Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31296
CASS
Sentenza 18 aprile 2013

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per lesioni colpose di un lavoratore, caduto mentre posizionava pannelli su un tetto di un edificio sul presupposto che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto impedire l'evento).

Commentario1

  • 1La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatrice
    Nicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

    Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31296
Data del deposito : 18 aprile 2013

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