Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
In materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso, anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all'art. 694 cod.proc.pen. non è sanzionata da nullità, quando l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l'avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualità, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all'ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell'esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di opposizione all'avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva omesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'avviso stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 49435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49435 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido IETTI - Presidente -
1. Dott. Carlo COGNETTI - Consigliere -
2. Dott. Nunzio CICCHETTI "
3. Dott. Giuseppe SICA "
4. Dott. Angelo DI POPOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dall'Avv. Guido Viola nell'interesse di:
BA BO VA e RI TO nonché di GI AZ BI ER in qualità di legale rappresentante pro-tempore di Società Europea di Edizioni S.p.a. editrice del Il Giornale e responsabile civile, nonché di UR IE, in qualità di Direttore pro-tempore del quotidiano Il Giornale;
avverso l'ordinanza del tribunale di Monza in data 4.3.2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
OSSERVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BA BO VA e RI TO proponevano incidente di esecuzione inteso ad ottenere la revoca degli avvisi di pagamento emessi nei loro confronti dall'Ufficio Campione Penale presso il Tribunale di Monza nn. 45250, 45665, 45580 e 45583, limitatamente alle somme ivi indicate come dovute a titolo di spese per la pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa, il primo, e per omesso controllo, il secondo. I suddetti ricorrenti si dolevano della violazione, da parte dell'organo dell'esecuzione, dell'art 694 c.p.p., laddove, nel disciplinare la materia delle spese per la pubblicazione delle sentenze ed obbligo di inserzione, prevede che grava sul direttore o vice-direttore responsabile di un giornale o periodico l'obbligo di pubblicare a proprie spese la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta sul suo giornale, con l'ulteriore precisazione che tale obbligo deve essere adempiuto entro tre giorni da quello in cui ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione. Condizione quest'ultima non sussistente nel caso in esame perché la Procura della Repubblica di Monza aveva disposto autoritativamente la pubblicazione delle sentenze di condanna in questione, senza previamente intimare ai condannati di ottemperare all'incombente. In particolare si faceva presente che l'avviso di pagamento era stato emesso nei confronti del BA BO nonostante questi avesse già provveduto spontaneamente ad adempiere l'ordine contenuto in sentenza. Il Tribunale di Monza, con ordinanza in data 4.3.2003, disponeva la revoca dell'avviso nei confronti del BA BO sul rilievo che il mancato rispetto da parte dell'organo dell'esecuzione dell'iter procedurale che governa la materia, aveva arrecato un pregiudizio palese alle ragioni del condannato che aveva già provveduto ad ottemperare all'ordine di pubblicazione. Rigettava, invece, la richiesta del RI, osservando, preliminarmente, che la procedura di cui all'art. 694 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità e che, comunque, essendo la pubblicazione ormai avvenuta a cura della Procura della Repubblica, era impossibile disporre la revoca dell'ordine di pagamento perché altrimenti il condannato godrebbe dell'ingiustificato beneficio di vedere accollate all'erario le spese che, ai sensi di legge, devono ricadere su di lui. Aggiungeva, comunque, che sarebbe stato possibile disporre la revoca degli avvisi in questione solo se il RI avesse dimostrato di aver subito, in concreto, un danno patrimoniale dall'omissione addebitabile alla Procura, dimostrando che avrebbe incontrato minori spese nell'eseguire la pubblicazione di quelle addebitategli negli avvisi impugnati che, pertanto, potrebbero essere revocati nella parte eccedente.
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti indicati in epigrafe nelle loro indicate qualità, i quali deducono: a) violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p., inosservanza e erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art.694 c.p.p.; b) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di BA BO VA è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto nei confronti di costui l'avviso di pagamento è stato revocato con l'impugnata ordinanza.
Il ricorso proposto nell'interesse del RI è, invece, meritevole di accoglimento. Risulta pacifico, in punto di fatto, che la Procura della Repubblica di Monza ha provveduto autoritativamente alla pubblicazione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del BA BO e del RI, omettendo di osservare quanto disposto dall'art. 694 c.p.p., che prevede l'obbligo del direttore o vice-direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine dell'autorità competente per l'esecuzione, di provvedere alla pubblicazione, a proprie spese, della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per la pubblicazione avvenuta sul suo giornale. Nel caso di specie, appare pacifico che se il RI fosse stato messo nelle condizioni di ottemperare a quanto disposto dall'art.694 c.p.p. e, quindi, di pubblicare sul quotidiano da lui diretto la sentenza di condanna non avrebbe sicuramente sopportato le spese per una pubblicazione avvenuta tramite una società di pubblicità. I rilievi fatti nell'ordinanza impugnata sul fatto che la procedura descritta dall'art. 694 c.p.p. non è sanzionata da nullità e sull'impossibilità di revoca degli avvisi di pagamento, perché altrimenti le spese di pubblicazione verrebbero a gravare sull'erario e non sul condannato, sono privi di pregio ai fini della presente decisione, essendo di tutta evidenza che la violazione della procedura di cui all'art. 694 c.p.p. ben può avere causato un danno al RI. Di ciò si è resa conto la stessa ordinanza laddove assume la possibilità di revoca parziale degli avvisi di pagamento per la parte eccedente, qualora il condannato avesse dimostrato che avrebbe incontrato minori spese nell'eseguire personalmente la pubblicazione;
e tuttavia l'istanza del ricorrente è stata rigettata senza che siano stati disposti opportuni accertamenti sul punto, nonostante che il ricorrente avesse fatto presente che la testata non avrebbe avuto alcun costo vivo per la pubblicazione e che, comunque, il direttore ne sarebbe stato manlevato in forza di contratto.
Ciò posto si impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da BA BO VA che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 DICEMBRE 2003.