Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11304
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Sentenza 30 luglio 2002

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Ai fini del riconoscimento, in favore della lavoratrice agricola, della indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui al D.L. 3 febbraio 1970,n.7 , convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970,n.83, consistente nel compimento del numero minimo di giornate lavorative necessarie ai fini della copertura assicurativa, deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello in cui è avvenuta l'astensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11304
    Data del deposito : 30 luglio 2002

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