Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15566 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 64710 N. 131 TAB. ALL. B REPUBBLICA ITALIANA MATERIA N. 5 ec " TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5566/03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10536/99 Dott. Cristarella Or Consigliere Cron. 31726 Dott. Papa Rep. Dott. Bielli Stefano Consigliere Dott. Schirò Stefano Consigliere Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 09/05/2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE N. 64710 SENTENZA sul ricorso proposto da: DITTA SCA TAMBURATI SNC di IN e Arduini, con sede 3 in Montelabbate, Via Pantanelli 82, in persona del suo legale rappresentante IN BE, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Aiudi e con domicilio eletto in Roma, L.go Teatro Valle 6 (studio Avv. Bracci); ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro delle Finanze pro tempore, difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi 12; CONTRERIEFRENTE intimata 1285 1 avversO la sentenza n. 160/08/98 del 12 ottobre 1998, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sez. 8, depositata il 12 ottobre 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente, l'Avv. Bruno Aiudi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 19 giugno 1995, l'Ufficio Iva di Pesaro rettificava la dichiarazione presentata dalla SCA MB snc per il 1993, accertando una maggiore Iva dovuta di lire 299.454.000 e applicando le relative sanzioni. L'atto si basava su un verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza a conclusione di una verifica fiscale presso la ditta, nel corso della quale erano state acquisite informazioni presso le banche di 3 cui questa si serviva che avevano evidenziato anomalie 2 nei versamenti e nei prelievi. - La società impugnava la rettifica davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro che, con sentenza n. 77 del 14 ottobre 1996, accoglieva in parte il ricorso, confermando l'accertamento per quanto riguardava la sottofatturazione, per complessive lire 196.695.000, degli acquisti effettuati presso la ditta Ceriscioli. L'Ufficio appellava detta sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale d'Ancona, ribadendo le argomentazioni poste a base dell'accertamento e in particolare sottolineando la gravità, precisione E concordanza delle presunzioni tratte dalla verifica bancaria. 1 La Commissione, con sentenza 160/8/98 depositata il 12 ottobre 1998, accoglieva l'appello dell'Ufficio e integralmente la legittimità confermava dell'accertamento, ciò in assenza di costituzione della parte cappellata. Il 15 marzo 1999 veniva notificata alla SCA MB cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo della maggiori imposte e delle sanzioni determinate alla luce della prefata sentenza. Contro detta sentenza presentava ricorso per cassazione la società contribuente, con atto sorretto da nove - motivi e confortato da memoria difensiva. 3 Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente ha lamentato la "violazione dell'art. 330 cpc richiamato dall'art. 49 del D.Lg. 656/92, violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. richiamato dall'art. 16 del D.Lg. 546/92", atteso che l'appello dell'Ufficio Iva non sarebbe stato notificato presso il difensore costituito, bensì presso la residenza anagrafica del legale rappresentante della società, senza aver previamente accertato 1'impossibilità della notifica presso la sede legale ed effettiva, come prevede il terzo comma dell'art. 145 cpc richiamato dall'art. 16 del D.Lgs. 546/92. L'inosservanza di questo disposto avrebbe determinato l'inesistenza della notifica e, comunque, la sua nullità, rendendo nullo anche il giudizio di appello. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. Non si può ignorare che l'atto di appello stato notificato dall'Ufficio mediante raccomandata A. R. spedita nella residenza anagrafica del legale rappresentante della società ricorrente, sig. IN, in Tavullia, mentre la comunicazione ex art. 37 D.Lgs. S 546/92 del dispositivo della sentenza, avvenuta con biglietto raccomandato, era stata invece indirizzata 4 dalla Segreteria della Commissione il 18 novembre 1996 7 alla "Spett.le S.C.A. MB snc per essa socio amm. IN BE in persona del legale rappresentante pro tempore c/o Rag. Toscani Angelo, Via Mameli 72, 61100 Pesaro". Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, la società MB aveva presentato istanza di sospensione della cartella esattoriale ex art. 47 del D. Lg. 546/92. Con detta istanza era stata anche conferita delega al rag. Angelo Toscani a rappresentare la società in ogni grado di giudizio in relazione al ricorso presentato in data 3.10.95. Detta delega si era resa doverosa atteso che nel ricorso presentato nell'anno 1995 non era stato nominato alcun difensore della ricorrente e la nomina era giuridicamente necessaria ai sensi del D.Lgs. 546/92 a seguito dell'insediamento, avvenuto successivamente, il 1 aprile 1996, delle nuove Commissioni Tributarie. Nella formulazione della delega non risulta l'elezione del domicilio, ma nel corpo dell'atto si legge: "Società S.C.A. MB s.n.c. corrente in Via Pantanelli n. 83/85 di Montelabbate (PS) elettivamente domiciliata in Pesaro, Via Mameli n. 72 int. 204 C.a.p. 61100, presso e F nello studio del rag. Angelo Toscani", ed anche "Il sottoscritto Rag. Angelo Toscani, nella sua qualità di 5 procuratore domiciliatario della ricorrente S.C.A. MB s.n.c. di IN BE e C. corrente in Via Pantanelli n. 83/85". Il tutto fatto proprio dal legale rappresentante della società, sig. IN BE, con la sottoscrizione in calce dell'istanza stessa, nella qualità di amministratore unico della S.C.A. MB snc. La sottoscrizione della procura in calce comporta e fa proprio l'integrale contenuto dell'atto (cfr. Cass. -= Cass. 4440/81). Nel caso di specie l'elezione 5683/91 di domicilio presso il difensore, rag. Angelo Toscani, in Pesaro alla Via Mameli 72. La notifica dell'atto di appello, pertanto, deve ritenersi nulla e come tale da rinnovarsi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 291, 350 comma 2 cpc, e 49 del D.Lgs. 546/92. L'accoglimento del primo motivo comporta necessariamente l'assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche affinché decida anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 maggio 2003 Il Relatore ed estensore Il Presidente Cristarell Giuseppe Marinucci ristarella Orestano Francesco ست Сопие Оути Ши CASSSAZION IL CANCELLIERE dott, Luigi Riitano SUPR DEPOSITATO IN CANCELLERIA 770172003 oggi, _ IL CANCELLIERE C↑ dott. Luigi Riitano 7