Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande; diversamente, la parte appellata, vittoriosa in primo grado, poiché, ovviamente, non ripropone alcuna richiesta di riesame della sentenza ad essa favorevole, deve espressamente chiedere al giudice del gravame il riesame delle proprie istanze istruttorie, anche nel caso in cui si tratti di domanda di ammissione alla prova testimoniale contraria a quella dedotta dal ricorrente in primo grado condizionatamente alla ammissione di quest'ultima prova - non ammessa in primo grado - in quanto la mera negazione dell'accadimento di un fatto costituisce affermazione di una realtà difforme e contrapposta a quella allegata dalla controparte, e, negando i fatti allegati da controparte, si configura come una eccezione che, in quanto tale, deve essere riproposta ex art. 346, cod. proc. civ., intendendosi altrimenti rinunciata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12366 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ VENETA CONCIARIA VALLE AGNO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO CHIESA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LANDÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/00 del Tribunale di VICENZA, depositata il 03/02/00 - R.G.N. 46/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato LECIS per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il Tribunale di Vicenza, per quanto rileva nella presente sede, con sentenza del 3.2.00, ha accolto la domanda di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, per dimissioni rassegnate per giusta causa, proposta dal sign. AN TO nei confronti della spa Veneta Conciaria Valle Agno, della quale lo stesso era stato dipendente.
2 - Preliminarmente il Tribunale che, in ordine alla giusta causa delle dimissioni, aveva ammesso i capitoli di prova formulati dall'appellante sign. TO ha confermato la propria ordinanza di non ammissibilità della prova contraria articolata in primo grado dalla società convenuta - per l'ipotesi che il ET avesse ritenuto ammissibili le istanze istruttorie avanzate dal convenuto. La stessa, disattesa dal ET che aveva ritenuto inammissibile la prova formulata dall'attore sul comportamento denigratorio tenuto dal datore nei confronti del sign. TO, avrebbe dovuto esser riproposta in maniera esplicita dalla appellata, giusta quanto affermato da questa S.C. nella recente decisione n. 2756/99. 3 - Il Tribunale ha quindi ritenuto:
a - sulla base delle deposizioni testimoniali - che non vi era motivo di disattendere - che il datore di lavoro aveva, reiteratamente tenuto nei confronti del lavoratore un comportamento denigratorio, offendendolo alla presenza di altri lavoratori, e dequalificando le sue mansioni, sicché le dimissioni dello stesso risultavano giustificate da giusta causa;
b - che la lettera di dimissioni del 1.12.93, con la quale il lavoratore comunicava al datore di lavoro di rassegnare le proprie dimissioni per motivi personali e quella, inviata allo stesso il giorno successivo, costituissero un documento inscindibile ed unitario.
4 - La spa Veneta Conciaria Valle Agno chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
il sign. TO resiste con controricorso;
la ricorrente ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia e, comunque, vizio del procedimento e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 346 cpc secondo comma, 24 secondo comma Cost. e 6.1. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; vizi di motivazione;
2 - La censura si articola in due distinti profili fra loro connessi.
3 - Con il primo di essi si sostiene che con la richiesta di prova contraria, negatoria dei fatti asseriti dalla controparte non si aggiungono ulteriori fatti a quelli già allegati dalla stessa al processo;
(non si estende il contenuto logico fattuale) ma ci si muove all'interno dello stesso contenuto logico fattuale dell'ipotesi principale che coglie, però in negativo;
essa perciò non amplia il thema decidendum sul quale il giudice è chiamato a decidere.
4 - Ne deriva, secondo il ricorrente, che, per una sorta di effetto espansivo - o di trascinamento - con la riproposizione (ai sensi dell'art. 346 cpc.) delle istanze istruttorie, effettuata dalla parte che le ha viste disattese, al giudice del gravame, innanzi allo stesso è anche dedotta la prova contraria che la controparte, pienamente vittoriosa non abbia provveduto a riproporre innanzi ad esso.
5 - La tesi, sostenuta da una recente dottrina, non può esser condivisa. Ed infatti a fronte delle allegazioni fattuali di una parte, attinenti ai fatti costitutivi del diritto fatto valere, relega i fatti diretti ad asserire il non accadimento degli stessi (come si è detto secondo tale tesi la prova contraria coglie in negativo l'ipotesi fattuale principale) a livello di mera accessorietà che si muove nel solco delimitato da chi ha formulato la c.d. ipotesi principale allegando i fatti costitutivi. 5.1 - Negando, in tal modo, loro la funzione assertiva di una realtà del tutto contrapposta rispetto a quella asserita dalla controparte:
anche la mera negazione dell'accadimento di un fatto è asserzione di una realtà esattamente contrapposta rispetto a quella allegata dalla controparte che non può esser ridotta a mera prospettazione in negativo della c.d. ipotesi fattuale principale;
con la conseguenza che ove essa - in quanto eccezione in senso lato - sia stata disattesa o non esaminata dal giudice di primo grado va riproposta al giudice d'appello.
6 - Nel caso di specie la società aveva formulato due distinte forme di difesa a fronte dell'asserzione dell'attore di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni: la inidoneità dei fatti allegati a costituire, capitoli di prova e la negazione, con la richiesta della prova contraria, dei fatti costitutivi del proprio diritto allegati dall'attore. La prova non era stata ammessa sicché non era stata espletata la prova contraria.
7 - A fronte dell'appello della parte soccombente che richiedeva l'ammissione dei capitoli di prova negata dal giudice di primo grado la appellata avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 346 cpc, riproporre la propria tesi negatoria dei fatti asseriti dall'attore costituente vera e propria eccezione, subordinata rispetto a quella di inammissibilità dei capi di prova dell'attore.
8 - Con il secondo profilo del primo motivo la ricorrente asserisce che non essendo necessario un'espressa riproposizione delle istanze non esaminate dal primo giudice il giudice d'appello avrebbe dovuto motivare per quale ragione riteneva che le mere difese già svolte in primo grado dalla ricorrente non potrebbero ritenersi neppure richiamate con la memoria difensiva in appello.
9 - Anche questo profilo di censura va disatteso. Per giudicare del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello la ricorrente - in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - avrebbe dovuto riprodurre - in maniera analitica - il contenuto delle proprie difese nella predetta memoria difensiva (in ogni caso non è sufficiente un mero richiamo alle proprie difese essendo necessario che le istanze disattese siano espressamente riproposte 15764/02, 12692/01). 10 - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione con riguardo alla lettera del 1.12.93 degli art. 1362 cc. e vizi di motivazione.
La censura contesta l'asserzione del Tribunale secondo cui le due lettere, quella in cui venivano annunciate le dimissioni e, quella del giorno successivo, con cui si chiarivano le ragioni delle stesse costituiscano un corpus unico. Trattasi di una tesi mera contrappositiva a quella dei giudici di merito che non denuncia ne' la violazione di alcun canone ermeneutica ne' alcun vero vizio logico o di motivazione: va, quindi, dichiarata inammissibile. 11 - Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 17,00 oltre euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003