Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 сеce 63492 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 0 3 3 3 0.3 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA E CASS E Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 5205/99 Cron. 2644 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud. 20/06/02 Dott. Antonio MERONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 63492 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CH DU, CH LO, CH RI O RE;
intimati avverso la sentenza n. 246/97 della Commissione 2002 tributaria regionale di TORINO, depositata il 2846 16/03/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo BA DU, BA LL e BA RL,quali eredi di AS IN( deceduta in Moncalieri il 28.5.1992), proponevano ricorso contro l'avviso di liquidazione della maggior imposta di successione oltre - interessi e sanzioni - notificato dall'Ufficio del Registro di Moncalieri. La pretesa erariale derivava dal mancato riconoscimento della natura di debiti ereditari sia ad una fideiussione prestata in data 27.3.1991 dalla de cuius a favore della Banca F.LI ER spa,nell'interesse di soggetti terzi;
sia all'atto di costituzione in pegno di un libretto di deposito al portatore rilasciato dalla AS al predetto Istituto bancario a fronte di un'apertura di credito concessa a favore degli stessi soggetti. La Commissione Tributaria di primo grado di Torino,con decisione n.393/18/94, accoglieva il ricorso. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n.246/34/97,pronunciata il 2.1.21997 e depositata il 16.3.1998,sul rilievo da un lato della comprovata esistenza,al momento del decesso della AS,sia della garanzia fideiussoria che del pegno;
dall'altro,della mancanza di prova da parte dell'Ufficio - - dell'avvenuto esercizio dell'azione di regresso da parte degli eredi nei confronti dei debitori principali. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze. Gli intimati eredi BA non si sono costituiti. Motivi della decisione. 1 Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,20 e 21 D.Lgs.vo 346/90; 1936 e segg.c.c.;2784 e segg. c.c.;inoltre, erronea ed insufficiente motivazione. I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la garanzia fideiussoria in tanto opera in quanto si verifichi il mancato pagamento del debito da parte del debitore principale,sicchè il debito assunto dalla de cuius con la prestazione di siffatta garanzia non poteva essere considerato certo, né liquido e neppure esigibile al momento dell'apertura della successione;
né del fatto che l'avvenuta escussione della garanzia stessa da parte dell'Istituto bancario in epoca successiva alla morte della AS costituisce una vicenda destinata ad incidere soltanto sul patrimonio dell'erede. In altri termini, ad avviso dell'Amministrazione ricorrente, la mera prestazione di fideiussione da parte del de cuius in tanto avrebbe potuto ritenersi costituire debito ereditario in quanto la insolvibilità del debitore garantito e l'impossibilità di esercitare utilmente l'azione di regresso fosse risultata da atti di data certa anteriori all'apertura della successione : il che, nella specie, non si era invece verificato. Ad analoghe conclusioni, osserva il ricorrente, la CTR avrebbe dovuto pervenire con riguardo all'avvenuta costituzione del pegno: posto che l'escussione della garanzia reale avvenne nel corso del 1993( dopo la revoca dell'apertura di credito,la richiesta di saldo del debito - pari a £.2.247.030.569 - e l'autorizzazione degli eredi alla Banca a riscuotere il relativo importo, da prelevarsi dal libretto di deposito) con riflessi esclusivamente sul patrimonio degli eredi. La difesa dell'A.F. che enuncia principi pur condivisibili( Cass.13806/01;Cass.55/1981) non ha tuttavia fondamento, avuto riguardo alle particolarità del caso in esame. In proposito va infatti osservato che,pacifica l'esistenza e la misura del debito garantito( £.2.247.030.569) all'epoca di apertura della successione, e quindi la validità della prestata garanzia sia personale che reale,in sede di merito risulta altresì accertato che la fideiussione ed il pegno su libretto di deposito vennero rilasciati alla banca contestualmente. Da ciò i Giudici di appello che tra l'altro sottolineano l'avvenuta dichiarazione di faLImento del debitore principale,e cioè della società nel cui interesse la de cuius ebbe a prestare garanzia) hanno ricavato l'intento della stessa banca di precostituirsi un mezzo di immediata escussione della prestate garanzie. Alla stregua di tale accertamento in fatto insindacabile in questa sede - perché adeguatamente ed in modo non illogico motivato appare corretta la conclusione cui sono giunti gli stessi Giudici circa la esistenza nel senso non solo di certezza e liquidità ma anche di esigibilità) della garanzia al momento dell'apertura della successione,e,quindi della deducibilità della relativa passività da parte degli eredi anche se,materialmente, l'escussione della garanzia è avvenuta in epoca successiva al decesso della garante. Del resto,in Cass.13806/2001 cit. giustamente si rileva che avendo l'imposta di successione per oggetto i trasferimenti di beni e diritti a causa 3 ن ي ا ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. TRIBUTARLA N. 5 di morte e, quindi, un arricchimento che si verifica in capo all'erede o legatario,conseguentemente la deducibilità dei debiti e degli altri oneri richiede un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario( o del valore del legato) all'atto dell'apertura della successione;
ma, opportunamente, si aggiunge che tale effettività “di regola" non è riscontrabile in caso di obbligazione fideiussoria in capo al de cuius. Orbene,il caso di specie di contestuale prestazione di garanzia personale e reale),come si è prima posto in evidenza,si pone,in concreto,proprio come eccezione alla indicata e condivisibile regola (applicata da Cass.13806/2001 cit. in relazione ad un accertamento in punto di fatto della Commissione Tributaria Centrale del tutto opposto - e cioè di obbligazione fideiussoria soltanto sussidiaria ed eventuale - a quello compiuto dalla CTR ed oggetto della presente controversia. Pertanto,occorre concludere che non sussistono i denunziati vizi di violazione di legge e di motivazione. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio, in ordine alle stesse non vi è luogo a provvedere,in quanto gli intimati - risultati vittoriosi non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il PresidenteВиш ечиси 1 DE L IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 6 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio - Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio