Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento, in favore della lavoratrice agricola, della indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui al D.L. 3 febbraio 1970,n.7 , convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970,n.83, consistente nel compimento del numero minimo di giornate lavorative necessarie ai fini della copertura assicurativa, deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello in cui è avvenuta l'astensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 15 PIANO 7, presso lo studio dell'avvocato CAPLA LICIGNANO, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE CORICCIATI, giusta delega in atti;
e che ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2076/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/07/98 - R.G.N. 1565/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. RO CH, lavoratrice agricola, ricorreva al Pretore di Lecce chiedendo che le venisse liquidata l'indennità di maternità per il periodo di astensione dal lavoro relativamente al parto avvenuto il 24 novembre 1994. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 23 gennaio 1997, dichiarava il diritto della ricorrente all'indennità economica di maternità per il periodo di astensione facoltativa dal 27 febbraio 1995 al 24 agosto 1995.
Avverso la decisione di primo grado proponevano appello, principale l'INPS e incidentale la lavoratrice, al Tribunale di Lecce che accoglieva l'appello principale dell'INPS, dichiarando non dovuta l'indennità per il periodo di astensione facoltativa in mancanza di copertura assicurativa non essendo la RI iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno 1994: veniva accolto parzialmente anche l'appello incidentale e veniva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'indennità di maternità per astensione obbligatoria dal 19 dicembre 1994 al 24 febbraio 1995 esistendo per tale periodo tutti i requisiti di legge.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la CH propone ricorso fondandolo su due motivi.
L'INPS si è costituita mediante il deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 1971 e del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso, per mancanza di iscrizione negli elenchi anagrafici come lavoratrice agricola nell'anno 1994, il suo diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa. Sostiene la ricorrente che il Tribunale aveva errato nel considerare il 1994 come anno presupposto per la concessione dell'indennità di maternità per astensione facoltativa verificatasi nel 1995 in quanto al momento del parto, avvenuto il 24 novembre 1994, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'indennità di maternità essendo iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Martano ed avendo lavorato come bracciante agricola per 102 giornate nel 1993, sicché il 1991 doveva considerarsi anno presupposto non solo per il riconoscimento dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, come riconosciutagli dal Tribunale, ma anche per l'astensione facoltativa usufruita senza soluzione di continuità.
Il motivo è infondato.
La stessa ricorrente riconosce di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Martano per gli anni 1991, 1992 e 1993 e non per l'anno 1994. È altrettanto pacifico che la richiesta indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità riguarda periodo successivo al 25 febbraio 1995, data in cui ha avuto termine l'astensione obbligatoria post partum. Va pure considerato che gli elenchi di cui al d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83, riflettono la situazione di cui all'anno precedente e la sussistenza del requisito per l'iscrizione, relativo al compimento del numero minimo di giornate lavorative necessario ai fini della copertura assicurativa, deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello in cui è avvenuta l'astensione (Cass. 16 luglio 1992 n. 8626):
esattamente, pertanto, il Tribunale ha considerato anno di riferimento, ai fini del riconoscimento dell'indennità per assenza facoltativa dal lavoro, il 1994, ritenendo che, in mancanza del numero minimo di giornate lavorative per l'iscrizione ai predetti elenchi in tale anno, non sussisteva la copertura assicurativa per la richiesta indennità per assenza facoltativa verificatasi nel 1995. Nè alcun rilievo può essere attribuito al fatto che l'astensione facoltativa dal lavoro si sia verificata, senza soluzione di continuità, dopo l'astensione obbligatoria non essendovi un necessario collegamento tra il primo ed il secondo dei benefici. Va considerato in proposito che pure in quei casi previsti dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in cui, anche in assenza di costanza di lavoro, viene riconosciuta alla lavoratrice il diritto all'indennità di maternità, la norma fa sempre esclusivo riferimento ai periodi di interdizione previsti dall'art. 4 e 5 della stessa legge (astensione obbligatoria) e mai all'astensione facoltativa prevista dall'art. 7.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C, in quanto il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennità di maternità per astensione obbligatoria (in relazione al parto avvenuto il 24 novembre 1994) per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 25 febbraio 1995, senza motivare la ragione di tale limitazione.
Il motivo è fondato.
L'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, applicabile alla fattispecie, prevede per le lavoratrici madri un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi precedenti la data presunta del parto e, ove il parto avvenga oltre la data prevista, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto nonché durante i tre mesi successivi al parto;
l'art. 5 stabilisce, inoltre, che l'ispettorato del lavoro, in particolari situazioni di "rischio" indicate nella norma stessa, possa disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di inizio del periodo di astensione obbligatoria precedente al parto imposta dal precedente art.
4. Il successivo art. 15 stabilisce, poi, che le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera per tutto il periodo di astensione obbligatoria prevista dagli articoli 4 e 5 della stessa legge.
Nel caso in esame il Tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro, relativamente al parto avvenuto il 24 novembre 1994, soltanto per il periodo dal 19 dicembre 1994 al 24 febbraiol995, non spiegando in alcun modo i motivi di tale limitazione che esclude una parte della astensione obbligatoria post partum e tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto, (comprensivo come è specificato nel richiamato art. 15, dell'astensione obbligatoria eventualmente disposta dall'ispettorato del lavoro). Il secondo motivo di ricorso viene, quindi, accolto, mentre il primo è rigettato. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte di Appello di Bari che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002