Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8387 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA8 387/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Rencimento SEZIONE dormida respouse Gilet extracontat Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tuole Dott. Manfredo GROSSI - Presidente R.G.N. 17428/98 Cron. 19239 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Rep. 3018 LUCENTINI Rel. Consigliere Dott. Giuliano Ud. 26/04/01 - - Consigliere-Dott. Michele LO PIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cop studio SE NTENZA dal Sig. 20 GTU, 2001 per diritti L.. sul ricorso proposto da: IL EL LM ET, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati BRUNO 1- PEZONE e MICHELE SCIAUDONE quest'ultimo con studio in CELLERIA 81055 S.MARIA CAPUA VETERE (CE) TRAV. MARIO FIORE 12, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RI AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso dagli avvocati GIUSEPPE OLIVIERI, PASQUALE MERCONE, giusta delega in atti;
2001 801 controricorrente -1- nonchè
contro
INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV 144, presso la sede legale dell'Istituto, NOVEMBRE difeso dall'avvocato MARCELLO BRITTI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AU RO, PE FI;
- intimati avverso la sentenza n. 1895/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 04/06/97 e depositata il 10/07/97 (R.G. 356/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20 gennaio 1988 l'operaio edile over Pietro LA esponeva che il 18 aprile 1985, in Caivano mentre lavorava nel cortile del fabbricato di ET PA, la cui ristrutturazione ed ampliamento il suo datore di lavoro PO EP aveva assunto in appalto- era precipitato in una voragine apertasi d'improvviso, riportando gravi lesioni con postumi. Deducendo che il EP, e, prima di lui, CO LI avevano effettuato nel fabbricato opere edilizie in violazione della normativa in vigore, con particolare riferimento a quella antisismica, conveniva entrambi davanti al 2053 C. C., affinché fossero solidalmente condannati al Glucent Tribunale di Napoli ex art. 2043 c.c., nonché la PA ex art. risarcimento dei danni da lui riportati. Radicatosi il contraddittorio, interveniva volontariamente in giudizio '.N.A.I.L. chiedendo la condanna della PA al pagamento delle prestazioni erogate al LA. Ritenuta la causa in decisione, l'adito Tribunale condannava la PA a pagare all'I.N.A.
1.L. la somma di lire 335.363.923 e il LI e la stessa PA a pagare solidalmente al LA quella di lire 250.000.000, e la decisione, impugnata dai responsabili, era confermata dalla Corte d'appello di Napoli. Per la cassazione della sentenza il LI proponeva ricorso con atto notificato nel novembre 1997. 3 Resisteva con controricorso l'I.N.A.I.L. Con sentenza deliberata il 9 novembre 1999 la Corte rigettava il ricorso, compensando le spese. Intanto, con atto notificato nel settembre 1998 la PA proponeva ricorso in forma autonoma contro la sentenza d'appello, dolendosene con due motivi. Resistevano con controricorso il LI e l'I.N.A.I.L. II LI ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE In accoglimento dell'eccezione pregiudiziale dei resistenti, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. E' consolidata giurisprudenza di questa Corte che لسيسام principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che. una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia tale modalità formale non può considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche se proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale. La sua ammissibilità resta condizionata -senza che rilevi più il termine (breve o lungo) di impugnazione in astratto operativo- al rispetto del termine di quaranta giorni per la notificazione controricorso (emergente dal combinatodel disposto degli art. 370 co. 1 e 369 co. 1 c.p.c.). Detto termine 4 decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale, nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale (ovvero, qualora tale parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva, proposta a sua volta in forma incidentale o, se proposta in forma autonoma, da intendersi convertita in incidentale, dalla notificazione di detta impugnazione successiva) (cosi, da ultimo, Cass. 25 agosto 1999 n. 8906, Cass. 23 giugno 1999 n. 6400, Cass. 29 aprile 1999 n. 4320). Ciò premesso in diritto, si osserva in fatto che il ricorso principale del LI fu notificato alle parti in causa, ivi Qlucent compresa la PA, nel novembre 1997, derivandone, in applicazione del riprodotto principio, la tardività del ricorso incidentale di quest'ultima, in quanto notificato ben oltre il termine di quaranta giorni dall'ultima notifica di quel ricorso. Così dichiarato inammissibile il ricorso della PA, per le spese di questa fase del giudizio si dispone che seguano la soccombenza, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore dei resistenti LI e I.N.A.I.L., rispettivamente liquidate in lire 320,000 e in lire 510.000, oltre onorari. liquidati in lire 6.000.000 e in lire 5.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza 5 sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 26 aprile 2001. DNIL CONSIG IL PRESIDENTE A i IL EL C1 Giovanni Giambattista eportata in Cancelleria # ublu 2001.b. IL EL C1 Giovanni Giambattista 40000 290'000 UFFICIO DELLE SET AZOROMA 2 Serie 4 Registrato in data 290.000 39624 versate £. DUECENTONOVANTAMILA al n.' p. 11 Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia (D) PLIPPO) 11 Responsabile Servizio Alti Cludiziari 71737 (Dr. M. RACCH E T R T A N S E T ROMA 6