Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2013, n. 47898
CASS
Sentenza 24 ottobre 2013

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Massime1

È illegittima, per violazione del divieto di "reformatio in peius", sancito dall'art. 597, comma terzo cod. proc. pen., la statuizione con la quale il giudice di appello, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, revoca la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quand'anche sia stata erroneamente applicata in primo grado. (Fattispecie in tema di lavoro di pubblica utilità comminato ai sensi dell'art. 156, comma nono bis, cod. strada).

Commentario1

  • 1La corte d'appello può revocare il lavoro di pubblica utilità e disporre la sospensione condizionale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023

    La massima Sì. La corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice di appello, su conforme richiesta del condannato, può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso in violazione del divieto di concessione per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 , e disporre la sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare come inesistente l'originaria richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius (Cassazione penale , sez. IV , 16/12/2020 , n. 12970). Fonte: Ced Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2013, n. 47898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47898
Data del deposito : 24 ottobre 2013

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