Sentenza 8 novembre 2012
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La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2012, n. 45751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45751 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/11/2012
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - ORDINANZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1582
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 37652/2012
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NT N. IL 09/02/1974;
avverso la sentenza n. 13159/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per convertirsi il ricorso in appello, in subordine rigetto.
udito il difensore avv. Giordano Luca del foro di Roma. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 29.3.2012 il Tribunale di Roma ha riconosciuto VA NG colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c) e comma 2 bis, per esser stata colta alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica, e in tale condizione provocato un incidente, in Roma il 19.12.2007, condannandola alla pena di venti giorni di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, pena detentiva convertita ex L. n. 689 del 1981, art. 53 in Euro 760,00 di ammenda.
2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, dolendosi (con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) della mancata concessione,
all'imputata, del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Osserva preliminarmente la Corte che il difensore dell'imputata ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di primo grado, muovendo dal presupposto che detta sentenza fosse inappellabile, avendo il primo giudice irrogato, a carico dell'imputata, la sola pena pecuniaria dell'ammenda. La premessa così dedotta dal ricorrente è errata.
La pena pecuniaria dell'ammenda è stata infatti applicata in via definitiva dal Tribunale di Roma a seguito della conversione della pena di venti giorni di arresto e di Euro 1.500,00 di ammenda, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss.. Sul punto, converrà richiamare il vigore del principio già in passato sanato da questa Corte, ai sensi del quale la sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva deve ritenersi appellabile, sussistendo la possibilità di revoca del beneficio, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 72, e non potendo comunque ritenersi ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio (v., ex multis, Cass., n. 14241/99, Rv. 215115; Cass., n. 14295/2001, Rv. 221169). Il ricorso presentato dal difensore dell'imputata dev'essere pertanto convertito in appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, nella composizione di cui all'intestazione, converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012