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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2023, n. 39098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39098 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.A.P. 2) SC AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Francesca Costantini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del D.A.P. e l'inammissibilità di quello del detenuto. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in data 8 settembre 2022, in parziale accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.), ha annullato l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza nella parte in cui consentiva a AS FR, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. presso la Casa circondariale di L'Aquila, l'acquisto dei generi alimentari in uso presso il reparto 41- bis della Casa circondariale di Milano Opera. 1.1. Va premesso che il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva disposto, a favore di AS e nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, quanto segue: i) consentire l'acquisto dei generi alimentari inseriti nel modello 72 dei detenuti 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39098 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI AN Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 27/06/2023 comuni dell'istituto; li) consentire l'acquisto dei generi alimentari in uso presso il reparto 41-bis della Casa circondariale di Milano Opera;
iii) disapplicare la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi prevista dalla Direzione dell'Istituto di L'Aquila. Il D.A.P. aveva presentato reclamo soltanto contro le ultime due statuizioni. 1.2. Con il provvedimento impugnato in questo giudizio il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l'illegittimità della statuizione sub il), rilevando che il catalogo di beni forniti dalla cucina interna o acquistabili al sopravvitto non può essere integrato o modificato a piacimento dal detenuto, soltanto per soddisfare una sua aspettativa di fatto. Posto che, nel caso di specie, non erano emerse specifiche esigenze, anche di tipo sanitario, del detenuto, il Tribunale escludeva che la pretesa dello stesso fosse qualificabile in termini di diritto soggettivo, tenuto conto altresì che il modello 72 dell'Istituto di L'Aquila veniva giudicato idoneo a consentire un'alimentazione sana e variegata. 1.3. Il Tribunale, di contro, riteneva legittima la decisione del magistrato sub iii), ritenendo che la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura degli alimenti non fosse funzionale alle esigenze sottese alla più stringenti regole detentive riservate a coloro che sono ristretti ex art. 41-bis ord. pen. Sul punto, il Tribunale ha ricordato preliminarmente che, con la sentenza n. 186 del 2018, la Consulta ha rimosso il divieto di cottura dei cibi previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., in quanto deroga all'ordinario regime carcerario dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva. Pertanto, l'ordinanza ha ritenuto preliminarmente necessario verificare se la previsione, riservata soltanto al) detenuti assoggettati al regime speciale, di fasce orarie in cui, nell'istituto penitenziario di L'Aquila, è consentita la cottura di cibi, fosse in concreto esorbitante dall'esercizio dei poteri organizzatori dell'amministrazione, in quanto atto avulso dal perseguimento delle esigenze che connotano il regime differenziato e neppure in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione. Sulla scorta di accertamenti effettuati in altri procedimenti, il Tribunale ha osservato che, nel carcere di L'Aquila, vi sono due circuiti penitenziari: la sezione "41-bis" e la sezione "Nuovi Giunti". La seconda ospita un numero limitato di detenuti "comuni", per lo più provenienti da altri istituti, e che sono impegnati, per buona parte della giornata, in attività lavorative domestiche nelle sezioni 41-bis, in orari spesso coincidenti con le fasce orarie relative all'utilizzo dei fornelli stabilite per i detenuti in regime differenziato. Pertanto, la Direzione dell'Istituto aveva ritenuto di consentire a tali detenuti comuni di cuocere cibi senza limitazione di orari, avendo escluso anche criticità con riguardo alla salubrità degli ambienti e alla salvaguardia dell'ordinata convivenza all'interno della sezione. All'esito di tale istruttoria il Tribunale decideva conclusivamente di rigettare il reclamo del D.A.P., osservando che nelle sezioni 41-bis non vi è condivisione di spazi, 2 essendo i detenuti allocati in stanze singole, e che le attività trattamentali sono molto più ridotte rispetto a quelle offerte ai detenuti comuni. Tali fattori portavano il giudice a ritenere insussistenti eventuali esigenze organizzative, non altrimenti fronteggiabili, che potevano ispirare la limitazione oraria. Per di più, secondo il giudice, la possibilità di cucinare senza fasce orarie non comporta alcun aggravio di lavoro per il personale di polizia penitenziaria, trattandosi di attività che i detenuti esercitano da soli all'interno delle stanze di detenzione. 2. Avverso l'ordinanza propongono ricorso sia il Ministero della giustizia - D.A.P., per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, sia il detenuto, a mezzo del proprio difensore. 2.1. L'Amministrazione censura, con il solo motivo proposto, la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b) e 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.la ricorrente evidenzia che la differenziazione trattamentale tra detenuti è giustificata in ragione della diversa organizzazione dei circuiti penitenziari. Invero, nel circuito di media sicurezza ogni cella ospita più detenuti, sicché limitare la possibilità di cucinare in determinate ore potrebbe creare una concentrazione particolarmente alta di fumi e odori. In più, vi sarebbe il rischio, in ragione delle attività trattamentali offerte in quel circuito e del numero di detenuti ivi ristretti, di una ingiustificata sovrapposizione tra le varie attività. Tali rischi, di contro, non sussistono nelle sezioni 41-bis. 2.2. AS, con il solo motivo proposto, deduce, invece, la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo risposto, l'ordinanza, alla deduzione secondo la quale il mancato adeguamento del modello 72 adottato dalla Casa circondariale di L'Aquila a quello in uso presso la Casa circondariale di Milano per i detenuti in regime speciale determini una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto permette che situazioni uguali siano trattate in modo diverso. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Francesca Costantini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso del D.A.P. e l'inammissibilità di quello del detenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso del D.A.P. è fondato. 3 • 1.1. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi», la giurisprudenza di legittimità aveva, in un primo momento, ritenuto che la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui era permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., non involgesse l'esistenza del diritto soggettivo del detenuto, che era comunque garantito, ma costituisse mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile in quanto tale davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, Attanasio, n.m.). Nella decisione n. 8560 si era affermato, in particolare, che non fosse in discussione il diritto di cuocere i cibi anche da parte dei detenuti in regime differenziato, né la possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva ex se in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva, ma che si fosse al cospetto non di un intervento dell'Amministrazione penitenziaria, che incide sul diritto soggettivo del detenuto, precludendone l'attuazione, ma di una"mera modalità di esercizio in concreto di esso diritto che, sia pur con una regolamentazione definita, è suscettibile di ampia fruizione in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo, che connotano la vita in comune". 1.2. La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha, invece, riconosciuto l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di cottura dei cibi, ritenendo ancora che la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, costituisca mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma aggiungendo che l'amministrazione penitenziaria non può attraverso tale regolamentazione ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittimo con la sentenza n. 186 citata. Secondo questa giurisprudenza, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato diventa il trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto;
la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, infatti, legittima, se non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni (Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero 4 della Giustizia in proc. Gallo, Rv. 280532: "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio"). 1.3. Questo orientamento giurisprudenziale, poi, si è successivamente perfezionato ulteriormente. A fronte di incertezze applicative da parte dei Tribunali di sorveglianza, le successive pronunce di legittimità hanno, infatti, precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma la individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate senza ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc. Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc. Bolognino, n.m.). In particolare, nella pronuncia n. 36940 del 2022, nell'annullare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordinanza non avesse "fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. Non è stato cioè chiarito, per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere ft> irragionevole, perché discriminatorio". ///r 1.4. Applicando i principi dell'orientamento descritto sub 1.3. al caso in esame, si osserva che il Tribunale di sorveglianza, all'esito della compiuta istruttoria svolta, è incorso nell'errore di ritenere che la differenza di trattamento riservata ai ristretti al regime dell'art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni non trovasse sufficiente giustificazione nella situazione logistica del carcere di l'Aquila, laddove si doveva porre soltanto il problema del se essa fosse la spia della finalità di ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. Ritiene il collegio che la particolare situazione del carcere di L'Aquila, che non ha detenuti comuni se non quelli impiegati nei servizi interni, comporta la difficoltà di ritenere che dalla possibilità concessa a questi ultimi, che tornano nelle loro celle solo quando non sono impegnati nei servizi di istituto, di cucinare liberamente nel corso della giornata, si debba ricavare la inevitabile necessità di garantire anche a coloro che sono ristretti nel regime dell'art. 41-bis la possibilità di cucinare cibi a qualsiasi ora, previsione che sarebbe contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni. Non si scorge quindi nella individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41-bis alcun tratto discriminatorio;
relativamente a tale punto, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto. 2. Il ricorso proposto dal detenuto è inammissibile. E' vero, infatti che in tema di regime carcerario differenziato ai sensi dell'art. 41- bis Ord. pen., è illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794), ma nel caso in esame il ricorrente invoca il rispetto del principio di eguaglianza non già rispetto ai detenuti comuni dello stesso istituto in cui è ristretto, bensì rispetto ai soggetti detenuti presso altro istituto. In questo caso, la diversità di trattamento è conseguenza non di un trattamento discriminatorio, ma della circostanza che i modelli 72 non sono formati a livello nazionale, ma ad opera delle singole Direzioni. Il ricorrente deduce che in questo modo, però, si verifica diversità di trattamento di situazioni uguali, mediante un argomento che fa aggancio diretto alla previsione dell'art. 3 Cost., che però è un parametro di valutazione della legittimità delle leggi, mentre la regolamentazione del c.d. sopravvitto, che trova la sua base normativa nell'art. 9, comma 7, secondo periodo, ord. pen., che si limita a disporre che "la 6 vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale", è oggetto di meri procedimenti amministrativi (dalla gara di appalto per l'individuazione dell'impresa affidataria del servizio in ogni istituto all'individuazione dell'elenco di prodotti che possono essere acquistati presso l'impresa di mantenimento interna all'istituto). All'attività amministrativa si applica il diverso parametro costituzionale della imparzialità di cui all'art. 97 Cost., che non è leso dalla mancata previsione di un catalogo nazionale dei beni acquistabili. Anzi, la stessa natura del servizio di sopravvitto induce a ritenere conforme all'ulteriore parametro costituzionale del buon andamento, sempre di cui all'art. 97Cost., l'individuazione, conseguenza della regolamentazione secondaria, non di una impresa unica a livello nazionale, ma di singole imprese affidatarie del servizio negli istituti compresi in ciascun lotto di gara, cui consegue inevitabilmente la differenza di catalogo di prodotti acquistabili, che risente anche delle diverse vocazioni agricole o commerciali del territorio ove insiste l'istituto di pena. Non si comprende, peraltro, neanche perché il ricorrente abbia assunto come catalogo di riferimento, cui pretende sia uniformato il suo trattamento, proprio quello del carcere di Opera. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la situazione soggettiva fatta valere dal detenuto altro non sia che una aspettativa di fatto, non emergendo, nella regolamentazione del diritto, alcuna lesione di un diritto soggettivo - compreso il diritto alla parità di trattamento - che sia giustiziabile con il reclamo giurisdizionale. Il ricorso di AS deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente AS al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonche' l'ordinanza del 9.2.2022 del magistrato di sorveglianza di L'Aquila, nelle parti relative all'accoglimento del reclamo di FR A' in tema di fasce orarie per la cottura di cibi. ichiara inammissibile il ricorso di FR A' e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, Francesca Costantini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del D.A.P. e l'inammissibilità di quello del detenuto. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, in data 8 settembre 2022, in parziale accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.), ha annullato l'ordinanza del locale magistrato di sorveglianza nella parte in cui consentiva a AS FR, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. presso la Casa circondariale di L'Aquila, l'acquisto dei generi alimentari in uso presso il reparto 41- bis della Casa circondariale di Milano Opera. 1.1. Va premesso che il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva disposto, a favore di AS e nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, quanto segue: i) consentire l'acquisto dei generi alimentari inseriti nel modello 72 dei detenuti 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 39098 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI AN Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 27/06/2023 comuni dell'istituto; li) consentire l'acquisto dei generi alimentari in uso presso il reparto 41-bis della Casa circondariale di Milano Opera;
iii) disapplicare la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi prevista dalla Direzione dell'Istituto di L'Aquila. Il D.A.P. aveva presentato reclamo soltanto contro le ultime due statuizioni. 1.2. Con il provvedimento impugnato in questo giudizio il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l'illegittimità della statuizione sub il), rilevando che il catalogo di beni forniti dalla cucina interna o acquistabili al sopravvitto non può essere integrato o modificato a piacimento dal detenuto, soltanto per soddisfare una sua aspettativa di fatto. Posto che, nel caso di specie, non erano emerse specifiche esigenze, anche di tipo sanitario, del detenuto, il Tribunale escludeva che la pretesa dello stesso fosse qualificabile in termini di diritto soggettivo, tenuto conto altresì che il modello 72 dell'Istituto di L'Aquila veniva giudicato idoneo a consentire un'alimentazione sana e variegata. 1.3. Il Tribunale, di contro, riteneva legittima la decisione del magistrato sub iii), ritenendo che la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura degli alimenti non fosse funzionale alle esigenze sottese alla più stringenti regole detentive riservate a coloro che sono ristretti ex art. 41-bis ord. pen. Sul punto, il Tribunale ha ricordato preliminarmente che, con la sentenza n. 186 del 2018, la Consulta ha rimosso il divieto di cottura dei cibi previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., in quanto deroga all'ordinario regime carcerario dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva. Pertanto, l'ordinanza ha ritenuto preliminarmente necessario verificare se la previsione, riservata soltanto al) detenuti assoggettati al regime speciale, di fasce orarie in cui, nell'istituto penitenziario di L'Aquila, è consentita la cottura di cibi, fosse in concreto esorbitante dall'esercizio dei poteri organizzatori dell'amministrazione, in quanto atto avulso dal perseguimento delle esigenze che connotano il regime differenziato e neppure in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione. Sulla scorta di accertamenti effettuati in altri procedimenti, il Tribunale ha osservato che, nel carcere di L'Aquila, vi sono due circuiti penitenziari: la sezione "41-bis" e la sezione "Nuovi Giunti". La seconda ospita un numero limitato di detenuti "comuni", per lo più provenienti da altri istituti, e che sono impegnati, per buona parte della giornata, in attività lavorative domestiche nelle sezioni 41-bis, in orari spesso coincidenti con le fasce orarie relative all'utilizzo dei fornelli stabilite per i detenuti in regime differenziato. Pertanto, la Direzione dell'Istituto aveva ritenuto di consentire a tali detenuti comuni di cuocere cibi senza limitazione di orari, avendo escluso anche criticità con riguardo alla salubrità degli ambienti e alla salvaguardia dell'ordinata convivenza all'interno della sezione. All'esito di tale istruttoria il Tribunale decideva conclusivamente di rigettare il reclamo del D.A.P., osservando che nelle sezioni 41-bis non vi è condivisione di spazi, 2 essendo i detenuti allocati in stanze singole, e che le attività trattamentali sono molto più ridotte rispetto a quelle offerte ai detenuti comuni. Tali fattori portavano il giudice a ritenere insussistenti eventuali esigenze organizzative, non altrimenti fronteggiabili, che potevano ispirare la limitazione oraria. Per di più, secondo il giudice, la possibilità di cucinare senza fasce orarie non comporta alcun aggravio di lavoro per il personale di polizia penitenziaria, trattandosi di attività che i detenuti esercitano da soli all'interno delle stanze di detenzione. 2. Avverso l'ordinanza propongono ricorso sia il Ministero della giustizia - D.A.P., per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, sia il detenuto, a mezzo del proprio difensore. 2.1. L'Amministrazione censura, con il solo motivo proposto, la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b) e 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.la ricorrente evidenzia che la differenziazione trattamentale tra detenuti è giustificata in ragione della diversa organizzazione dei circuiti penitenziari. Invero, nel circuito di media sicurezza ogni cella ospita più detenuti, sicché limitare la possibilità di cucinare in determinate ore potrebbe creare una concentrazione particolarmente alta di fumi e odori. In più, vi sarebbe il rischio, in ragione delle attività trattamentali offerte in quel circuito e del numero di detenuti ivi ristretti, di una ingiustificata sovrapposizione tra le varie attività. Tali rischi, di contro, non sussistono nelle sezioni 41-bis. 2.2. AS, con il solo motivo proposto, deduce, invece, la violazione dell'art. 35-bis Ord. pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo risposto, l'ordinanza, alla deduzione secondo la quale il mancato adeguamento del modello 72 adottato dalla Casa circondariale di L'Aquila a quello in uso presso la Casa circondariale di Milano per i detenuti in regime speciale determini una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto permette che situazioni uguali siano trattate in modo diverso. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Francesca Costantini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso del D.A.P. e l'inammissibilità di quello del detenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso del D.A.P. è fondato. 3 • 1.1. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi», la giurisprudenza di legittimità aveva, in un primo momento, ritenuto che la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui era permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., non involgesse l'esistenza del diritto soggettivo del detenuto, che era comunque garantito, ma costituisse mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile in quanto tale davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, Attanasio, n.m.). Nella decisione n. 8560 si era affermato, in particolare, che non fosse in discussione il diritto di cuocere i cibi anche da parte dei detenuti in regime differenziato, né la possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva ex se in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva, ma che si fosse al cospetto non di un intervento dell'Amministrazione penitenziaria, che incide sul diritto soggettivo del detenuto, precludendone l'attuazione, ma di una"mera modalità di esercizio in concreto di esso diritto che, sia pur con una regolamentazione definita, è suscettibile di ampia fruizione in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo, che connotano la vita in comune". 1.2. La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha, invece, riconosciuto l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di cottura dei cibi, ritenendo ancora che la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, costituisca mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma aggiungendo che l'amministrazione penitenziaria non può attraverso tale regolamentazione ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittimo con la sentenza n. 186 citata. Secondo questa giurisprudenza, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato diventa il trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto;
la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, infatti, legittima, se non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni (Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero 4 della Giustizia in proc. Gallo, Rv. 280532: "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio"). 1.3. Questo orientamento giurisprudenziale, poi, si è successivamente perfezionato ulteriormente. A fronte di incertezze applicative da parte dei Tribunali di sorveglianza, le successive pronunce di legittimità hanno, infatti, precisato che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma la individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate senza ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc. Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc. Bolognino, n.m.). In particolare, nella pronuncia n. 36940 del 2022, nell'annullare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ordinanza non avesse "fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. Non è stato cioè chiarito, per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere ft> irragionevole, perché discriminatorio". ///r 1.4. Applicando i principi dell'orientamento descritto sub 1.3. al caso in esame, si osserva che il Tribunale di sorveglianza, all'esito della compiuta istruttoria svolta, è incorso nell'errore di ritenere che la differenza di trattamento riservata ai ristretti al regime dell'art. 41-bis rispetto ai detenuti comuni non trovasse sufficiente giustificazione nella situazione logistica del carcere di l'Aquila, laddove si doveva porre soltanto il problema del se essa fosse la spia della finalità di ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. Ritiene il collegio che la particolare situazione del carcere di L'Aquila, che non ha detenuti comuni se non quelli impiegati nei servizi interni, comporta la difficoltà di ritenere che dalla possibilità concessa a questi ultimi, che tornano nelle loro celle solo quando non sono impegnati nei servizi di istituto, di cucinare liberamente nel corso della giornata, si debba ricavare la inevitabile necessità di garantire anche a coloro che sono ristretti nel regime dell'art. 41-bis la possibilità di cucinare cibi a qualsiasi ora, previsione che sarebbe contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni. Non si scorge quindi nella individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41-bis alcun tratto discriminatorio;
relativamente a tale punto, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto. 2. Il ricorso proposto dal detenuto è inammissibile. E' vero, infatti che in tema di regime carcerario differenziato ai sensi dell'art. 41- bis Ord. pen., è illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794), ma nel caso in esame il ricorrente invoca il rispetto del principio di eguaglianza non già rispetto ai detenuti comuni dello stesso istituto in cui è ristretto, bensì rispetto ai soggetti detenuti presso altro istituto. In questo caso, la diversità di trattamento è conseguenza non di un trattamento discriminatorio, ma della circostanza che i modelli 72 non sono formati a livello nazionale, ma ad opera delle singole Direzioni. Il ricorrente deduce che in questo modo, però, si verifica diversità di trattamento di situazioni uguali, mediante un argomento che fa aggancio diretto alla previsione dell'art. 3 Cost., che però è un parametro di valutazione della legittimità delle leggi, mentre la regolamentazione del c.d. sopravvitto, che trova la sua base normativa nell'art. 9, comma 7, secondo periodo, ord. pen., che si limita a disporre che "la 6 vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale", è oggetto di meri procedimenti amministrativi (dalla gara di appalto per l'individuazione dell'impresa affidataria del servizio in ogni istituto all'individuazione dell'elenco di prodotti che possono essere acquistati presso l'impresa di mantenimento interna all'istituto). All'attività amministrativa si applica il diverso parametro costituzionale della imparzialità di cui all'art. 97 Cost., che non è leso dalla mancata previsione di un catalogo nazionale dei beni acquistabili. Anzi, la stessa natura del servizio di sopravvitto induce a ritenere conforme all'ulteriore parametro costituzionale del buon andamento, sempre di cui all'art. 97Cost., l'individuazione, conseguenza della regolamentazione secondaria, non di una impresa unica a livello nazionale, ma di singole imprese affidatarie del servizio negli istituti compresi in ciascun lotto di gara, cui consegue inevitabilmente la differenza di catalogo di prodotti acquistabili, che risente anche delle diverse vocazioni agricole o commerciali del territorio ove insiste l'istituto di pena. Non si comprende, peraltro, neanche perché il ricorrente abbia assunto come catalogo di riferimento, cui pretende sia uniformato il suo trattamento, proprio quello del carcere di Opera. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la situazione soggettiva fatta valere dal detenuto altro non sia che una aspettativa di fatto, non emergendo, nella regolamentazione del diritto, alcuna lesione di un diritto soggettivo - compreso il diritto alla parità di trattamento - che sia giustiziabile con il reclamo giurisdizionale. Il ricorso di AS deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente AS al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonche' l'ordinanza del 9.2.2022 del magistrato di sorveglianza di L'Aquila, nelle parti relative all'accoglimento del reclamo di FR A' in tema di fasce orarie per la cottura di cibi. ichiara inammissibile il ricorso di FR A' e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno 2023.