Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
h A 06584 /02 O B 7 ) E 'B' 3 . E E N C N , A O 1 I P 9 Z I 9 A REPUBBLIC 1 D R - 1 T S 1 E I - C 1 G I E 2 OLO ALIANO D R . L U A I 9 D G 3 LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto E T E N 6 N E . Qort.375epe. 4 S T . SEZIONE TERZA CIVILE S T I T ( R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE -- Presidente R.G.N. 25292/00 - Cron. 18785 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere- Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere- Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PORTA ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE Richiesta copia studio dal Sig.L SOLE 24 ORE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA 0,77 per diritti € il 8 MAG. 2002 VALENSISE, che 10 difende anche disgiuntamente IL CANCELLIERE all'avvocato GUIDO OLIVETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 10558/00 del Giudice di pace di MILANO, emessa il 20/07/00 e depositata il 25/07/00 2002 (R.G. 6791/00); 274 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. Rilevato che EL PO propone ricorso per cassa- zione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Milano ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposto avverso il decreto con il quale, su ricorso della Fondiaria Assicurazioni S.p.a. gli era stato in- giunto il pagamento della somma della somma di lire 1.705.000, oltre interessi per il pagamento di ratei del premio assicurativo;
che la Fondiaria Assicurazioni S.p.a. non ha svol- to difese;
considerato che
con l'unico motivo il ricorrente l'omessa, insufficiente e illogica motivazione deduce su un punto decisivo della controversia, operando però in sostanza una rilettura critica della decisione del Giudice di pace;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, r l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazio- ne della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile, nell'ambito di un giudizio secondo equità, la ratio decidendi adottata, mentre, all'evidenza, le censure r si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di pace, in modo difforme dalle aspettati- ve;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pro- nunzia sulle spese, non avendo l'intimata svolto atti- vità difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso il 29 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE мы CANCELLERC01 Outssa Maria Aiello O Depositata in Cancelieria 4 L 7 L ) 3 . O E Cogi, 8.05.02 B N C , X 1 A E 9 P N 9 IL CANCELLIERE 01 I 1 O - I D 1 Z Dottsse Maria Aiello 1 E A - 1 R C T 2 I S . I D L G U E I 9 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T E I S ( R E A