CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27385 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari Nel procedimento a carico di TA LE nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa il 3 giugno 2022 dal Tribunale di Nuoro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO LD che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la responsabilità di Carta Michele in ordine al concorso nel delitto di ricettazione di otto capi di ovini provento di furto e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari deducendo violazione di legge poiché il tribunale ha inflitto una pena detentiva inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 648 codice penale in anni due di reclusione. Inoltre, anche alla stregua dei precedenti penali dell'imputato, che ha riportato plurime condanne a pena detentiva per delitti, il giudice non poteva concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 27385 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/02/2023 Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e impongono l'annullamento della sentenza impugnata. Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione di alcuni capì di bestiame di provenienza illecita, ma ha ritenuto di applicare "in via equitativa" la pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa. Giova ricordare che per il reato di ricettazione l'art. 648 cod.pen. prevede la pena da 2 a 8 anni di reclusione e da 516 a 10.329 C di multa. La pena inflitta deve pertanto ritenersi illegale perchè inferiore al minimo edittale previsto. Nella motivazione della sentenza non è presente alcun richiamo all'eventuale riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 quarto comma cod.pen. , che può essere applicata, secondo consolidata giurisprudenza, solo se il valore del bene è particolarmente lieve, e se sussistono gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (v. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013 Ud. (dep. 30/12/2013 ) Rv. 258118 - 01 Va poi osservato che ai sensi dell'art.163 e segg. cod.pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto soltanto quando è pronunziata condanna per un tempo non superiore nel complesso ai due anni di reclusione e soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 cod.pen. il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il detto beneficio non può comunque essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, a meno che la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti suindicati e sempre che il giudice possa formulare una prognosi positiva di astensione futura dalla commissione di ulteriori reati. In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica che nella determinazione della pena da infliggere all'imputato terrà conto delle regole su indicate.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica. Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore Il Presidente AN ER
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO LD che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la responsabilità di Carta Michele in ordine al concorso nel delitto di ricettazione di otto capi di ovini provento di furto e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari deducendo violazione di legge poiché il tribunale ha inflitto una pena detentiva inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 648 codice penale in anni due di reclusione. Inoltre, anche alla stregua dei precedenti penali dell'imputato, che ha riportato plurime condanne a pena detentiva per delitti, il giudice non poteva concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 27385 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 08/02/2023 Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e impongono l'annullamento della sentenza impugnata. Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione di alcuni capì di bestiame di provenienza illecita, ma ha ritenuto di applicare "in via equitativa" la pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa. Giova ricordare che per il reato di ricettazione l'art. 648 cod.pen. prevede la pena da 2 a 8 anni di reclusione e da 516 a 10.329 C di multa. La pena inflitta deve pertanto ritenersi illegale perchè inferiore al minimo edittale previsto. Nella motivazione della sentenza non è presente alcun richiamo all'eventuale riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 quarto comma cod.pen. , che può essere applicata, secondo consolidata giurisprudenza, solo se il valore del bene è particolarmente lieve, e se sussistono gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (v. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013 Ud. (dep. 30/12/2013 ) Rv. 258118 - 01 Va poi osservato che ai sensi dell'art.163 e segg. cod.pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto soltanto quando è pronunziata condanna per un tempo non superiore nel complesso ai due anni di reclusione e soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 cod.pen. il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il detto beneficio non può comunque essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, a meno che la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti suindicati e sempre che il giudice possa formulare una prognosi positiva di astensione futura dalla commissione di ulteriori reati. In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica che nella determinazione della pena da infliggere all'imputato terrà conto delle regole su indicate.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica. Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore Il Presidente AN ER