Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 25344
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Sentenza 19 marzo 2014

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In tema di concessione di benefici penitenziari alle persone che collaborano con la giustizia, la parziale diversità della disciplina di deroga alle disposizioni ordinarie contenuta nell'art. 16 nonies, comma quinto D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 rispetto a quella dei primi quattro commi del medesimo articolo, risiede nel differente oggetto della prestata collaborazione che, nel primo caso, è costituito dal contributo relativo a fatti diversi da quelli per cui è intervenuta la condanna del collaboratore e, pertanto, in dichiarazioni esclusivamente eteroaccusatorie, mentre, nel secondo, attiene all'apporto riguardante gli stessi reati per i quali il dichiarante è stato condannato, ed è quindi costituito anche da affermazioni autoaccusatorie. (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la concedibilità del permesso premio ad un soggetto la cui collaborazione, prestata in relazione a fatti diversi da quelli per i quali era stato condannato, era stata ritenuta generica nella sentenza relativa ai medesimi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 25344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25344
    Data del deposito : 19 marzo 2014

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