Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
In tema di concessione di benefici penitenziari alle persone che collaborano con la giustizia, la parziale diversità della disciplina di deroga alle disposizioni ordinarie contenuta nell'art. 16 nonies, comma quinto D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 rispetto a quella dei primi quattro commi del medesimo articolo, risiede nel differente oggetto della prestata collaborazione che, nel primo caso, è costituito dal contributo relativo a fatti diversi da quelli per cui è intervenuta la condanna del collaboratore e, pertanto, in dichiarazioni esclusivamente eteroaccusatorie, mentre, nel secondo, attiene all'apporto riguardante gli stessi reati per i quali il dichiarante è stato condannato, ed è quindi costituito anche da affermazioni autoaccusatorie. (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la concedibilità del permesso premio ad un soggetto la cui collaborazione, prestata in relazione a fatti diversi da quelli per i quali era stato condannato, era stata ritenuta generica nella sentenza relativa ai medesimi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 25344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25344 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/03/2014
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 889
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 32330/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 18/06/2013 n. 1229/2013. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 19 marzo 2014, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Roberto Aniello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del grado.
RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza deliberata il 18 giugno 2013, ha respinto il reclamo proposto da PO RO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, dichiarativo dell'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere il beneficio del permesso premio in deroga alle vigenti disposizioni, a norma del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, convertito nella L. n. 82 del 1991. Ha osservato il Tribunale: a) il D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, comma 1, non poteva avere applicazione, poiché, con riguardo ai reati per cui il PO era stato condannato, non gli era stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, convertito in L. n. 203 del 1991, e, neppure,
le circostanze attenuanti generiche;
b) anche il D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, comma 5, non era applicabile, posto che la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 dicembre 2011, emessa all'esito del processo di primo grado per fatti diversi da quelli per i quali l'istante era stato condannato, aveva rilevato la genericità della collaborazione prestata dal PO, peraltro con riguardo a reati di criminalità comune, non inclusi nel catalogo previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PO tramite il difensore, avvocato Sante Foresta, il quale, con unico articolato motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), testualmente: "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, commi 1 e 5 e art. 30 ter Ord. Pen.; (...)
travisamento del fatto (trattandosi di collaborazione prestata, contrariamente all'assunto del giudice, in materia di reati ostativi di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis: n.d.r.), in riferimento all'inequivocabile contenuto degli atti di causa (pareri D.D.A. e D.N.A., sentenze e provvedimento di esecuzione pena)". Lamenta il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in due errori:
a) il primo relativo al dichiarato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o dell'attenuante della prestata collaborazione, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, poiché il PO, nella sentenza emessa il 27 gennaio 2010 dalla Corte di assise di Napoli, era stato invece beneficiato delle attenuanti generiche, valutate come prevalenti sulla contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, proprio in ragione della collaborazione prestata, con la conseguente applicabilità del D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, comma 1, a suo favore;
b) il secondo pertinente ai reati oggetto della sentenza in data 19 dicembre 2011 del Tribunale di Napoli, poiché alcuni degli imputati giudicati con la medesima sentenza erano stati condannati per estorsione ed usura aggravate L. n. 203 del 1991, ex art. 7, donde l'applicabilità a favore del
PO anche del D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, comma 5.
Il Tribunale, in ogni caso, avrebbe travisato gli elementi di causa, posto che dai contenuti delle relazioni della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.) e della Direzione nazionale antimafia (D.N.A.) emergeva l'efficace collaborazione con la giustizia prestata dal PO, col coerente parere, espresso dai predetti uffici e dal Direttore dell'istituto penitenziario di restrizione, a favore del beneficio del permesso premio invocato dall'interessato.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 20 novembre 2013, ha concluso per il rigetto del ricorso sulla base dei seguenti rilievi: a) le attenuanti generiche erano state riconosciute al PO solo nella sentenza di primo grado, emessa il 27 gennaio 2010 dalla Corte di assise partenopea, con riguardo all'omicidio di TI TO, riformata in appello con l'assoluzione del PO dal medesimo fatto, donde l'irrilevanza delle medesime attenuanti e la non ricorrenza delle condizioni di ammissione al permesso premio, ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, comma 1; b) la sentenza del Tribunale di Roma, in data 19 dicembre 2011, aveva rilevato la genericità della collaborazione prestata dal PO per i fatti da essa giudicati, diversi da quelli per cui l'attuale ricorrente era stato condannato con la stessa sentenza, e tale negativo apprezzamento della qualità della collaborazione era stato legittimamente ritenuto ostativo all'ammissione al beneficio del permesso premio, ai sensi dell'art. 16 nonies, comma 5, in relazione al D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 9, comma 3, restando irrilevante il pur riconosciuto errore in cui era incorso il Tribunale nell'affermare che la sentenza del 19 dicembre 2011 non aveva giudicato delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, tali essendo invece i reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per i quali alcuni imputati, diversi dal PO, erano stati condannati.
4. In replica alla requisitoria del Procuratore generale il difensore del ricorrente ha depositato memoria, in data 27 febbraio 2014, nella quale insiste nella richiesta di applicazione almeno del D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16, comma 5, posto che la collaborazione prestata per reati diversi da quelli per cui il PO è stato condannato e, tuttavia, rientranti nel novero dei delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, escluderebbe l'inammissibilità della domanda e imporrebbe di valutare, nel merito, la richiesta di ammissione al beneficio del permesso premio in deroga alle disposizioni vigenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso si affida a motivi infondati.
Premesso che lo stesso ricorrente riconosce l'esattezza del rilievo del Procuratore generale, secondo il quale la prima delle due sentenze evocate, resa il 27 gennaio 2010, è stata riformata in appello con l'assoluzione dell'istante, sicché essa non rileva ai fini del richiesto beneficio del permesso premio, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, ex art. 16 nonies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come novellata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, di modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, va detto che l'ammissione del PO al beneficio invocato, in deroga alle disposizioni vigenti, non è giustificata neppure dal D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, comma 5.
Pur considerando, infatti, l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'affermare che i reati giudicati con la seconda sentenza del 19 dicembre 2011 non sarebbero inclusi nell'elenco dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, mentre alcuni imputati, diversi dall'attuale ricorrente, risultano effettivamente condannati per delitti aggravati dal metodo e/o dalla finalità di mafia, ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991, deve ritenersi tuttavia corretta la declaratoria, confermata col rigetto del reclamo, di inammissibilità della domanda del PO di permesso premio in deroga alle vigenti disposizioni. Ciò perché, quando la collaborazione riguarda fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna del dichiarante, la disposizione di cui all'art. 16 nonies, comma 5, inserito nel D.L. n. 8 del 1991, cit., dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14,
subordina la concessione dei benefici penitenziari, in deroga alle disposizioni vigenti, all'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione, la quale riconosca i requisiti della collaborazione indicati nello stesso D.L. n. 8 del 1991, art. 9, comma 3, come sopra novellato, ossia l'intrinseca attendibilità e la notevole importanza di essa per novità, completezza o altri elementi, con riguardo alle connotazioni strutturali, dotazioni di armi, esplosivi o beni, articolazioni e collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo, ovvero con riguardo agli obiettivi, finalità e modalità operative delle medesime organizzazioni.
Si tratta di una condizione ulteriore rispetto a quella prevista per l'ammissione ai benefici penitenziari, in deroga alle disposizioni vigenti, di colui che sia stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, il quale, anche dopo la condanna, abbia prestato una condotta di collaborazione che consenta la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tale primo caso, infatti, il D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, commi 1, 2, 3 e 4, con successive integrazioni, cit., richiede la proposta o il parere dei procuratori generali presso le corti di appello interessate o del procuratore nazionale antimafia, e la verifica del tribunale o del magistrato di sorveglianza circa l'importanza della collaborazione e la sussistenza del ravvedimento dell'istante, insieme all'esclusione di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva, senza esigere anche l'accertamento giudiziale, sia pure con sentenza di primo grado, dei requisiti di intrinseca attendibilità e rilevanza della medesima collaborazione.
In tema di benefici penitenziari, in deroga alle disposizioni vigenti, a favore di coloro che collaborano con la giustizia, la parziale diversità della disciplina posta dal D.L. n. 8 del 1991, cit., art. 16 nonies, quattro 1, 2, 3 e 4, con successive modificazioni e integrazioni, rispetto a quella prevista dallo stesso art. 16 nonies, comma 5, si spiega col differente oggetto della prestata collaborazione: nel primo caso, esso è costituito dagli stessi reati, inclusi nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, per i quali anche il collaboratore sia stato condannato, postulando dunque la sua condotta dichiarazioni autoaccusatorie e non solo eteroaccusatorie;
nel secondo caso, invece, l'oggetto della collaborazione è costituito da fatti diversi da quelli per cui è intervenuta la condanna del collaboratore, le cui dichiarazioni, pertanto, risultano eteroaccusatorie con riguardo ai delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, donde il più rigoroso requisito del previo accertamento giudiziale della qualità del contributo apportato alla conoscenza dei fatti.
Venendo all'esame della specifica posizione che qui rileva, la sentenza del 19 dicembre 2011, in tema di collaborazione prestata dal PO per fatti diversi da quelli per cui lo stesso è stato condannato, ma compresi nell'elenco dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, ne ha rilevato la genericità e, perciò, ha escluso il requisito di notevole importanza della medesima collaborazione che costituisce condizione di ammissione del collaborante ai benefici penitenziari in deroga alle vigenti disposizioni.
Ne discende, a norma del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 5, con successive integrazioni, cit., la legittimità della confermata declaratoria di inammissibilità dell'istanza di permesso premio, per difetto di una condizione di legge prevista per il suo accoglimento.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014