Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5409 0 - IN NOME DEL PO LO ASSAZIONE LA CORT Oggetto Possesso SEZIONE SECONDA CIVILE EFFETTI USUCAPIONE- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROVA R.G.N. 2219/99Presidente Dott. Franco PONTORIERI Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron.11689 •APSP Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. ---- Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere UP ON Q ha pronunciato la seguente Richieste copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per dianti 11 APR. 2001 sul ricorso proposto da: # CA GR SA, GR AR, GR AN, elettivamente domiciliati in ROMA Via L. MANTEGAZZA CARIA presso to studi 24, Lavvocato GARDIN L., difesi dall'avvocato RAMPINO ORONZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FA AF, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENETO presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA PAOLO che la difende unitamente all'avvocato BONEA ALFIO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 144 avverso la sentenza n. 107/98 della Corte d'Appello di -1- 5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Franco Pontorieri Dott. Sergio Del Core fugio del love IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'AN DEPOSITATO IN CARIA 11 APR. 2001 IL CANCELLIEREOT Roma 20000 290000 ROMA 2 AGENZIA 4 Regia 19320 3 anche se non contiene un riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, salvo che dal suo testo non risulti una espressa volontà contraria (cfr. Cass.Sez.un. n.2642/1998). Nel caso in esame, tuttavia, l'Avv. Rampino, che ha sottoscritto il ricorso per i germani OS, risulta munito di una procura scritta a margine del seguente tenore: "Per procura all'Avv. Prof. Oronzo Rampino del Foro di Lecce perché rappresenti e difenda innanzi al Consiglio di Stato in s.g. nel ricorso di cui in quest'atto, con ogni facoltà, non esclusa quella di formulare motivi aggiunti e di rinunciare in tutto o in parte a quelli già formulati o allo stesso ricorso o alla resistenza allo stesso opposta, con elezione di domicilio in Roma nella via L. Mantegazza n.24 presso il Cav. Luigi Gardin". Si tratta, all'evidenza, di espressioni riferite (e riferibili) esclusivamente a un giudizio amministrativo non soltanto per l'espressa menzione (solo) del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e per l'assoluta carenza di ogni riferimento al giudizio di cassazione, ma anche perché tutti i poteri e facoltà conferiti sono quelli che normalmente e propriamente si accompagnano al mandato ad litem per il giudizio amministrativo e non a quello del giudizio in cassazione. Risulta, quindi, verificata l'ipotesi prevista nella citata sentenza delle Sezioni Unite, quale limite all'applicazione del modello interpretativo prescelto, limite indicato nella presenza di espressioni idonee ad escludere, per la loro univocità, che la parte abbia inteso rilasciare la procura per proporre ricorso per cassazione. La procura in esame non può considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e non può soddisfare il requisito 4 della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c., in quanto dal suo testo si rileva il "contrario”, e cioè che è stata conferita per un giudizio innanzi a diverso consesso giudiziario. In presenza di un testo che preveda espressamente il giudizio innanzi ad un organo giudiziario diverso dalla Cassazione, non può certo presumersi la specialità della procura, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., sulla base della collocazione "topografica" della stessa. Se è vero, infatti, che l'interpretazione dei negozi giuridici deve essenzialmente cogliere l'effettiva volontà delle parti, è altrettanto vero che tale volontà deve essere anzitutto desunta dalle parole che compongono la formulazione letterale della dichiarazione se il senso di questa non si presta ad equivoci, e non da elementi indiziari esterni più o meno equivoci. Tale regola ermeneutica non può soffrire eccezione solo perché le parti si siano servite di un timbro, dato che la possibilità astratta di un errore materiale (di scelta del timbro) non può tradursi nella certezza di questo errore e che la paternità delle espressioni stampigliate non può non attribuirsi al sottoscrittore. La procura di cui è munito l'Avv. Rampino, benché scritta in margine al foglio che contiene il controricorso non ha, dunque, specificamente per oggetto, nel caso concreto, il giudizio di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve considerarsi sottoscritto da difensore privo della procura speciale richiesta e, come tale, inammissibile. Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Svolgimento del processo Con sentenza 4 febbraio 1993, il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda proposta, con atto del gennaio 1981, da CO AE
contro
OS AN, RI, RI e VA, e RI RI TO, dichiarò l'attrice proprietaria, in seguito a divisione ereditaria, della particella di terreno indicata nel catasto del Comune di Cavallino al foglio 6, n. 724, e, per intervenuta usucapione, di quella indicata col numero 25 dello stesso foglio;
per l'effetto, condannò i convenuti alla restituzione della indicata particella 25, oltre alle spese di lite. In parziale accoglimento dell'appello proposto da VA, RI ed AN OS, la corte distrettuale condannava AE CO a rimborsare agli appellanti la metà delle spese di consulenza tecnica dagli stessi anticipate, secondo la liquidazione effettuata dai primi giudici. Osservava, per il resto, che quanto al sancito acquisto per usucapione della proprietà della particella n.25, i primi giudici avevano correttamente valutato le risultanze della espletata prova per testi, peraltro non contraddette da alcuna diversa emergenza processuale. Tale conclusione non poteva essere paralizzata dall'eccezione riconvenzionale di usucapione decennale formulata col gravame dagli OS, rimasta priva di supporto probatorio, risultando inammissibili le dedotte prove per interpello e per testi in quanto vertenti su circostanze che avevano già formato oggetto delle stesse prove raccolte in prime cure, e non potendosi ammettere il giuramento decisorio poiché non deferito dalle parti personalmente né da procuratore munito da mandato speciale. Per la cassazione di questa sentenza, depositata il 17 febbraio 1998, 2 VA, RI ed AN OS hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi cui CO LA resiste con controricorso. Motivi della decisione Pregiudizialmente, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi da parte del difensore che lo ha sottoscritto in quanto la procura speciale posta a margine di quell'atto di impugnazione, e conferita prima della sua redazione, non solo non contiene alcun cenno alla sentenza da impugnare, ma fa riferimento a un ricorso al Consiglio di Stato. Di vero, a mente dell'art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale. Zx Non basta, cioè, la procura alle liti ma occorre che questa sia conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità, ovverosia alla fase del processo da instaurare davanti alla Corte di Cassazione. Di qui la necessità che tale riferimento risulti espressamente dal contenuto della procura la quale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve avere la forma scritta. Non ignora il Collegio che il rigore di questo principio, espressione non di vuoto formalismo ma dell'esigenza di garantire la consapevolezza nelle parti della posizione processuale che assumono nel giudizio di legittimità, va temperato quando la procura venga rilasciata a margine del ricorso o del controricorso ovvero in foglio separato ad esso congiunto materialmente. Siffatta procura deve infatti considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e costituisce perciò una valida procura speciale, LECCE, depositata il 17/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'i'inammissibilità del ricorso ex art. 365 cpc. -2-