Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
CC. 66729 R E N IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 5 / T . 6 IS EPUBBLICA ITALIANA N 2 . G - .R E B IA R .P . D L R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L L A D E A T D E I U T S A RIB N T N A ŔTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E 1 S S Oggetto 3 I E I T 1 R A . E N T SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 046 16/ Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.GN. 21711/99 03 10432 Dott. Massimo ODDO Dott. Eugenio AMARI onsigliere Rep. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 19/09/02 тсяnos 20го Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66729 MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DEL REGISTRO DI in persona del Ministro pro tempore,NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
PIO MONTE DELLA MISERICORDIA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato 2002 GIORGIO SPADAFORA, difeso dall'avvocato ENRICO POTITO, 3238 -1- giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 165/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 29/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato DIANA RANUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato ENRICO POTITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Na- poli, con decisione 8 febbraio 1993, annullò l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio del registro di Napoli al Pio Monte della Miseri- cordia (in seguito, Pio Monte), con il quale si elevava il valore finale degli immobili dichiarati dall'ente ai fini dell'Invim straordinaria, con ri- ferimento alla denuncia del 29 giugno 1983. Contro la decisione l'Amministrazione propose appello, e la Commissione tributaria regionale del- la Campania, con sentenza depositata il 29 settem- bre 1999, lo respinse. La Commissione osservò che la decisione di primo grado appariva ineccepibile ed era condivisa dal Collegio per i motivi esposti nelle premesse, mentre l'appello non forniva alcun elemento nuovo, che potesse giustificare una rifor- ma dell'impugnata decisione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero delle finanze, in persona del suo Mini- stro pro tempore, con atto notificato il 12 novem- bre 1999, con un unico mezzo. Il Pio Monte resiste con controricorso, contenente anche un motivo su- bordinato di ricorso, concernente il difetto di mo- tivazione dell'accertamento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 643/1972 e 3 della 1. 22 dicembre 1975 n. 694, nonché asso- luta carenza di motivazione della sentenza impugna- ta. Si deduce che la sentenza non consente di rico- struire le ragioni per le quali la Commissione re- gionale aveva fatto propria la decisione di primo grado, a sua volta basata esclusivamente sull'immo- tivata affermazione che i beni in questione erano aveva fi- usati direttamente dall'Istituto, che non nalità di lucro;
il giudice di appello non aveva considerato che agli enti di pubblica assistenza e beneficenza la pretesa esenzione spetta solo se gli immobili siano destinati effettivamente e totalmen- te allo svolgimento di attività assistenziali, e che invece detti immobili erano locati, come affer- mato e documentato dall'ente medesimo. A norma dell'art. 25 del d. P.R. n. 643/1972, ciò comportava riduzione dell'imposta al 50%, ma la non l'esenzione dall'imposta medesima. Il motivo, nella parte in cui denuncia l'asso- luta carenza di motivazione della sentenza impugna- ta, è fondato. La sentenza, infatti, non descrive i termini della questione controversa tra le parti, Il consrel. est. dr. Aldo Ceccherini né le ragioni della decisione di primo grado, né il contenuto dell'appello dell'Amministrazione, e si limita a rinviare, per motivare il rigetto dell'ap- pello, a premesse che non si rinvengono nel testo della sentenza. La motivazione, puramente apparen- te, non consentendo di ricostruire le ragioni della decisione, è affetta dal vizio denunciato, e com- porta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione, per una nuova decisione adeguatamente motivata sul gravame. Il motivo di ricorso subordinato, presentato dall'ente resistente, è inammissibile, perché non è stato fatto valere con ricorso incidentale.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso dell'Amministra- zione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione regionale di Napoli. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 19 settembre 2002. Il Presidente. Il Cons. est. жно лечис Aldw Circhen (Bruno Saccucci) (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico Tolazico 27 MOR 2003 Rozt LIERE C1 Valencمة