Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 3
La nuova espressione "atti sessuali" contenuta nell'art. 609 bis c.p. include tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo ed ad entrare nella sua sfera sessuale. Il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico-sociologica erogene, tali da dimostrare l'istinto sessuale.
Devono includersi nella nuova nozione di atti sessuali tutti quelli indirizzati verso zone erogene, che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo. Ciò comporta la possibilità di ampliare l'ambito di operatività del delitto tentato tutte le volte in cui l'atto raggiunga una zona certamente non erogena per la netta opposizione o reazione della vittima. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare il reato nel caso in cui per la reazione della vittima il bacio, indirizzato sulla bocca, era stato dato su una guancia).
Con la nuova disciplina introdotta con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale. Questa è pertanto disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono, in quanto punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona, che ne è titolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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