Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su delega del P.M. non venga convalidato per la tardiva trasmissione del relativo verbale, è nulla l'ordinanza del Tribunale che abbia rigettato l'istanza di riesame proposta dall'interessato, convalidando - sia pure implicitamente - il sequestro per la parte eccedente l'oggetto specificato dal P.M. nel provvedimento di delega, attesa l'inefficacia del vincolo reale per la mancata convalida entro il termine previsto dall'art. 355, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2010, n. 22283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22283 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/05/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 799
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 10368/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RE;
MA DE;
avverso l'ordinanza del tribunale di Bolzano, emessa in data 16.2.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore generale O. Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alle boccette ed alle riviste sequestrate, con rigetto del ricorso nel resto;
- udito il difensore avv. Pomanti P., in sostituzione dell'avv. A. Franchi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 10.1.2010 il Pubblico Ministero presso il tribunale di Bolzano dispose nei confronti dei prevenuti, indagati per i reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 82 decreto di perquisizione domiciliare e di sequestro "dei semi e delle sostanze stupefacenti rinvenute, nonché dei computer e altri mezzi telematici utilizzati per la commercializzazione dei semi, al fine di verificare le modalità dell'istigazione e l'effettiva destinazione dei semi commercializzati alla coltivazione".
Il provvedimento fu eseguito dalla polizia giudiziaria, che sottopose a sequestro anche altre cose rinvenute nel coso della perquisizione (riviste, vari cataloghi, volantini e alcune boccette di "ather", "kratom" e di "a-booster").
2. Gli indagati proposero richiesta di riesame davanti al Tribunale di Bolzano che, con l'ordinanza sopra indicata, ha respinto "il ricorso - e conseguente sequestro - di data 19.1.2010 del Pubblico Ministero", assumendo la legittimità del sequestro non soltanto dei semi di canapa, ma anche delle altre cose sequestrate, "che già in questa fase del procedimento sono idonei e sufficienti a suffragare il fumus in ordine alle ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82 i cataloghi e le riviste "tutte pubblicizzate sul sito internet della ditta fornitrice dei semi di canapa ai ricorrenti;
le boccette di sostanze che, dall'esame tossicologico compiuto, "pur non rientrando nella tabella 1^ di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 contengono diversi tipi di alcaloidi che possono avere effetti stimolanti, nonché effetti sedative-euforici-analgesici.
3. Contro il provvedimento ricorre per cassazione il difensore degli indagati, deducendo violazione degli artt. 253, 354 e 355 cod. proc. pen., con riferimento alle boccette e alle riviste sopra indicate, e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82 in ordine alla sussistenza del fumus del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'ordinanza va parzialmente annullata, anche se per ragioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti.
5. Il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria non necessita di convalida da parte del Pubblico Ministero quando sia puramente esecutivo delle specifiche disposizioni contenute nel decreto del P.M. indicante l'oggetto specifico della misura. Se, invece, il decreto del Pubblico Ministero delega la Polizia giudiziaria a sequestrare "quanto rinvenuto" o "quanto utile per le indagini" ovvero si limita ad indicare beni rientranti nel genus d'appartenenza indicato, è sempre necessaria la convalida (cfr. Cass. n. 43282/2008, Vistola;
. Id. n. 5672/2000, Cogni).
6. A maggior ragione la convalida ex art. 355 c.p.p. è necessaria allorquando la Polizia giudiziaria, in occasione dell'esecuzione del provvedimento delegato, proceda - come nel caso in esame - a sequestro di cose eccedenti l'ambito specificato dal Pubblico Ministero (cfr. Cass. n. 1376/1999, Arcolin).
7. Quando sia inutilmente decorso il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. deve immediatamente disporre la restituzione dei beni. Qualora egli non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art.263 cod. proc. pen., può avanzare domanda di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al GIP.
8. Nell'ipotesi in cui il P.M., nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, a norma dell'art.355 cod. proc. pen., comma 3 può presentare istanza di riesame,
sulla quale il Tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma secondo dello stesso articolo, e cioè ordinando la restituzione della cosa sequestrata (cfr. Cass. n. 2939/2000, Fossi).
9. Nel caso in esame, non avendo il PM proceduto alla convalida del sequestro per la parte d'iniziativa della polizia giudiziaria per ritardo della trasmissione del verbale di sequestro, l'istanza di riesame era inammissibile con riferimento ai beni sequestrati esorbitanti dall'oggetto specificato dal provvedimento del PM datato 19.1.2000.
10. Tale inammissibilità doveva essere dichiarata dal Tribunale, che non aveva il potere di convalidare, neppure implicitamente - come invece ha fatto il Tribunale di Bolzano - il sequestro divenuto inefficace per mancata convalida entro il termine previsto dall'art.355 c.p.p., comma 2.
11. Ne consegue la nullità dell'ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha legittimato, e quindi, implicitamente convalidato, il sequestro operato della polizia giudiziaria delle boccette e delle riviste e stampati sopra indicati, eccedenti l'oggetto individuato dal PM con il suo Decreto 19 gennaio 2010. 12. Quanto ai semi sequestrati, va rigettato l'ultimo motivo dedotto dal ricorrente, per mancanza di specificità, non risultando ne' chiare ne' conferenti le critiche rivolte al fumus del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82 ritenuto dal Tribunale, con motivazione sintetica, ma adeguata in relazione al provvedimento adottato dal PM ed alla fase delle indagini.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle boccette e delle riviste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010