Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPI MADI CASSA0348 6/01 to rpret izione SEZION I com ratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13421/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 7223 Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Rep. 11658 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO LU IN PR NQ LEGALE RAPPRESENTANTE SOME. S.a.s., elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 970 presso 1'Avvocato MARTELLONE GIUSEPPE, che unitamente all'Avvocato LEONE AURELIO, la difende con procura speciale del Dott. Notaio GIANLUCA FORTE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TREVISO 13/1/1999, rep.n.3024; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 contro 9 MR2 2001 il ON SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE 'VIA TIGRE 37, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA 2000 CAFFARELLI FRANCESCO, difeso dall'avvocato FORZA 1575 ANTONIO, giusta delega in atti;
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. CAFFARELLI avversO la sentenza n. 35/98 della Corte d'Appello di per diritti L.. 300 VENEZIA, emessa il 3/11/1997 depositata il 14/01/98; -4 GHI 2001 CANCELLIERE RG. 1326/92, udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIR 1500 CA CELLERIA udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato FRANCESCO CAFFARELLI (per delega Avv. D519846 Antonio Forza); D5 [3847 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) Con atto notificato in data 22. 11. 1984, SO CI, premesso che: in data 26. 4. 1984 aveva stipulato con ON VA un contratto per scrittura privata con il quale il ON si era impegnato a cederle alla data del successivo 1° maggio, -il godimento di un'azienda in- clusi il godimento dei locali (di proprietà di LL RE e le relative licenze intestate al cedente) con- tro il pagamento della somma di L. 130.000.000 (con versamento immediato di L. 10.000.000 a titolo di ca- parra e primo pagamento) e con ulteriore pagamento del canone annuo locativo di L. 20.000.000; 2 il ON non aveva adempiuto ai suoi ob- blighi e aveva restituito tardivamente la somma già ri- cevuta, che l'istante aveva rifiutato;
tutto ciò premesso: ha citato davanti al Tribunale di Venezia il ON chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati con il proprio inadempimento alle obbli- gazioni assunte contrattualmente. Il Tribunale, con sentenza resa in data 16. 10. 1991, ha condannato il ON al pagamento della somma di L. 120.000.000 oltre interessi. La Corte d'Appello di Venezia, invece, con sen- tenza resa a sua volta in data 3.11.1997, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione. 2°) "Non si rinviene nella scrittura (stipula- ta tra la SO e il ON)... alcuna espressa nè implicita promessa da parte del ON di un com- portamento dell'LL"; risulta che la SO "era stata resa edotta già nel corso delle trattative con il ON" che per il trasferimento dell'azienda era necessario il consenso dell'LL all'affitto dei locali;
pertanto, in base alla corretta interpretazione del contratto - che, a norma dell'art. 1362 c.C., deve valutare anche il comportamento complessivo delle parti - tra la SO, il ON e 1'LL "si era 3 svolta una trattativa a tre perché il risultato nego- ziale finale perseguito (la gestione dell'azienda cedu- ta da parte della SO) implicava la necessità del consenso di tutti i tre soggetti interessati" In mancanza del necessario consenso trilaterale, il contratto tra il ON e la SO era solo pro- dromico;
"questo, difettando la perfezione del negozio al quale era finalizzato, non ha prodotto effetti tra le parti (che lo avevano stipulato)". Per tali ragioni, la pretesa risarcitoria della SO doveva essere rigettata con sua conseguente con- danna alle spese dei due gradi di merito. 3°) Di tale sentenza la SO ha chiesto la cassa- zione con ricorso affidato a quattro motivi, al quale il ON resiste con controricorso. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1°) Con il primo motivo formulato per violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti (artt. 1362 e sgg. c.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere "inammissibilmente (per erronea applicazione delle norme sull'interpretazione dei con- tratti) ricavato il proprio convincimento non già dalla lettura del contratto, bensì dal preteso comportamento della parti successivo alla conclusione del medesimo". 4 Inoltre "il fatto che il ON avesse riferito che anche l'LL era d'accordo non significa che il suo consenso fosse essenziale per conferire efficacia alla scrittura privata". Invece, tale scrittura "indicava in modo assolu- tamente chiaro il contenuto delle obbligazioni contrat- tuali", dalle quali "emergeva chiaramente ed inequivo- cabilmente trattarsi di contratto bilaterale di affitto di azienda, perfetto in tutti i suoi elementi essenzia- li ed immediatamente efficace". Dalla trascrizione del ricorso risulta che que- sto contesta anzitutto l'interpretazione, fornita dalla sentenza impugnata, del documento negoziale (scrittura privata), che la ricorrente ritiene rappresentativa di un negozio già perfetto e pienamente definito e pertan- to non integrabile con ulteriori valutazioni dei com- portamenti successivi. Per giudicare sulla fondatezza della censura, anche sotto il dedotto profilo della violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti, è anzitutto necessaria l'analisi della intera scrittura privata. Ma, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, si è limitata a ripro- durre, neppure in maniera esaustiva, alcune clausole, formulando, sulla base di queste, una propria interpre- 5 tazione (del documento negoziale) contrapposta a quella impugnata, in modo preminentemente assertivo e senza neppure contestare i singoli passaggi argomentativi at- traverso i quali è stata elaborata la motivazione con- testata. Pertanto, il motivo risulta infondato. 2°) Il secondo motivo - formulato per vizio di motivazione e mancata valutazione di elementi probatori decisivi tende a dimostrare che, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata come si è esposto, 1'LL "aveva dei diritti sull'azienda che ON ha riconosciuto e rispettato nella trat- tativa con la SO" un contratto stipulato per scrittura privata in data 15. 1. 1980, dimostrerebbe che il ON era unico titolare dell'impresa. Ma, ancora una volta, la ricorrente, sempre in violazione del principio di autosufficienza del ricor- SO, si limita a citare l'atto processuale (doc. 9 fasc. primo grado) di acquisizione senza riprodurre il conte- nuto del contratto, ma, ancora una volta, desumendone assertivamente una propria ricostruzione sulla titola- rità dell'impresa in capo al MO. Pertanto, anche il secondo motivo risulta infon- dato. 3°) Egualmente infondati risultano il terzo e il - formulati rispettivamente per motiva- quarto motivo 6 zione contraddittoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 c.c. e 36 L. 392/78 Anche questi infatti si basano (entrambi) sulla in- terpretazione della scrittura privata (del 26. 4. 84) non riprodotta. Inoltre, il terzo si limita а contestare il punto relativo all'accertamento sul duplice corrispet- tivo (come già si è esposto, prezzo della cessione de- stinato al MO e canone locativo annuo destinato all'Osellame), osservando genericamente che la senten- za presuppone ciò che andava provato (invece sul punto, la motivazione è adeguata, derivando dalla argomentata ricostruzione della intera vicenda negoziale). inesi- Il quarto infine si basa sul presupposto stante la più volte espo- stente, come si è osservato, che "l'Osellamesta natura trilaterale del rapporto fosse mero locatore dell'immobile". Pertanto, le ulte- riori considerazioni svolte nel motivo diventano irri- levanti. 4°) Dalla infondatezza dei motivi deriva la ir- rilevanza della richiesta di cassazione senza rinvio della sentenza di appello e di conferma di quella di primo grado. 5°) Per le ragioni esposte il ricorso deve esse- re rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensa- 7 zione delle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000, nella came- di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte ra di Cassazione. IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Profica tion CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaали Depositata in Cancelleria Oggi, 11 9 MAR. 2001 CANCELLIERE Giovanni Giambattista ཧཅསནཱཎཱ hoooo 290000 Registrato in cor8 MAG. 200terie 4. ATE ROMA 2 UFFICIO DELLE T .000 21893 290 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Dirigente Aron Servizi (D.ssa Maria Gray DILIPPO) (he 11 Responsabile Servo Atti udiziari (Dr. M. RATCICHINI) HOW 10 A R D 8