Sentenza 4 dicembre 2015
Massime • 1
Integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, previsto dall'art. 326 cod. pen., la comunicazione anticipata ad una delle imprese concorrenti, da parte del direttore amministrativo di un Azienda Ospedaliera, del contenuto di un bando relativo ad una gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di competenza aziendale.
Commentario • 1
- 1. Rivelazione dei segreti di ufficio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2015, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2015 |
Testo completo
4 8 9 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - SENTENZA Consigliere - 2231 N. Dott. GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMILIA ANNA GIORDANO N. 40675/2015 Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF AN N. IL 26/06/1988 FF CI IN N. IL 13/12/1959 ZA IP N. IL 21/02/1972 IA ST N. IL 30/01/1968 avverso l'ordinanza n. 2376/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 12/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ab NELLO ROGGI RIKETTO DI TUTTI I піс о пи avv. BARSANTI Ilaria e Udit i difensor Avv.; LATTANZI fahio per NI;
Owv. GALLINELL Paolo per AN;
avv. BEVERE Massimo per TA RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti impugnano l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato l'ordinanza cautelare, in ordine: A) al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 326,comma 3, cod. pen. per avere il NI, nella sua qualità di direttore amministrativo e poi di direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, in concorso con LA FA, in qualità di intermediario, unitamente ad altri soggetti, consentito a TA AN di conoscere anticipatamente il contenuto del bando relativo alla procedura per l'affidamento dei servizi di competenza aziendale relativi ai decessi in ambito ospedaliero;
B) in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. per avere NI nell'anzidetta qualità e AN quale responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice, in concorso con LA FA, in qualità di intermediario, unitamente ad altri soggetti, turbato la gara relativa alla gestione della Camera mortuaria dell'ospedale Sant'Andrea, mediante la comunicazione e successiva consegna a TA AN del bando di gara almeno 20 giorni prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
la compilazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, in modo che essa fosse scevra da errori e che venisse assicurata una valutazione delle offerte con il massimo del punteggio consentito;
l'aggiudicazione, in via definitiva, della gara di appalto alla ditta TA;
C) in ordine al reato di cui agli artt. 319,321 cod. pen. per avere il NI accettato da TA AN e DA la corresponsione di una somma di danaro per il compimento dei predetti atti contrari ai doveri d'ufficio; D) in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 319-quater cod. pen., riqualificato dal Gip come corruzione propria,per avere il NI, con abuso della qualità e dei poteri, in concorso con LA FA, in qualità di intermediario, con AN e con altri soggetti, palesando la volontà di non permettere l'aggiudicazione definitiva alla ditta TA della gara di appalto di cui sopra, inviando all'impresa, tramite AN, una richiesta di giustificativi sull'offerta economica non prevista nè dal bando né dalla legge, induceva TA AN a corrispondere la somma di danaro pattuita, materialmente consegnata da TA DA.
2. TA DA deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla gravità indiziaria, poiché quest'ultima si basa soltanto su intercettazioni telefoniche tra soggetti diversi rispetto ai protagonisti della vicenda e su confuse e vaghe affermazioni rese dal coindagato LA, senza alcuna valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione depositata dalla Difesa nel corso dell'udienza del 12 agosto 2015. Non vi è d'altronde traccia dell'asserito accordo tra pubblici ufficiali e privati nè viene specificato con quali modalità il ricorrente, che viene apoditticamente qualificato come longa manus del padre,avrebbe realizzato la condotta collusiva con i pubblici ufficiali. Non sono state infatti riscontrate movimentazioni bancarie anomale e non è avvenuto alcun incontro con i pubblici ufficiali, ad eccezione di AN,con il quale il ricorrente ha avuto contatti sporadici, di servizio ed ufficiali, attraverso un'utenza accessibile a tutti, al solo fine di avere chiarimenti meramente tecnici sul testo del bando di gara. Per la compilazione della domanda di partecipazione la srl TA si rivolse a una società esterna, specializzata nella redazione di domande per gare d'appalto. Nè vi è prova che il bando sia materialmente giunto nella disponibilità di TA DA. Dalla consulenza tecnica sul computer di TA emerge infatti che la documentazione venne scaricata il 3/12/2013, perfettamente in linea con l'emanazione ufficiale del bando, che risale al 27-11-2013. Le richieste di giustificativi sull'offerta economica rientrano nell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei propri poteri discrezionali,che sono pienamente compatibili con il tipo di gara bandita dall'ospedale. Nel colloquio tra il ricorrente e l'avv. Greco si fa riferimento a quanto scritto, a quattro mani, dal TA e dal suo legale, senza alcun intervento da parte di soggetti riconducibili all'Azienda ospedaliera. La maggior parte delle intercettazioni sono riferibili a IM IE e a IN BA, persone del cui livello di attendibilità e della cui capacità di operare in una materia tecnica, come quella degli appalti pubblici, è lecito dubitare. Ma dalle intercettazioni riferibili al ricorrente non si evince nulla di significativo, se non palesi preoccupazioni per l'esborso dell'ingente canone da versare all'Azienda ospedaliera, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto. Al contrario, ciò che si delinea dal contesto delle intercettazioni è un tentativo di truffa ai danni della srl TA, da parte di soggetti che si proponevano come intermediari, al solo fine di ottenere un tornaconto personale. Non è stata neanche valutata la sproporzione tra 1 l'offerta degli altri concorrenti e quella della ditta TA, che ha tenuto conto esclusivamente dell'offerta della concorrenza in occasione della gara precedente.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce insussistenza delle esigenze cautelari, essendo ormai da tempo esaurita l'attività investigativa e non essendovi alcuna esigenza di sentire persone,come : i dipendenti della ditta TA, che non potrebbero dare alcun contributo alle indagini, perché ignari delle vicende relative alla gara. Non vi è neanche pericolo di recidiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato (circa un anno e mezzo), ed essendo da allora pienamente cessate le condotte. Del tutto ingiustificata è anche l'affermazione secondo la quale l'imputato non potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena, atteso anche che per il reato di corruzione non vi era stata alcuna richiesta cautelare da parte del pubblico ministero ed illegittimamente il Gip, nell'ordinanza genetica, aveva applicato la misura anche per tale addebito.
3. TA AN deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla gravità indiziaria, sulla base delle argomentazioni già sviluppate nel ricorso di TA DA, evidenziando che occorre escludere la punibilità in ordine al reato di cui all'art. 326 cod. pen. di colui che si limiti a ricevere la notizia, non risultando alcuna condotta di istigazione o comunque di partecipazione, anche meramente morale, da parte del ricorrente. Non vi è poi alcuna prova della consegna del bando in anticipo a TA AN nè risulta la compilazione o la manipolazione della domanda di partecipazione o dell'offerta di gara da parte di pubblici ufficiali, come confermato anche dalla consulenza disposta dal Pubblico ministero. Piuttosto il LA, nel suo interrogatorio, ha chiarito come siano state la IM e la IN a ipotizzare, come loro tornaconto personale, una possibile assunzione da parte della TA srl. Non vi è nemmeno, nel corpus dell'ordinanza, traccia degli elementi che dimostrerebbero che tra NI e TA era intervenuto un accordo per il pagamento di una tangente. Le dichiarazioni del LA non hanno chiarito alcunché al riguardo, avendo egli precisato di non essere stato presente al presunto accordo tra il pubblico ufficiale il privato. Nè può farsi ricorso al concetto, quanto mai oscuro, di "tangente implicita", utilizzato dal Gip. Ingiustificatamente poi il Gip ha riqualificato l'ipotesi corruttiva, sussumendola in un unico capo d'imputazione e ritenendo assorbita nell'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen. anche la successiva condotta che il pubblico ministero aveva invece ricondotto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. È stata così applicata una misura per una condotta realizzata successivamente all'accordo corruttivo iniziale mentre per quest'ultimo il Pubblico ministero non aveva richiesto alcuna misura, proprio per la fragilità degli elementi di giudizio.
3.1. Non sussistono le esigenze cautelari, atteso che la documentazione relativa alla gara è stata acquisita dall'Autorità giudiziaria da oltre 10 mesi e tutti gli elementi di prova risultano ormai cristallizzati. Non vi è neanche pericolo di recidiva, sulla base delle considerazioni già espresse a proposito della posizione procedimentale di TA DA.
4. AN LI deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla gravità indiziaria, poiché il ricorrente è rimasto assolutamente estraneo ai contatti intercorsi tra coloro che sono stati gli artefici dell'intera strategia criminosa e non ha ricevuto da questi ultimi, neanche in termini di promessa, alcun corrispettivo economico. La prospettata esistenza di un accordo illecito tra AN e NI è frutto di una mera congettura, anche perché la dott.ssa Corradi ha escluso che la nomina del ricorrente a presidente della commissione sia ascrivibile ad una scelta del NI. Nè dalle risultanze acquisite è emersa l'esistenza di pressioni esercitate da NI su AN. Nemmeno è sostenibile che AN e NI abbiano condiviso la scelta degli altri due componenti della Commissione giudicatrice, perché il ricorrente aveva interpellato, a tal fine, anche il dr. Francesco Malatesta. AN non risulta nemmeno coinvolto nei discorsi tra la IM e la IN. Il ricorrente non ha trattato con i TA alcun argomento ulteriore rispetto all'oggetto dei chiarimenti pubblicati sul sito dell'ospedale Sant'Andrea. AN si è infatti limitato, in risposta ai chiarimenti richiestigli dalla srl TA, a espungere gli elementi di contraddizione emersi dalla lettura delle clausole del capitolato di gara. E infatti, nella contestazione e nel tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, non vi è alcuna precisa indicazione della condotta illecita concretamente posta in essere dall'indagato, al di là della menzione degli ottimi rapporti intercorrenti tra AN e NI. Nè il ricorrente è stato mai destinatario di alcuna richiesta di conoscere il contenuto dell'offerta economica presentata dalla società "Cattolica 2000". 2 4.1. I giudici di merito non hanno poi affatto motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, trattandosi di un soggetto incensurato ed avendo oltretutto la srl TA rinunciato all'aggiudicazione del servizio in questione.
5.NI EG deduce violazione del principio della domanda cautelare, poiché il Gip ha attribuito il nomen iuris ex art. 319 cod. pen. al fatto qualificato dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. Ma, con riferimento al delitto di corruzione propria, non vi è stata alcuna domanda cautelare da parte del Pubblico ministero. La misura è stata pertanto applicata in relazione a fatti storici diversi da quelli per i quali il Pubblico ministero l'aveva richiesta, poiché al capo 41 è stato contestato al ricorrente di aver indotto TA a promettere e a versare una somma di danaro, senza la quale il NI avrebbe impedito la definitiva aggiudicazione dell'appalto, già provvisoriamente assegnato alla ditta TA. Il Gip ha invece applicato la misura per una vicenda totalmente diversa, avente il suo fulcro nell'accordo corruttivo finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto, e cioè per il fatto compendiato nel capo 40,per il quale il Pubblico ministero non aveva richiesto alcuna misura.
5.1.Non sussiste comunque la gravità indiziaria, attesa l'enorme differenza tra l'offerta della TA srl e quella della seconda aggiudicataria, unica ragione per la quale la gara è stata aggiudicata alla srl TA. Il ricorrente aveva inviato a quest'ultima impresa una richiesta di chiarimenti esclusivamente al fine di acquisire ulteriore conferma della solidità dell'affidataria. Anche perché è impossibile che il NI, in soli quattro giorni lavorativi, abbia potuto prevedere una inottemperanza al presunto accordo da parte dei TA e ordire un disegno minatorio, imponendolo anche allo AN. Inoltre non vi è stato alcun prelievo di denaro da parte dei TA, che possa essere correlato alla somma asseritamente consegnata al NI. D'altronde, a dimostrazione del mancato incontro tra il NI e il TA, per la corresponsione della tangente, il 12 maggio 2015, a Tivoli, è stata depositata la documentazione autostradale, da cui risulta che il ricorrente si è recato direttamente a Vicovaro- Mandela.
5.2. Il Pubblico ministero, in pendenza del giudizio di riesame, ha fatto pervenire presso la cancelleria del Tribunale una nota con la quale, in data 1 luglio 2015, sono state trasmesse al Gip le informative di polizia giudiziaria del 27 aprile, 28 maggio e 23 giugno 2015, da cui emerge la circostanza che nessun prelievo risulta essere stata effettuato sui conti dei TA,come pure il fatto che il ricorrente, il 12 maggio 2015, aveva degli impegni professionali, che lo avevano portato in zona Vicovaro- Mandela. La difesa ha rilevato che i suddetti atti non erano stati trasmessi al Gip prima della decisione ed essi non erano stati neanche posti a disposizione dei difensori prima dell'interrogatorio di garanzia. Dunque non sono stati valutati i predetti elementi, favorevoli agli indagati.
5.3.Non sussiste neanche il reato di cui all'art. 326 cod. pen., perché le informazioni contenute nel bando di gara non erano coperte da segreto d'ufficio, posto che esse erano, al contrario,destinate, per loro stessa natura, ad essere divulgate, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5.4. Anche con riguardo alle esigenze cautelari la motivazione è carente, essendo ancorata alla sola gravità del reato e alla qualifica ricoperta dal ricorrente, senza alcun riferimento a specifiche condotte anteriori, coeve o successive al reato contestato. Non si sa nemmeno quali dovrebbero essere i necessari supplementi di indagine in relazione ai quali si prospetta il pericolo di inquinamento probatorio, essendo trascorsi più di otto mesi senza che essi siano stati espletati. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi presentati, nella parte in cui contestano la sussistenza della gravità indiziaria, sono infondati. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare 3 natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U. 22-3-2000, Audino).
2. Nel caso in disamina, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 70-90 del provvedimento impugnato, segnatamente laddove il Tribunale sottolinea la rilevanza indiziaria delle dichiarazioni del LA e dei contenuti delle conversazioni captate, in merito all'accordo corruttivo intercorso tra NI e TA AN;
alla messa a disposizione di quest'ultimo di dati e documenti riservati, fra cui il bando;
agli interventi del preposto alla gara, AN, con i suoi diretti rapporti con DA TA;
alla mancata corresponsione del compenso corruttivo,lamentata dal NI e alla minaccia, da parte di quest'ultimo, di far saltare l'aggiudicazione a favore della srl TA. E, per quanto attiene, in particolare, al tenore delle conversazioni intercettate, occorre evidenziare come il giudice a quo abbia svolto una disamina assai analitica, riportando, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti dei colloqui captati ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass., Sez. 5, n. 47892 del 17-11-2003, Serino). Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova,non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U. 19-6- 1996, Di Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame.
3. Nemmeno le doglianze concernenti le misure cautelari possono trovare accoglimento. poiché la valutazione concernente la ravvisabilità di queste ultime integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici,è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci ). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652 ; Cass. 26-5-1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
3.1. L' apparato giustificativo enucleabile, al riguardo, dall'ordinanza impugnata è adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale,segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass., Sez. 3, n. 306 del 3-12-2003, Scotti ) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass. 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass. 19-9-1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11- 1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato Rv. 202259). Ciò si evince, in particolare, dalle considerazioni formulate dal Tribunale alle pagine 90- 94, segnatamente laddove il giudice a quo evidenzia la necessità di evitare che gli indagati condizionino irrimediabilmente le dichiarazioni di altri coindagati o di persone informate dei fatti (gli altri componenti della commissione giudicatrice;
i funzionari dell'amministrazione che hanno curato la procedura;
i dipendenti della sri TA) o che commettano delitti della stessa specie, in considerazione della posizione occupata da NI e da AN e del pieno inserimento in illecite dinamiche affaristiche di TA AN e della sua longa manus, il figlio DA.
4. Non è fondata la censura inerente alla violazione del principio della domanda cautelare. Il Tribunale ha infatti formulato una serie di argomentazioni in merito all'originarietà dell'accordo corruttivo intercorso tra NI e TA AN, in ordine all'aggiudicazione della gara, per inquadrare diacronicamente, in modo adeguato, la vicenda e per rendere ragione del nesso esistente tra il segmento iniziale della sequenza fattuale, antecedente all'aggiudicazione, e quello successivo, relativo alla minaccia, da parte del NI, di non dar corso all'affidamento dell'incarico alla srl TA. Ma, al di là di tali profili argomentativi, è da riscontrarsi una piena coincidenza tra il fatto storico per cui il Pubblico ministero ha richiesto la misura e quello per il quale il Gip l'ha applicata. Del tutto distinto è il versante squisitamente giuridico, in quanto il Gip, con valutazione condivisa dal Tribunale, ha attribuito al fatto di cui al capo 41) il nomen 5 iuris di corruzione, anziché quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, ex art. 319- quater cod. pen.: ciò che pacificamente rientra nei poteri del giudice, il quale può sempre qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso da come li ha qualificati il pubblico ministero. Peraltro, la questione relativa alla correttezza di tale inquadramento giuridico è estranea ai motivi di ricorso ed esula perciò dal perimetro della presente disamina.
5. Anche la censura concernente la trasmissione delle informative di polizia giudiziaria è infondata. Risulta infatti dal ricorso stesso che i predetti atti non vennero trasmessi al Gip, con la richiesta di applicazione della misura. Ragion per cui nessun profilo di irritualità è da ravvisarsi nel caso di specie, dovendo essere trasmessi al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., soltanto gli atti originariamente presentati al gip, a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., oltre agli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. E infatti il pubblico ministero ha trasmesso le predette informative, non appena disponibili, rendendole così note ai difensori.
6. Non ha pregio neanche la censura concernente il reato di cui all'art. 326 cod. pen., in quanto l'obbligo di mantenere il segreto non è limitato alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo ma si estende anche alle informazioni per le quali la diffusione sia prevista in un momento successivo ( Cass., Sez. 6, n. 30148 del 23-4-2007, Rv. 237605; Sez. 6, n.11001 del 26-2-2009, Rv.243578). Del resto, diversamente opinando, si perverrebbe all'incongrua conclusione secondo la quale non incorre nel delitto di cui all'art. 326 cod. pen. il componente della commissione di concorso che riveli a un candidato le tracce dei temi oggetto delle prove concorsuali, soltanto perché queste ultime sono destinate ad essere divulgate in un momento successivo e cioè all'atto dell'espletamento della prova d'esame. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come si sia trattato non di generiche indicazioni ma della rivelazione di elementi, come le percentuali di mortalità o i punteggi assegnati, certamente idonei a porre la ditta TA in condizioni di vantaggio rispetto ad ogni altro concorrente. Correttamente pertanto è stato ravvisato il reato in esame.
7. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all 'udienza del 4-12-2015. Consigliere/estensore Il Presidente Face DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB 2016 CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito T R N E I O Z O C