Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
Il termine iniziale per l'efficacia di un misura cautelare interdittiva, diversa dalla custodia cautelare, comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da altra più grave. (Nella fattispecie: arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 10/11/1999
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 5372
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N. 34461/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: SP NE, nato a [...] il [...].
avverso l'ordinanza in data 31/5/1999 del Tribunale di LECCE. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA;
udite le conclusioni del P.M. Dr. A. Mura con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore avv. M. Manfreda
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO.
Con ordinanza in data 4/5/1999, il GIP presso il Tribunale di Lecce, dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi presso la cooperativa "Progresso e Lavoro a r.l., cui SP NE era sottoposto.
Su appello del P.M., il Tribunale di Lecce, con il provvedimento impugnato, in data 31/5/1999, in riforma dell'ordinanza del GIP, disponeva che nei confronti dello SP venisse ripristinata la misura cautelare interdittiva.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. c), in relazione all'art. 308 cpp.., precisando che il ricorrente era stato posto agli arresti domiciliari a decorrere dal 5/3/1999, per cui non aveva la possibilità di svolgere la sua funzione presso la Cooperativa e, quindi, doveva ritenersi che si era avuta una esecuzione anticipata della misura interdittiva.
Conclude per l'annullamento del provvedimento del Tribunale. Il ricorso è infondato e va respinto.
In punto di fatto, va precisato che lo SP era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 2/3/1999, eseguita il 5/3/1999; che, l'ordinanza del GIP, applicava all'indagato anche la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi all'interno della cooperativa "Progresso e Lavoro a r.l.", con decorrenza differita alla scadenza dei termini della misura coercitiva;
che il Tribunale di Lecce, in sede di impugnazione, in data 29/3/1999, annullava parzialmente l'ordinanza del GIP, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva;
che il GIP, con l'ordinanza del 4/5/1999, riteneva decorso il termine di mesi due di cui all'art. 308.2 cpp., computato a far data dall'esecuzione del provvedimento coercitivo (5/3/1999).
Si osserva.
E chiaramente illegittimo ritenere che la misura interdittiva possa decorrere contestualmente a quella cautelare personale. Invero, la misura coercitiva degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 cpp. e quella interdittiva di cui all'art. 290 cpp., differiscono sia per natura che per finalità.
L'istituto degli arresti domiciliari, costituisce una misura coercitiva personale autonoma, che impone uno status detentionis equiparato alla custodia cautelare, la cui adozione, in luogo di altre, è in funzione soltanto del principio di adeguatezza di cui all'art. 275 cpp.. e, solamente di fatto, così come la detenzione, impedisce l'esercizio di eventuali attività lavorative. Le misure interdittive, invece, ampliano la prospettiva di una tutela più pienamente cautelare e vanno a sostituire la possibilità di applicazione provvisoria delle pene accessorie (v. Art. 217 disp. att. cpp.), fornendo al giudice un maggior numero di possibili misure cautelari e riducendo contemporaneamente il ricorso alla misura estrema della custodia in carcere.
Pertanto, il termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare interdittiva, diversa dalla custodia cautelare, comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da altra più grave (art. 308.2 cpp.). In ogni caso, nella specie, lo stesso GIP., con il provvedimento con il quale erano stati disposti gli arresti domiciliari, aveva differito la misura interdittiva alla scadenza dei termini della misura coercitiva.
Quindi, venuta meno quest'ultima, in data 1/4/1999, con il deposito del provvedimento del Tribunale del riesame del 29/3/1999, aveva avuto inizio in concreto l'applicazione del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi presso l'indicata cooperativa, per cui alla data del 5/5/199, non era ancora decorso il termine di efficacia di mesi due.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000