Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5467 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
78936 05467/03 C.C SANTE DA REGISTRAZIONE IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ O 26/3/84 u 15¢ 13 apuas sielly SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.17536/2001 Presidente PAFA Bott, Enrico Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.12075 Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliero Rep, Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 24/09/2002 DI BLASI Dolt Antonino Rel. Consiglierc ha pronunciato la seguente: CONTE SUPREMA DI CASSAZION SENTE NGAMPIONE CIVILE Oggetto: Irpef Esenzione ነ ex art. 13 N. 78936 quinques DI sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro 363/04 Calamit naturaii Sospensione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Зестрего imponibile - Portoghesi гl + 12, presso Gli Uffici dell'Avvocatura Compete. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- Ricorrente
CONTRO
LU GR, Intimata pronunciata dallaavvers0 la sentenza Π. 286/06/0C Commissione Tributaria Regionale di Perugia , Sez. 6 09/05/00, depositata il 15/05/00. 3305 Udita la relazione della causa svolta all'udienza dei 24/09/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il F.M.r in регзопа del Sostituto Procuratore Dont. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU NI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1981 dopo avere bencficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta a la sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione deila stessa ē notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior sonma. I- ricorso Jel contribuente veniva accoito dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma delia precedente, ha proposta ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art.17 n. 636/72 come modificato dall'art.e dc.l DPA n. 739/81 ed ⚫mossa 2 pronuncia nonché violazione e falsa applicazione degli ar t. 28, deila Legge 13 maggio 1999 1. 133, 3, comma 2 dellabis, del D 30 dicembre 1985 n. 791, 13, Comma Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 26 febbraio 1986 m. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato di fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo mozzo è a ritenersi inammissibile, non essendo la Corte nelle condizioni di poter valutare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la censura, stante la relativa genericità. L'Amministrazione, infatti, si limita a dedurre di avere avanzato nei prececenti gradi del giudizio di merito l'eccezione li inammissibilità del ricorso introduttivo de giudizio, per non essere stata presentata la copia del ricorso destinata all'Ufficio, та ПСП indica con quali atti tale eccezione sarebbe stata prospettata. к Daltronde 1'impugnata sentenza пол contiere alcur о riferimento al riguardo né neila narrativa, né nella parle mctiva. Tale carenza рет consolidato e condiviso orientamento gjurisprudenziale rende non scrutinabile il relativc profilo di censura, (Cass. 13-04-2000 n. 4759; 4-03-2000 n. 2446; SS.UU. г.898 del 14-12-1999), risultando la 3 stessa proposta in violazione dell'art.366 n.4 C.p.C. e dei principio autosufficienza, in quanto non contione in Se tutti gli elementi indispensabili per dare al Collegic ia possibilità di provvedere sulla base delie sole deduzion contenute in ricorso, alle cui lacure non è dato sopperire con indagini integrative. Il ricorso, nel merito, è infondato. Infatti, secondo il consclidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, д. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 16 il quale prevede che le somme- relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virto dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 R. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, Fino al 31 dicembre 1985 per i residenti Nei comuni dell'Italia centrale © meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPE e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, 1. 28, deve essere considerato quale horma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nelia rideterminazione dell'imponibile, dopo 고고 scadenza 4 della sospensione, аї netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 1915/2000, UGE 9/2001, 10237/2001 11248/2002]. Conclusivamente, [101 venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo rigettato,giurisprudenziale, ¯ ] ricorso deve essere senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, a teso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 24/09/2002. Il Presidente Pott. Enric Papo the hole IL CANCELLIEREG Il ConsigliereConsalice Estera re Amal Quobl Dot. E Masi DEPOSITATO IN CANCELLER Oggi - 8 APR. 2003 CANCELLIERE C Amalop Casan Cold чаешь S