Sentenza 12 febbraio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
I D , O 0 L 1 L 3 O 3 R Y 6 I R D A . ' L N A L T E S 3 D 7 O - I P 0 - M I 1 1 A S D I E A E G T ( O G T E T L I R 04 9 /99/S.U. I A D L L E J LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE OGGETTO: SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro R.G.n.2943/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3630La Torre Primo Presidente Agg. - Prof. Antonio Panzarani Dott. Romano - Presidente di Sez.- Rep. Ud.: 9.7.1998 " CE NT " " ET AR Consigliere - "1 SE ON " ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NI ST " Rel. UES:CIO COPIE Allesulets copia studio 11 OL IT " 11 IL SOLE 24 ORE per diritti L6000 " NI LI al SIG. #1 12 FEB. 1999 " RT ED "1 IL CANCELLIERE H ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLA REGIONE SICILIA, in persona dei rispettivi Presidenti pro- tempore, per legge rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso la stessa in Roma Via dei Portoghesi n. 12. Ricorrenti LIRE 3000 CANCELLERA
contro
CORTE SUPPMA DI CASSAZIONE .D COPIE Richiesta copia legale CK380626 dal Sig. AVV. GEN. STATT per diritti L. 0 CK880755- 4 7. APR. 1999 IL CANCELLIERE CORTE SOPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal sig. DETTONI Bologna per diritti L. 18000. Barrocchiere ZI, Bella Antonio, || 28 LUG, 1999- VA, BO PI, AR NO, LD VL CANCELLERE LIRE 3000 ON, D'DR NI,IG, IA CANCELLERA D'Amico VA, De CA VA, Di LO CH, Di MA IP, Di IE LO, FO RO CE, VA, AG Silvestre, CN035424 GO CE, MM NO, La Corte ON, CN095425 LE Vito, NO OL, Lo AS Natale, Menna CN035413 ET, AS LA, AS ON, CN095420 RI ON, LL CE, Pisciotta CN095414 CN095415 ET, LI CA, PU VA, PA IP, IN PE, UT ET, OM OS, RO RT, EL VA, EC VA, AS HI, TO RO, D'Amico Dennagimio CO Michelangelo elett.te dom.ti in Roma, Via Zanardelli1/4 n. 20, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lais, rappresentati e difesi dall'Avv. Pompeo Mangano per procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrenti e
contro
HI COò Intimato per l'annullamento della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 386 del 2.10.1997 (Reg. Ric. n. 1366/96). امل السلطة المكرون A Udita nella pubblica udienza del 9.7.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. NI ST;
Sentiti l'Avv. dello Stato CE Sclafani e l'Avv. Pompeo Mangano;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Franco Morozzo Della Rocca, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Barrocchiere ZI e gli altri lavoratori indicati in epigrafe esponevano che, essendo dipendenti о della s.p.a. Società eRisanamento Sviluppo Attività Industriali Siciliane (R. E.S.A.I.S.) stati0 della s.p.a. Ferrovie dello Stato, erano comandati, alcuni, presso la Corte dei Conti e, altri, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, senza ricevere, pur svolgendo mansioni analoghe a quelle del personale dipendente di amministrazioni, tali 1'indennità giudiziaria di cui all'art. 1 1. 15 febbraio 1989 n. 51. ricorrenti convenivano, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana e chiedevano che tali amministrazioni fossero condannate a corrispondere loro l'indennità, 3 eventualmente anche a titolo di arricchimento senza interessi legali e la rivalutazione causa, con gli monetaria. Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute contestavano la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza del 5 novembre 1996 il Tribunale Regionale dichiarava ilAmministrativo ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice Mi amministrativo. Questa decisione, impugnata dai lavoratori, veniva riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con decisione del 2 ottobre 1997 dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo e rimetteva la causa al Tribunale Amministrativo Regionale, in base al rilievo che, ai fini della determinazione della giurisdizione, si doveva avere riguardo non già al tipo di rapporto intrattenuto dai dipendenti, ma alla effettiva prestazione del servizio svolto presso gli uffici dell'amministrazione della giustizia. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso cassazione la Presidenza, rispettivamente, del per Consiglio dei Ministri e della Regione Siciliana, in base ad un unico motivo. 4 Hanno resistito con controricorso e con successiva memoria i lavoratori (tranne il HI, del quale non risulta il rilascio di regolare procura al difensore). Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione le amministrazioni ricorrenti sostengono che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel riformare la decisione emessa dal giudice di primo grado, non avrebbe considerato che i lavoratori sono tutti dipendenti da enti privati e legati a tali enti con contratti di lavoro privato, il che impedisce di ritenere l'inserimento dei medesimi nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. Aggiungono le medesime ricorrenti che le pretese fatte valere in giudizio sono collegate non già a un ma al pagamento provvedimento di natura autoritativa, di uno speciale compenso, asseritamente spettante per il lavoro prestato, con la conseguenza che la relativa controversia deve essere devoluta al giudice ordinario in mancanza del presupposto idoneo a far ritenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo. Il ricorso è fondato. Come bene ha osservato il Procuratore Generale nelle sue conclusioni orali, poiché la giurisdizione, 5 ai sensi dell'art. 386 c.p.c., si determina in base alla domanda e ai fatti che dall'attore sono posti a fondamento della medesima (c.d. petitum sostanziale), per stabilire quale debba essere il giudice che ha giurisdizione su una pretesa di natura economica fatta valere da un soggetto nei confronti del proprio datore di lavoro, deve farsi, di norma, riferimento alla natura, pubblica o privata, del rapporto che lega le due parti: da quest'ultimo criterio, infatti, proprio in forza del principio che si ricava dalla lettera del suddetto art. 386 c.p.c., si può prescindere in un solo caso, e cioé qualora il lavoratore in modo espresso chieda che sia emessa una pronuncia dichiarativa sulla natura (pubblica o privata) del rapporto di lavoro, in relazione alle circostanze di fatto allegate, giacché in tal caso + ovviamente per il periodo precedente alla applicazione della norma contenuta nell'art. 45, diciassettesimo comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (recante nuove disposizioni in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e salva la decisione che dovrà essere emanata sul merito della controversia la cognizione della causa è riservata al giudice in astratto designato dalla legge a conoscere;
quel determinato rapporto (il giudice amministrativo se è stata chiesta la dichiarazione dell'esistenza di un 6 rapporto di pubblico impiego, il giudice ordinario nel caso contrario). Nella specie, come è stato esposto in narrativa, i lavoratori, deducendo di essere legati da un rapporto di lavoro subordinato, alcuni, con la società Ferrovie dello Stato e, altri, con la società R.E.S.A.I.S. e di essere stati poi comandati presso le amministrazioni pubbliche sopra indicate e, come occorre aggiungere, tutti dando per scontato che con i loro originari datori di lavoro era stato instaurato un rapporto di giudiziaria, elargita, Mi lavoro hanno chiesto che fosseprivato - loro riconosciuto il diritto a percepire la c.d. indennità ai sensi dell'art. 1 1. 15 febbraio 1989 n. 51, al personale direttamente dipendente da quelle amministrazioni. Ai fini della determinazione della giurisdizione, quindi, si deve fare riferimento, per un verso, all'art. 29 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di richiamato dall'art. 7, secondo comma, 1. 6Stato) - dicembre 1971 n. 1034 (sulla istituzione dei tribunali amministrativi regionali) che limita l'attribuzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai ricorsi relativi ai rapporti di pubblico impiego prodotti dagli impiegati dello Stato o degli altri enti pubblici, e, per un altro verso, 7 all'art. 409 n. 1 c.p.c., che assegna al giudice ordinario, e precisamente al pretore in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato privato (e, eccezionalmente, quelle inerenti ai rapporti di lavoro pubblico previsti dai nn. 4 e 5 del medesimo articolo). Pertanto, tenuto conto della domanda dedotta in giudizio e ritenuta la natura privata come è pacifico degli originari rapporti di lavoro, si deve in causa - affermare che la giurisdizione appartiene al giudice M ordinario, a nulla rilevando che gli attuali ricorrenti a prestare l'attività fossero stati comandati lavorativa, in posizione di distacco, presso pubbliche amministrazioni. Questa conclusione, quanto meno in relazione ai dipendenti della società R.E.S.A.I.S., riceve conferma dalle disposizioni delle leggi della Regione Siciliana riguardanti gli enti economici regionali. Come è stato dedotto negli scritti difensivi delle parti, la società R.E.S.A.I.S. era stata costituita, allo scopo di far fronte ai problemi occupazionali insorti а seguito del riassetto delle partecipazioni applicazione delle regionali, insocietarie disposizioni contenute negli artt. 1 della legge regionale 15 dicembre 1979 n. 246 e 2 della legge 8 le quali alcuni regionale 11 aprile 1981 n. 54, con partecipazione regionale, e cioé 1'AZ.A.SI. enti a (Azienda Asfalti Siciliani), l'E.S.P.I. (Ente Siciliano Promozione Industriale) e 1'E.M.S. (Ente Minerario Siciliano) erano stati autorizzati a costituire società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie rispettive collegate. Come deve essere, altresì, rilevato, l'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 7 aveva disposto il trasferimento del personale dipendente dalle società dall'AZ.A.SI alla societàcostituite dall'E.M.S. e costituita dall'E.S.P.I.; e, nell'ambito di tali provvedimenti, era stato stabilito (v. il sesto comma del medesimo articolo) che il personale cosi trasferito avrebbe dovuto essere utilizzato, "anche mediante convenzione, da enti о da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali. ' aggiungendosi che, "durante il predetto utilizzo, resta fermo il raporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo". Dal tenore di quest'ultima disposizione di legge risulta che, nonostante "l'utilizzazione" (in tal modo essendo stato denominato il comando o distacco) presso 9 enti pubblici, non mutava il rapporto di lavoro dei dipendenti, sulla cui natura privata e, quindi, sulla conseguente devoluzione delle relative controversie al -giudice ordinario non potevano sorgere dubbi. Inoltre, come pure vale la pena di precisare, la suddetta conclusione riceve ulteriore conferma con riferimento a tutti i ricorrenti, anche a quelli dipendenti dalla società Ferrovie dello Stato dal costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di (e, per questa ragione, legittimità nella contraria analoga) materia del distacco operato nei confronti di lavoratori, dipendenti da enti pubblici, presso enti o aziende privati (o, comunque, presso enti o aziende, in relazione ai quali le controversie inerenti ai lavoratori dipendenti sono sottoposte dalla legge alla giurisdizione del giudice ordinario). Più volte da queste Sezioni Unite stato affermato che il comando о distacco del pubblico ladipendente, temporaneamente destinato а prestare propria attività lavorativa presso un'amministrazione o un ente diversi da quello di provenienza, non comporta una novazione soggettiva dell'originario rapporto e la nascita di un nuovo rapporto con l'ente destinatario delle prestazioni, ma determina solamente una modificazione del rapporto originario, nel senso che 10 l'ente datore di lavoro rinuncia, per il tempo del comando, alle prestazioni lavorative del dipendente, le quali vengono invece espletate a favore dell'ente (0 amministrazione) di destinazione, che acquisisce il relativo potere direttivo e disciplinare (Cass. Sez. Un. 20 gennaio 1993 n. 642 e Cass. Sez. Un. 16 novembre 1992 n. 12262). Da questo principio, quindi, è stata tratta, come regola ulteriore, la conseguenza che la controversia, promossa dal dipendente per ottenere il pagamento di un emolumento о il riconoscimento di una determinata qualifica, l'uno о l'altro collegati alle mansioni svolte durante il distacco, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che il distacco, di carattere interinale e provvisorio, non vale, indipendentemente dalla sua durata, a determinare la modificazione qualitativa del rapporto di pubblico impiego con l'ente territoriale (v. la prima delle sentenze sopra indicate, cui adde Cass. Sez. Un. 2 agosto 1989 n. 3573 e Cass. Sez. Un. 25 marzo 1986 n. 2107). Questi principi di diritto, tenuto conto, in linea di fatto, della diversa (e opposta) situazione in cui lavoratori che hanno promosso il presentevertono i giudizio, vanno applicati, con la necessaria distinzione, nella materia in esame. 11 Sebbene lavoratori abbiano rivendicato una pretesa di natura economica correlata all'ordinamento delle amministrazioni pubbliche presso le quali erano stati distaccati, tuttavia non è mutata la natura dei loro rapporti di lavoro, che è rimasta privata, tale essendo la natura degli originari enti datori di lavoro: il distacco, di carattere interinale e provvisorio, non è valso, infatti, а determinare una modificazione qualitativa del rapporto che era stato instaurato con la società R.E.S.A.I.S. e con la società Ferrovie dello Stato. Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario е la decisione impugnata deve essere cassata senza rinvio. Giusti motivi sussistono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare fra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
3 3 La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione 5 l b a a Q U S V 1 I 6 8 1 0 0 1 0 1 . T . R del giudice ordinario e cassa senza rinvio la decisione N 0 A ' 1 L 3 L 7 impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio. E - 8 D - I 1 Above Così deciso in Roma il 9 lugno 1998 S 1 Il Presidente: Auteurs U E S G * S E نا G E Il Consigliere estensore: O L T T A I L R I L D E D 12 O Deportes 1 2°F . 1999 Collaboratore di Cancellerf D Oleute