anni in presenza di atti interruttivi) previsto dalla formulazione L'art. 157 c.p., anteriore alla riforma di cui alla L. n. 251 del 2005 (c.d. legge "ex Cirielli"). Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo violazione di legge sull'asserito rilievo che, essendo la nuova formulazione della norma incriminatrice - applicata dal tribunale - successiva alla legge "ex Cirielli" (che ha aumentato a quattro anni il termine di prescrizione per tutte le contravvenzioni), dovrebbe trovare applicazione, ai fini della prescrizione, proprio quest'ultima legge e non le preesistenti disposizioni L'art. 157 c.p.; afferma testualmente il ricorrente quanto segue: "è principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di successione nel tempo di leggi penali, va applicata nel suo complesso quella più favorevole al reo, senza possibilità di escluderne la parte che comporta per quest'ultimo minori vantaggi, perché ciò equivarrebbe alla surrettizia introduzione di una terza normativa, del tutto estranea alla volontà del legislatore, che, nel disciplinare diversamente la materia, non può aver inteso far rivivere, sia pure ad alcuni limitati effetti, le disposizioni previgenti, ormai definitivamente abrogate".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. In via di principio, la tesi sostenuta dal ricorrente P.G. è certamente esatta, laddove viene affermato che, in tema di successioni di leggi nel tempo, una volta individuata la legge più favorevole per l'imputato non è possibile applicare la stessa solo in parte, ed utilizzare poi disposizioni di altra legge, posto che in tal modo si farebbe luogo all'applicazione di una "tertia lex" di carattere intertemporale non prevista dal legislatore. Nella concreta fattispecie, non v'è dubbio che la legge più favorevole per l'imputato, in applicazione del principio generale sancito nell'art. 2 c.p., è quella del 2007 in virtù della quale il reato ritenuto configurabile a carico L'imputato stesso risulta punito con la sola pena pecuniaria (e non con le pene congiunte L'arresto e L'ammenda).
Una volta così individuata la disposizione più favorevole, occorre individuare il termine di prescrizione con riferimento a reato punito con la sola ammenda, commesso nel 2004. Certamente, come affermato nel ricorso, la legge cui bisogna por mente, nella concreta fattispecie, è innanzi tutto la L. n. 251 del 2005, applicabile perché entrata in vigore prima della sentenza emessa dal Tribunale nei confronti L'AN (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 323 del 2006, nonché Cass. Sez. 6^, sent. N. 31702/08). Tuttavia i termini prescrizionali previsti dalla citata legge risultano sfavorevoli per l'imputato (quattro anni, con un massimo di cinque anni con gli atti interruttivi) rispetto a quelli previsti dal previgente art. 157 c.p. (due anni, con un massimo di tre con gli atti interruttivi). Ed allora è necessario applicare la norma transitoria della legge in argomento che, infatti, così testualmente recita (art. 10, comma 2): "Ferme restando le disposizioni L'art.2 c.p., quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
L'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti". Dunque, non si tratta di dar vita ad una "tertia lex", bensì L'applicazione della norma transitoria della stessa L. n. 251 del 2005, applicabile al caso in esame "ratione temporis". Ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto prescritto il reato, in applicazione del termine prescrizionale stabilito dal previgente art. 157 c.p., in quanto espressamente richiamato dalla disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008