Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
R0 2 65 1/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Езичешешь SEZIONE TERZA CIVILE thel ре مين من أنانية. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11605/99 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 6111 Cron. Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 759 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Ud. 18/09/02 Dott. Giovanni TI PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL NZ, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 7, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SCHULTE UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 44, presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO MORELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - 2002 avverso la sentenza n. 1274/98 della Corte d'Appello di 1640 ROMA , sezione III civile emessa il 1 aprile 1998, 1 depositata il 17/04/98; RG.149/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 18/09/02 dal TI PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per inammissibilità del ricorso principale e del controricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GA NC, con citazione notificata in data 11 aprile 1989 a Schulte Hugo, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma in favore del convenuto. La somma indicata nell'ingiunzione era di marchi tedeschi 250000 oltre accessori, dovuti in base ad un contratto di mutuo tra le parti. L'opponente negava il debito, assumendo che l'obbligata era la società Galfi Imex Handels. Detta società chiamata in giudizio dall'opponente, restava contumace. L'opposto si costituiva e chiedeva il rigetto della opposizione. L'opponente deferiva giu- ramento decisorio all'opposto, che lo prestava a mezzo di procuratore speciale, non essendo a conoscenza della lingua italiana. All'esito di tale mezzo istruttorio, il Tribunale, 2 con sentenza depositata il 25 novembre 1984 revocava il decreto opposto, condannava l'opponente al pagamento della minor somma di marchi tedeschi 22200, con gli in- teressi legali dal 22 marzo 1984 e le spese del giudi- zio. La decisione era appellata dal GA sulla base di motivi e precisamente :tre 1. La mancanza della decisorietà del giuramen- to %;
2. La irritualità della forma, non risultando dal verbale la lettura al giurante della formula del giuramento, né l'ammonimento di legge, 3. La ultrapetizione sulla determinazione del quantum. Resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 17 aprile 1998 la Corte di appel- lo di Roma così decideva: accoglie per quanto di ragio- ne l'appello principale proposto da GA NC ed in riforma della decisione determina la somma capi- tale dovuta in marchi 21500, conferma nel resto la de- cisione appellata e compensa per i le spese del gra- do tra le parti, ponendo il resto a carico dell'appellante ( v. dispositivo.), rigetta 14 appello incidentale dello Shulte. 3 Contro la decisione ricorre GA NC, che si difende in proprio nella qualità di avvocato cassa- zionista, deducendo un unico articolato motivo;
resiste la controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento: Nell'unico motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.238 e 239 c.p.c. e 2738 c.c. in relazione all'art. 36° nn 3 e 4 c.c.. » La tesi è che il procuratore ebbe a prestare il giuramento nella veste di nuncius e che tale presta- zione era irrituale ed affetta da una nullità rilevabi- le d'ufficio anche in sede di legittimità. Si aggiunge che l'assenza dello Schul te doveva ritenersi ingiustificata con l'effetto della sua SOC- combenza rispetto alla domanda proposta in giudizio perché il giuramento reso dal procuratore, sul piano procedimentale doveva essere considerato come non pre- ' stato. In senso contrario si Osserva che deve ribadirsi il principio affermato da questa S. Corte (Cass. 19 gennaio 1978 n.102) secondo cui una nullità assoluta può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legit- timità sempre che sul punto non sia intervenuta una pronuncia di primo grado e che il giudi } 4 dell'appello sia intervenuto un presenza di una speci- fica impugnazione. Nel caso di specie, essendo il giuramento un mezzo di prova, l'error in iudicando sulla sua prestazione da parte di un procuratore speciale andava eccepito sin dal primo grado e poi proposto con specifico mezzo di gravame in grado di appello. Il motivo è pertanto inammissibile per la sua no- giudicato interno sul punto.vità e per l'effetto del del fiudizio di cossazion ritualmente Nulla per le spese non essendosi costituita la co- stituita la controparte, for difette di fiscurs seeinh.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese. Roma 18 settembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Beth ithIch Niñoins fuva IL CANCELLIERE C1 NO TI ER DEPOSITATO 21 FEB 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE NO TI Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 i 18-3-2003 serie 4 al n.31221 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Picci 5