Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Rientrano nel novero delle armi bianche proprie, la cui importazione senza licenza integra il reato di cui all'art. 695 cod. pen., le "katane" giapponesi, le spade, i pugnali, le scimitarre e le tesserine rettangolari taglienti e appuntite destinate all'offesa.
Commentario • 1
- 1. Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 15431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15431 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 601
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 42143/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FRATI ORESTE, N. IL 13/04/1944;
avverso l'ordinanza n. 258/2009 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 19/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 19/6/09 il Tribunale del riesame di Milano confermava il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM nei confronti di RA Oreste il 10/4/09.
Il 9/4/09, a seguito di una verifica doganale presso la "Vanguard Logistics Services Italy" S.p.a. di Milano, si accertava che la "Oreste RA" Snc con sede in Maniago (PN) aveva importato armi bianche (katane, spade, pugnali, machetes, scimitarre, tesserine rettangolari taglienti e appuntite) per un totale di 1089 pezzi senza autorizzazione del Questore.
Il Tribunale disattendeva la tesi difensiva secondo cui le licenze in base alle quali la Oreste RA fabbricava e vendeva armi da punta e da taglio erano comprensive anche della loro importazione e (a parte l'assenza di dolo, in precedenza avendo effettuato già simili importazioni di oggetti dalla punta comunque arrotondata e senza taglio, tanto da non potersi parlare neppure di armi) in ogni caso si trattava di armi bianche improprie (la cui naturale destinazione non è l'offesa: si trattava di strumenti sportivi, scenografici, utilizzati in alcune arti marziali o per attività boschive e agricole) e, come tali, liberamente commerciabili. Sotto tale ultimo profilo il Tribunale riconosceva solo ai machetes la destinazione ad impieghi agricoli o boschivi e ne ordinava la restituzione (per il resto si trattava di vere e proprie armi, appuntite e taglienti, destinate all'offesa). Per il resto osservava come la licenza di importazione fosse distinta da quella di fabbricazione e vendita (in possesso della ditta) e come di ciò il RA fosse consapevole, avendola egli richiesta (l'8/4/09). Ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo violazione di legge. Riproponeva la distinzione tra armi proprie e improprie ricavabile dal codice penale e quella tra armi e strumenti atti ad offendere (liberamente commerciabili, come i coltelli da cucina) di cui ai regolamenti di PS, per giungere alla conclusione che quelli sequestrati erano oggetti da collezione o sportivi, destinati a un pubblico (elitario) di appassionati: così come la ES medievale (che la giurisprudenza ha avuto occasione di escludere dal novero delle armi proprie), così anche le scimitarre, le spade e le katane (medievali) giapponesi e le tesserine metalliche.
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato a va respinto. Proprio la dottrina e la giurisprudenza citate dal ricorrente escludono che gli oggetti sequestrati possano considerarsi strumenti atti ad offendere, paragonabili agli ordinari coltelli da cucina: contrariamente a questi, la cui naturale destinazione è - appunto - l'uso domestico, altrettanto non può dirsi per katane giapponesi, spade, pugnali, scimitarre e tesserine rettangolari taglienti ed appuntite che nascono come armi (destinate, cioè, all'offesa) e mantengono tale loro natura anche se tenute, per la vendita agli appassionati, in un negozio specializzato. Per essere lecita, l'introduzione di simili oggetti nel territorio dello Stato (al pari della loro fabbricazione e del loro commercio) vuole la licenza dell'Autorità preposta (art.695 c.p.). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010