Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di evasione dell'I.V.A. all'importazione, l'introduzione nel territorio nazionale di un quadro di un autore certamente italiano non costituisce "importazione", nel senso indicato dagli artt. 67 e 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto essa può avere ad oggetto esclusivamente beni "che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità". (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'introduzione in Italia di un dipinto attribuito a Raffaello Sanzio dalla Svizzera non fosse assoggettabile all'imposta prevista per l'importazione da un paese extracomunitario, in quanto si trattava di un bene "originario" del nostro paese a nulla rilevando la contingente "provenienza" da altro paese estraneo alla Comunità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 42201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42201 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO PP - Presidente - del 16/10/2002
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 1949
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 10388/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- IA AN, nato a [...] il [...];
- BI MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 4254 del 2-19/10/2001, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, con cui chiede il rigetto dei ricorsi;
- uditi i difensori, avv. P. Severino, per TI, e avv. C. Marchiolo, per AN, che insistono per l'accoglimento dei ricorsi;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8/1/99, il Tribunale di Milano condannava, oltre ad altri imputati, TI RI alla pena di L. 20.002.225.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv-110-349 c.p. e 67-70 D.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 292-295, lett. c), D.P.R. n. 43/1973, commessi l'8/2/1994.
Con la stessa decisione, assolveva AN TA dalla medesima imputazione "per non aver commesso il fatto", disponendo però la confisca del corpo di reato, consistente in un dipinto attribuito a AF.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione i detti imputati e la Corte distrettuale milanese, con la sentenza riportata in premessa, in parziale riforma della prima pronunzia, dichiarava non doversi procedere nei confronti del TI, essendo estinti per intervenuta prescrizione i reati allo stesso ascritti, confermandola nel resto. Ricorrono per Cassazione i prevenuti con due distinti atti di impugnazione, chiedendo l'annullamento della gravata decisione. - AN deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 67 e 70 D.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 292 e 295, lett. c), D.P.R. n. 43/1973, e della normativa e giurisprudenza comunitaria in materia, nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione. Innanzi tutto, essendo il dipinto certamente realizzato in Italia, la sua introduzione nel territorio nazionale non andava assoggettata all'IVA all'importazione, e dunque non poteva essere neppure ipotizzato il relativo reato e disposta la conseguente confisca. In secondo luogo, il reato di violazione dell'IVA all'importazione, come affermato dalla Corte di Giustizia della CEE con sentenza 25/2/1988, è incompatibile col diritto comunitario, (che deve prevalere sul diritto interno, al pari delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, ed è immediatamente applicabile) - violando l'art. 95 del Trattato, che tutela la libera circolazione delle merci - in considerazione della maggiore gravità del trattamento sanzionatorio che colpisce l'infrazione di detta imposta rispetto a quello che colpisce l'infrazione della stessa sugli scambi interni. Inoltre, la fattispecie di reato di cui all'art. 70 D.P.R. n. 633/1972 è incompatibile - in virtù del principio dell'immediata applicabilità degli Accordi stipulati tra Comunità e Stati terzi, a norma dell'art. 228 del Trattato CE - con l'Accordo 19/12/1992 tra Confederazione Elvetica e Comunità Europea, che prevede la soppressione dei dazi doganali all'importazione e delle tasse ad effetto equivalente. Si duole ancora il ricorrente della conferma della disposta misura di sicurezza patrimoniale, sulla base di valutazioni di responsabilità inibite ai giudici di appello, essendo stato egli assolto dal reato ascrittogli "per non aver commesso il fatto" e non essendo stata impugnata dal P.M. detta decisione;
pertanto doveva essere ritenuto estraneo agli illeciti realizzati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 301 D.P.R. n. 43/1973, e non responsabile di un difetto di vigilanza sul bene, peraltro ipotizzato sulla base di argomentazioni apodittiche ed indimostrate. L'art. 27, comma 1, della Costituzione non consente, invero, che si proceda a confisca di cose pertinenti al reato, quando il proprietario di esse sia allo stesso estraneo e non ne abbia tratto alcun profitto, come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 2 del 1987. Pertanto contrastano con detta disposizione gli artt. 66 L. n.1089/1939 e 116 L. n. 1424/1940 (ora art. 301, comma 1, D.P.R. n.43/1973) nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della legge del '39, oggetto di esportazione abusiva, anche se di proprieta' di chi non abbia commesso il reato ne' tratto dallo stesso alcun profitto.
- TI deduce inosservanza di norme processuali, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della sentenza.
Sotto il primo profilo, ripropone la doglianza, già esaminata dalla Corte del merito, circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IO, ZO e dai verbalizzanti in dibattimento, in quanto essi non potevano considerarsi testimoni perché, avendo rivestito il ruolo di "agenti provocatori", dovevano essere coindagati, e quindi sentiti come tali. Più in particolare, il "collaboratore" IO, avanzando - quale aspirante acquirente dell'opera - un'offerta economica "che non si poteva rifiutare", aveva dettato le regole per l'introduzione (clandestina) in Italia del quadro e per il pagamento (in nero) dello stesso, per cui era stato il vero e proprio istigatore e non si era limitato ad inserirsi in un'impresa criminosa già da altri avviata. Peraltro, l'aver indicato la tela nel mod. T-1 come "di scuola umbra" non costituiva alcun artificio finalizzato all'illecita sua introduzione in Italia, giacché l'attribuzione dell'opera a AF non era stata provata e, comunque, la Dogana aveva l'obbligo di sottoporla al vaglio della competente Sovrintendenza. Le dichiarazioni dello ZO, poi, erano state rese quando già doveva essere considerato indagato e per di più nell'ambito di un procedimento già in atto, mentre quelle del cap. Rota LP vennero rilasciate in violazione degli artt. 62 e 195, comma 4, c.p.p..
I reati di violazione dei sigilli e di evasione dell'IVA all'importazione, quest'ultimo peraltro mai consumato e neppure tentato, non furono voluti dagli imputati, ma "imposti esclusivamente dagli acquirenti quanto a tempi e modalità e proprio al fine di far consumare eventuali reati già da loro anticipatamente previsti e provocati dopo che si era verificata la legittima circolazione all'estero del dipinto".
Altre due doglianze proposte dal TI sono del tutto simili ad altrettante censure avanzate dal AN.
All'odierno dibattimento il P.G. ed i difensori concludono come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla conclusione dei giudizi di merito, quindi, i ricorrenti AN e TI, come è stato sopra precisato, non hanno riportato alcuna condanna penale;
pertanto la decisione della Corte distrettuale viene impugnata dal AN soltanto nella parte in cui tiene ferma la disposta confisca del dipinto in questione, di sua proprietà, e, dal TI, per il mancato proscioglimento nel merito, ex art. 129 c.p.p., che - a suo dire - avrebbe dovuto prevalere sulla dichiarata estinzione dei reati per avvenuta prescrizione.
Riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad impugnare per entrambi i ricorrenti, deve procedersi distintamente all'esame delle due posizioni.
Per quanto concerne il TI, il Collegio si riporta, innanzi tutto, al costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato puntualmente e correttamente dai giudici del merito, in ordine all'interpretazione del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., che regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato ed una formula assolutoria nel merito.
C'è da valutare, perciò, se nel caso di specie l'insussistenza dei fatti-reato ascritti al prevenuto (o comunque la sua completa estraneità ad essi o la sicura infondatezza dell'accusa) fosse "evidente", senza necessità di alcuna ulteriore indagine, al momento della decisione, tanto da prevalere sulla causa estintiva, già verificatasi.
Quindi si pone, prioritariamente, il problema della astratta ipotizzabilità dei reati ascritti al predetto (ed anche all'altro ricorrente).
Relativamente al reato di evasione dell'IVA all'importazione (terza doglianza, del tutto simile ad una delle censure proposte dal AN), TI contesta, innanzi tutto, la sussistenza del presupposto oggettivo di esso, in quanto il dipinto attribuito a AF, anche se non fosse sua opera, sarebbe comunque certamente di autore centro- italiano dello stesso periodo, e quindi di origini nazionali, per cui l'introduzione del quadro in Italia non costituisce "importazione", nel senso indicato dall'art. 67 D.P.R. n. 633/1972, in quanto essa può avere ad oggetto esclusivamente beni "che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità". La doglianza merita accoglimento.
È indubbio che, il fatto generatore dell'imposta in questione (che pacificamente costituisce - come questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato - una tassa interna e non un dazio doganale) sia "l'importazione", così come definita dal menzionato art. 67, sostituito dall'art. 57, comma 1, lett. I), D.L. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993. Assume, pertanto, particolare rilievo, il significato da attribuire all'aggettivo "originari" contenuto nella detta norma, giacché si considerano importazioni, agli effetti del D.P.R. n. 633/1972 e succ. mod., come si è detto, solo le operazioni aventi per oggetto "beni originari" da Paesi extracomunitari, che peraltro non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese della Comunità Europea. Evidente è la ratio legis: parificare il regime ed il carico fiscale di prodotti esteri a quello di prodotti nazionali che soggiacciono all'interno a tale tipo di tributo. È innanzi tutto chiaro, quindi, che il concetto di originarietà non debba essere confuso con quello di provenienza, altrimenti il legislatore, in ossequio ad una differente ratio, avrebbe usato una diversa terminologia. È altresì pacifico che, in ordine al reato di evasione dell'IVA all'importazione, incomba alla pubblica accusa l'onere di provare che il bene che si assume sottratto all'imposta sia originario di Paesi estranei alla Comunità e non certo all'imputato.
Nella fattispecie in esame, il quadro de quo, già nel capo di imputazione, viene definito come "dipinto attribuito a AF ZI;
coerentemente l'imposta evasa, commisurata al valore di transazione dell'opera, è stata calcolata (v. pag. 25 sent. Tribunale) in quasi nove miliardi e mezzo di lire;
inoltre, nel corso delle indagini, sono stati sequestrati expertises di notissimi critici d'arte, che attribuiscono il quadro proprio al AF. A fronte di tali emergenze, la Corte distrettuale, espressamente investita della censura, si è limitata ad osservare (pag. 15 della sentenza), che "In difetto di qualsiasi prova in ordine alla originaria provenienza di tale bene, assume rilevanza, ai fini della configurabilità del reato in esame, la circostanza (certa) che il dipinto sia stato introdotto in Italia da un paese extracomunitario, cioè dalla Svizzera".
In altri termini, i giudici di appello ammettono la incertezza in ordine all'origine del bene, ma ritengono egualmente trattarsi di "importazione", ricorrendo alla arbitraria sostituzione del concetto di "origine", con quello di "provenienza", che, evidentemente, ha tutt'altro significato.
Tale argomentazione appare al Collegio non solo superficiale, ma addirittura non corretta e manifestamente illogica, soprattutto in relazione alle altre emergenze processuali sopra indicate, che avrebbero dovuto semmai far propendere, a prescindere dall'attribuzione del dipinto, per un'origine comunque italiana dello stesso. Ma in ogni caso, lo si ripete, detta prova incombeva all'accusa, e non è stata assolutamente fornita.
Nè può trovare applicazione, ad avviso del Collegio, il secondo comma del novellato art. 67 D.P.R. n. 633/1972, che sottopone all'imposta anche le operazioni di "reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità".
Evidentemente la norma prende in considerazione il territorio della CEE, e quindi una nuova realtà geopolitica, per cui è da escludere che intenda disciplinare esportazioni avvenute dall'Italia in periodo precomunitario. Anche in relazione a tale norma, comunque, è assolutamente carente qualsiasi prova circa la sussistenza dei presupposti fattuali.
Conclusivamente ritiene questa Corte che il reato di evasione dell'IVA all'importazione non sussista, per carenza del suo indefettibile presupposto: l'importazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, in ordine a detta imputazione, non solo nei confronti dei ricorrenti, ma, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di ZO RA e PI PP. Ulteriore conseguenza di tale pronuncia è il venir meno della confisca del dipinto, che andrà restituito all'avente diritto. A differenti conclusioni giunge invece il Collegio in ordine al reato di violazione dei sigilli, dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di TI RI, in relazione al quale non è assolutamente, evidente la insussistenza del fatto o la estraneità dell'imputato, per cui prevale la causa di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Sul punto la gravata decisione è affatto condivisibile, perché motivata correttamente ed adeguatamente, con richiamo puntuale di pronunzie di questa Corte Suprema (pag. 12); peraltro si richiama in proposito anche la sentenza del Tribunale (pagg. 17 e 18), argomentata ancora più valide, esenti da Collegio di aggiungere altro in ordine a detto reato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, e, per l'effetto estensivo, nei confronti di ZO RA e PI PP, limitatamente al reato di cui agli artt. 110 c.p., 67 e 70 D.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 299 e 295 lett. c) D.P.R. n. 43/1973, perché il fatto non sussiste nonché in ordine alla disposta confisca;
elimina la pena di L. 20.002.225.000 di multa inflitta allo ZO e dispone la restituzione del dipinto confiscato all'avente diritto rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2002