Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB I CA 3485 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 18708/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 7888 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 16/12/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: BE CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. RIZZO n. 81, presso lo studio dell'avvocato la rappresenta e difende VINCENZO IA, che PRIAMO SIOTTO, giusta delega unitamente all'avvocato in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, 5531 -1- CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATO S.C.A.U.; - intimato avverso la sentenza n. 44/00 del Tribunale di NUORO, depositata il 04/02/00 R.G.N. 125/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Nuoro del 6/8/93 1'INPS conveniva in giudizio LU NC per la cancellazione della stessa dagli elenchi dei braccianti agricoli in cui la stessa era stata iscritta nel 1989. La convenuta contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Nuoro, investito in grado di appello ad istanza della LU, con sentenza del 26/1 28/2/00, confermava la - decisione, sul rilievo che dalle dichiarazioni rese agli ispettori dell'INPS dalla stessa ricorrente, aventi natura confessoria, emergeva che mancava nella specie qualsiasi potere eterodirettivo, perché a suo dire "nessuno" controllava la sua attività, e non c'era vincolo di orario, in quanto lei espletava l'attività “secondo necessità”; ciò bastava a sconfessare le testimonianze, peraltro generiche, di AU e ME, secondo cui la pretesa datrice di lavoro avrebbe detto alla LU "quello che si doveva fare" e l'avrebbe anzi “sempre comandata". Quanto alla retribuzione erano evidenti le contraddizioni tra le dichiarazioni della LU (secondo cui veniva pagata in natura col 50% dei prodotti) e della sorella, pretesa datrice di lavoro, (secondo cui il compenso era in denaro "corrispondendole metà del ricavato della vendita dei prodotti”). Era quindi provata l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Elemento di forte pregnanza era il rapporto di parentela fra la ricorrente e la sorella datrice di lavoro, da cui derivava la fondata presunzione che le prestazioni della prima in favore della seconda avessero causa nel rapporto familiare, come forma di spontanea collaborazione. L'appello quindi doveva essere respinto. 1 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la LU, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la ricorrente che le dichiarazioni della istante agli ispettori dell'INPS sono state erroneamente valutate e non possono essere considerate di natura confessoria perché vanno poste in relazione a quanto sostenuto poi in giudizio ed alle acquisizioni probatorie: la dichiarazione relativa alla prestazione "secondo necessità" non può essere interpretata come totale assenza di vincolo di orario, specie se si tiene conto delle dichiarazioni dei testi, secondo cui lei era presente sul posto di lavoro sia di mattina che di pomeriggio. In ordine alle modalità del compenso il Tribunale è incorso in evidente errore, in quanto LU NA AR ha parlato “di metà del ricavato ed alla successiva domanda in ordine alla cadenza del pagamento ha risposto "alla vendita dei prodotti”; ciò comporta il pagamento in natura, corrisposto al momento della vendita ed è in perfetta sintonia con le dichiarazioni della stessa ricorrente. La sentenza quindi è male motivata e deve essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "nel controllo in sede di legittimita' della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra la debita verifica 2 della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza e' invalida, e l'inammissibile controllo della bonta' e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza e' valida. Tale rilievo non esclude la necessita' che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, pero', che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimita' della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioe', non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo"). In relazione, poi, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non puo' costituire oggetto di una generica doglianza, ma sussiste l'onere del ricorrente di indicare le relative circostanze ed elementi, con riferimento anche all'incidenza causale dell'errore in questione" (Cass. n. 326 del 16/1/96). Nel caso di specie, il Tribunale sviluppa un complesso iter 3 argomentativo: parte dalla affermazione che dalle dichiarazioni della LU emerge l'inesistenza di un potere eterodirettivo, in quanto “nessuno" controllava il suo lavoro;
rileva che ciò basta a contrastare e sconfessare le deposizioni dei testi AU e IL, che peraltro sono "generiche"; confronta poi le dichiarazioni delle due sorelle LU, riscontrando alcune dissonanze, perché una parla di un compenso pari a metà del prodotto (in natura) e l'altra di metà del ricavato dalla vendita dei prodotti (in denaro); conclude quindi per l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e poi trova argomento per avvalorare tale conclusione nel rapporto di parentela fra la datrice di lavoro e la lavoratrice, che “induce fondatamente a presumere” la gratuità della prestazione lavorativa, come “forma di spontanea collaborazione in favore di altro membro della famiglia”. Si tratta di una valutazione di merito bene argomentata, priva di vizi logici e giuridici, e che non viene adeguatamente censurata in quanto la ricorrente si limita a proporre una diversa lettura degli atti ed una propria valutazione delle risultanze istruttorie, assertivamente migliore di quella del giudice, ma senza evidenziare i vizi logici della decisione. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 16 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francinic Maiorano P lin. li n.