Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
È illegittima, per violazione del divieto di "reformatio in peius", sancito dall'art. 597, comma terzo cod. proc. pen., la statuizione con la quale il giudice di appello, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, revoca la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quand'anche sia stata erroneamente applicata in primo grado. (Fattispecie in tema di lavoro di pubblica utilità comminato ai sensi dell'art. 156, comma nono bis, cod. strada).
Commentario • 1
- 1. La corte d'appello può revocare il lavoro di pubblica utilità e disporre la sospensione condizionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima Sì. La corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice di appello, su conforme richiesta del condannato, può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso in violazione del divieto di concessione per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 , e disporre la sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare come inesistente l'originaria richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius (Cassazione penale , sez. IV , 16/12/2020 , n. 12970). Fonte: Ced Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2013, n. 47898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47898 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 24/10/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1798
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 8575/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN N. IL 08/08/1971;
avverso la sentenza n. 163/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca della statuizione della pena con il lavoro di pubblica utilità; rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv.to Tomaso Cortesi del Foro di Bergamo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AN TE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche (fatto del 7.12.2009).
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 7, sul rilievo che l'imputato aveva prestato il consenso a sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, comma 3, dello stesso codice, come attestato dal verbale di accertamento preliminare. In questa prospettiva il successivo rifiuto di sottoporsi all'accertamento urgente di cui all'art. 379 reg. esec. C.d.S., non era idoneo a configurare il reato de quo.
Con il secondo motivo si duole della contraddittoria motivazione in punto di dolo, giacché, come emergeva dal verbale redatto dalla polizia locale, l'imputato non era stato informato correttamente delle conseguenze del rifiuto ma solo che questo costitutiva violazione amministrativa.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, laddove la Corte territoriale ha revocato la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità affermando trattarsi di revoca obbligatoria ex lege, che può essere disposta d'ufficio anche dal giudice di appello, essendo stata già concessa una volta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento all'ultimo motivo. Osserva, in primo luogo, il Collegio che correttamente è stato ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, a nulla rilevando che il ZA si era reso disponibile ai primi accertamenti compiuti dalla polizia. La contravvenzione contestata, infatti, come emerge anche dal tenore letterale della norma, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato a sottoporsi a qualsiasi (e quindi anche ad uno solo) degli accertamenti alcolemici tassativamente previsti dall'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5.
L'accertamento di cui al comma 4 è previsto come facoltativo e successivo a quello di cui al comma 3 e quello di cui al comma 5, è previsto solo laddove il soggetto sia rimasto coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche in strutture sanitarie. È incontestato, pertanto, che il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, reintrodotto con il D.L. n. 92 del 2008, convertito in L. n. 125 del 2008, rimane integrato anche dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti degli organi di polizia stradale a mezzo di strumenti portatili (c.d. "etilometro") di cui al comma 3 della detta norma. Nel caso in esame, il rifiuto è stato opposto dall'imputato ai sensi del citato art. 186, comma 3, proprio al fine di impedire il completamento degli accertamenti alcolimetrici che avrebbero dovuto attuarsi tramite etilometro.
Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto un duplice profilo: lamenta violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e, in ogni caso, afferisce a circostanza di fatto (l'erronea indicazione parziale delle conseguenze del rifiuto), oltre che indimostrata - non essendo previsto l'accesso agli atti da parte di questa Corte - anche ininfluente ai fini della esclusione del dolo, che presuppone esclusivamente la volontà dell'agente di non sottoporsi all'accertamento e non la esatta conoscenza delle conseguenze del rifiuto.
Fondato è invece il terzo motivo.
Deve ritenersi illegittima l'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, se la questione specifica non sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto tale statuizione viola la previsione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato (v. in tal senso, con riferimento alla revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, Sez. 3^, 20 dicembre 2007, n. 6313, Pagano, rv. 238831).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità; revoca che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013