Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, per tali intendendosi anche quelli contabilizzati a seguito della stipulazione di un contratto di conto corrente bancario. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo dei conti correnti, mediante i quali la banca contabilizzava a proprio favore la voce passiva degli interessi usurari posti a carico del cliente).
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- 1. Anche la consegna di titoli di credito può determinare il profitto di usuraAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 2. Cassazione penale sez. II, 22/03/2023, (ud. 22/03/2023, dep. 14/04/2023), n.16045Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello proposto nell'interesse di T.D. avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva accolto solo in parte la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, su somme di denaro, titoli e beni del valore per il valore eccedente l'importo di 115.000 Euro. Il Tribunale, disposta la restituzione all'indagato, sottoposto a indagini per il delitto di usura, di otto assegni circolari del complessivo importo di 82.000 Euro, confermava nel resto l'ordinanza del G.i.p., ritenendo che il profitto confiscabile fosse pari alla somma di 365.000 Euro che - alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2015, n. 45642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45642 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
45 64 2/ 1 5 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 1998 CC 27 ottobre 2015 Reg. Gen. N. 30851/2015 Composta da: Dott. Antonio ESPOSITO - Presidente Dott. Domenico GALLO - Consigliere Dott. Giovanna VERGA - Consigliere · Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • UNICREDIT S.p.a., con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi 16; avverso l'ordinanza n. 500063/2015 (alla quale sono stati riuniti i procedimenti 500064 e 500065) in data 21/4/2015 del AL di Torino in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso;
udito il difensore della ricorrente, Avv. Nicola APA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 21/4/2015, a seguito di giudizio di riesame, il AL di Torino nell'ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di legali rappresentanti a vario titolo di UNICREDIT S.p.a. per i reati di usura aggravata ai danni delle società G.D. S.r.l., Nodotto S.r.l. e B.B. s.a.s di ON AN ha confermato i decreti di sequestro preventivo emessi nei confronti di UNICREDIT dal Giudice per le indagini preliminari presso il AL di Torino in data 21/2/2015 (per la somma di € 27.200), in data 26/2/2015 (per la somma di € 729,43) ed in data 20/2/2015 (per la somma di € 47.402,70), mentre ha annullato il menzionato decreto di sequestro preventivo del 20/2/2015 limitatamente alla somma di € 37.777,88 della quale ha disposto la restituzione all'avente diritto. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di UNICREDIT S.p.a., deducendo:
1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. Contesta, innanzitutto, la difesa di parte ricorrente il fatto sostenuto dal AL del riesame che il profitto del reato di usura sottoponibile a confisca - ex art. 644, ultimo comma, cod. pen. possa essere individuato anche in una diminuzione dell'esposizione debitoria e ciò perché il creditore che si limita a ridurre il proprio credito senza, quindi, aver ricevuto l'intero capitale dato a prestito e gli interessi maturati sullo stesso non conseguirebbe un effettivo arricchimento patrimoniale. -eIn sostanza secondo la tesi difensiva la confisca prevista dalla norma citata prima ancora il sequestro alla stessa finalizzato - potrebbero essere disposti solo nel caso in cui il debitore abbia effettivamente rimborsato il capitale erogatogli e corrisposto sia gli interessi legittimi che quelli oltre soglia. Decidendo diversamente rispetto ai rilievi di cui sopra il AL sarebbe quindi incorso in una violazione di legge.
2. Inesistenza o mera apparenza della motivazione ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 comma 3, cod. proc. pen. Si duole, al riguardo, parte ricorrente del fatto che il AL non si sarebbe attenuto allo stringente onere motivazionale che gli competeva. In particolare: a) per alcuni conti correnti su cui sarebbero stati applicati interessi usurari l'ordinanza non ha indicato se via siano stati dei rimborsi;
b) in altri casi il AL non avrebbe quantificato detti rimborsi;
c) il AL avrebbe lasciato intendere che i rimborsi idonei a pagare il profitto del reato possano essere anche quelli precedenti ai trimestri nei quali sarebbero stati applicati interessi usurari ma non avrebbe poi spiegato quale sarebbe il collegamento sinallagmatico degli stessi con il profitto del reato;
d) il AL non avrebbe spiegato nella motivazione del provvedimento impugnato perché ha ritenuto che la riduzione dell'esposizione debitoria idonea a 2 بود far conseguire il profitto del reato sia anche quella relativa a rapporti di credito diversi da quelli sui quali sarebbero stati applicati gli interessi usurari.
3. Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 606, lett. b), e 321, comma 2, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Si duole parte ricorrente del fatto che il AL ha ritenuto che la valutazione sui diritti della persona offesa ex art. 644, ultimo comma, cod. pen. (prevalenti rispetto alla confisca rispetto a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 53 del D.L.vo 231/2001) deve essere rinviata alla successiva fase dibattimentale con l'ulteriore conseguenza che non vi sarebbe stata una violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità tra quanto sequestrato e quanto confiscabile, così incorrendo anche in questo caso in una violazione di legge atteso che, secondo costante giurisprudenza in materia, il sequestro deve essere proporzionato alla successiva eventuale misura di confisca. Sarebbe, infine, errato, quanto osservato dal AL circa il fatto che il sequestro sia giustificato dal timore di una dispersione o sottrazione del denaro posto sotto il vincolo atteso che i sequestri de quibus non sovraintendono ad esigenze di natura conservativa. Il Pubblico Ministero di Torino con memoria in data 21/7/2015 ha illustrato le ragioni della asserita correttezza della decisione del AL del riesame e della conseguente infondatezza delle doglianze difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Trattasi di questione già posta in sede di gravame ed alla quale il AL del riesame ha dato una risposta sì corretta in punto di diritto e di risultato ma che necessita di ulteriori precisazioni. Ritiene, innanzitutto, il Collegio che corretta sia l'osservazione del AL (che in questo caso ha mostrato di condividere il rilievo della difesa) che sebbene il reato di usura possa ritenersi consumato anche con la sola pattuizione degli interessi oltre soglia, purtuttavia, per integrarsi il "profitto" è necessario il conseguimento di un profitto patrimoniale da parte dell'autore del fatto. In tal senso corretto è il richiamo all'assunto di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, secondo il quale "in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione 3 گا causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Cass. Sez. 6, sent. n. 45090 del 02/10/2014, dep. 30/10/2014, Rv. 260665). Tuttavia il principio appena citato deve essere completato con quanto emerge dalla menzionata sentenza e riassunto nella relativa massima secondo la quale nel concetto di "interessi usurari concretamente corrisposti" debbono essere intesi anche quelli "eventualmente (corrisposti ndr.) anche mediante la - consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria". Ora, trasponendo tale principio nei rapporti banca-correntista e partendo dalla corretta osservazione del AL allorquando ha sottolineato che la banca è in condizione di apprendere le somme che confluiscono sul conto corrente che andranno così a ridurre il proprio credito come di fatto è avvenuto con la - apprensione di somme versate dai denuncianti sui conti correnti ed inglobate dalla banca a fronte del vantato diritto di credito che è così diminuito è di tutta evidenza che gli interessi usurari sono stati effettivamente corrisposti così determinando per la banca stessa il conseguimento di un profitto. In sostanza, se come è stato evidenziato nella sentenza sopra citata la "concreta corresponsione" degli interessi può anche consistere nell'emissione di un titolo di credito a favore del supposto usuraio ed indipendentemente dal fatto che detto titolo sia stato poi utilizzato o posto all'incasso, tale situazione è del tutto assimilabile a quella del rapporto tra correntista ed istituto bancario laddove attraverso la stipulazione del relativo contratto la banca finisce per contabilizzare a proprio favore la voce passiva degli interessi (nella specie usurari) a carico del cliente il quale si vede corrispondentemente ridurre il proprio saldo attivo così di fatto essendo già posto nella condizione di poter disporre esclusivamente del saldo del proprio conto corrente decurtato degli interessi stessi. In tale situazione è indubbio che il profitto della banca debba intendersi già concretamente conseguito per effetto di diretta derivazione causale della condotta dell'agente e che non ci si trovi in presenza di un credito meramente "virtuale".
2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. E', innanzitutto, appena il caso di ricordare che il controllo di legittimità che compete alla Corte di cassazione in materia di ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari reali non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi تار esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Non è quindi possibile, come vorrebbe fare parte ricorrente, cercare di fare rientrare ad ogni costo nell'ambito di cui alla lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. una doglianza che al più potrebbe essere ricondotta nell'ambito della lett. e) del medesimo articolo di legge. Le censure mosse all'impugnato provvedimento, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettano una richiesta di rivalutazione del merito di elementi di fatto legati alla ricostruzione della tempistica e delle modalità di movimentazione dei conti correnti attenzionati nell'indagine, rivalutazione peraltro impossibile alla luce della notoria impossibilità per questa Corte di legittimità di avere diretto accesso agli atti ed inammissibile in questa sede dove deve essere apprezzata solo la presenza di seri indizi della sussistenza del fumus e del periculum, dei quali la piena prova è riservata al merito. Le carenze asseritamente presenti nella motivazione del provvedimento impugnato (legate peraltro ad argomentazioni che la stessa difesa di parte ricorrente non ha dimostrato in questa sede di avere proposto al AL del riesame ed alle quali, quindi, lo stesso era eventualmente tenuto a dare risposta) non appaiono quindi tali da determinare un vizio dell'ordinanza impugnata.
3. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso ci si trova in presenza di questione già sollevata innanzi al AL del riesame ed alla quale è stata data risposta da ritenersi adeguata e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ferma infatti restando la diversità di contenuto letterale tra il disposto dell'art. 19 del D.lvo 231/2001 che prevede che "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato" (con i conseguenti riflessi sul relativo provvedimento di sequestro ex art. 53, comma 1. del D.L.vo 231/2001) e quello di cui all'art. 644, ultimo comma, cod. proc. pen. che prevede testualmente che "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai 5 گا sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni", e fermo restando in entrambi i casi il principio secondo il quale il perimetro di azione del sequestro deve essere parametrato al provvedimento ablativo definitivo, deve rilevarsi che la contestazione sollevata dai ricorrenti sembrerebbe essere legata al fatto che i Giudici del merito non avrebbero tenuto in adeguato conto della necessità di tutelare i diritti "restitutori" delle persone offese prevalenti sulle possibilità di confisca "sanzione" indicati dall'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. In tale ottica non si vede di cosa abbia a dolersi parte ricorrente in questo momento processuale in quanto, come ha correttamente sottolineato il AL, la questione della definitiva determinazione del profitto del reato e di quanto eventualmente (in tutto od in parte) spettante alle persone offese è comunque questione che dovrà essere risolta all'esito del giudizio di merito non essendo, al momento né concreto, né attuale, né azionato tale diritto delle persone offese, diritto che per ipotesi potrebbe anche non essere mai esercitato. La questione del "riparto" tra diritti risarcitori delle persone offese e quanto oggetto di sequestro a fine di confisca da parte dello Stato è questione pertanto che al momento non incide sulla validità del provvedimento cautelare reale in esame nel momento in cui l'ammontare delle somme sottoposte a vincolo non supera il profitto del reato ipotizzato. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2015. Il Consigliere/estensor Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Antonio ESPOSITO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 NOV. 2015 IL CancelliereCANCELLIERE N E R P S Claudia Pianelli E U T S R 60 O W C