Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, risponde dell'infortunio subito dai lavoratori per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che è tenuto a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, a vigilare sul rispetto delle misure precauzionali ivi indicate e a sospendere le attività in caso di grave ed imminente pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per lesioni colpose di un lavoratore, caduto mentre posizionava pannelli su un tetto di un edificio sul presupposto che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto impedire l'evento).
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell’amministratore per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’impresa appaltatriceNicotra Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016
Introduzione L'art. 26, titolo I capo III, e gli artt. 88 e ss., titolo IV capo I, del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro (emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 03/08/2007, n. 123; c.d. Legge Bosetti – Gatti), disciplinano gli obblighi di sicurezza, e le conseguenti responsabilità per gli infortuni sul luogo di lavoro, gravanti sul datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi. Com'è noto, le norme antinfortunistiche (e quella generale di cui all'art. 2087 c.c.), destinate a trovare applicazione anche in campo condominiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31296 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CIAMPI F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 874
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 3918/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DH NN BA N. IL 22.09.1951;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO in data 16 ottobre 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
per la parte civile NA NK è presente l'avvocato Carnevale Schianca Cesare come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese;
per il ricorrente è presente l'avvocato Marocchetti Simonetta Fiore come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 ottobre 2012 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 13 luglio 2009, appellata da HO OV IS. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del reato p. e p. dall'art. 113, art. 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'art.583 cpv. c.p. poiché unitamente a AM NZ, giudicata separatamente, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola e committente dei lavori relativi alla copertura di una tettoia, cooperavano colposamente alla verificazione dell'infortunio occorso a IJ NK, che, mentre stava effettuando dei lavori di posa dei pannelli di copertura della suddetta tettoia ad un'altezza di circa sette metri dal suolo e cioè mentre stava strappando la plastica che avvolgeva un pacco di pannelli posizionati sullo spiovente della tettoia, nel tentativo di trattenere i pannelli che per effetto della pendenza avevano cominciato a scivolare, veniva trascinato dagli stessi e dopo essere rimasto per qualche istante appeso nel vuoto cadeva a terra dove veniva investito dai pannelli, subendo un grave trauma cranico ed encefalico da cui derivavano lesioni gravissime, commettendo il fatto con imprudenza, negligenza e violazione di norme antinfortunistiche ed in particolare l'odierno ricorrente per non aver, quale committente dei lavori, provveduto a designare il coordinatore della sicurezza per la progettazione ed il coordinatore per la realizzazione dell'opera che avrebbero potuto collaborare nella individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive idonee, con violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, commi 3 e 4. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il HO deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta necessità della nomina del coordinatore sia per la progettazione che per la realizzazione, attesa la mancanza dei presupposti previsti ex lege;
l'insussistenza del nesso causale tra la mancata nomina del coordinatore e l'evento verificatosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Sostiene il ricorrente che nel cantiere dove si è verificato l'infortunio non sussistevano i presupposti per la nomina del coordinatore previsti dalla legge. In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici di secondo grado hanno effettivamente posto (ma non è comunque questo l'unico profilo di colpa evidenziato) l'inadempimento del committente all'obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza, che aveva l'obbligo di designare ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 3 che prescrive che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, il committente, contestualmente all'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a. nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini al giorno;
b. nei cantieri i cui lavori comportino rischi particolari elencati nell'allegato 2^. Detto allegato contempla tra l'altro, ai fini che qui interessano, i lavori che espongano i lavoratori a rischi di caduta dall'alto d'altezza superiore a metri due, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Secondo la sentenza gravata nel caso di specie risultavano soddisfatti tutti i suddetti requisiti, avuto riguardo che nel cantiere era prevista la presenza di più imprese ed erano in corso lavori comportanti il rischio sopra evidenziato. Per quanto riguarda l'inciso "se particolarmente aggravati ecc." appare evidente - secondo la Corte distrettuale che nel caso di specie si versi nell'ipotesi in considerazione poiché gli operai dovevano avventurarsi su una struttura costituita da un semplice scheletro metallico, salendo all'altezza di circa sette metri da terra e movimentare in quota pannelli di dimensione e peso considerevoli, attività che per sua natura determina un ulteriore aggravamento del rischio di caduta insito in tale tipo di lavorazioni, lì ricorrente non contesta tale ricostruzione sia in punto di fatto che quanto alla normativa applicabile, ma sostiene che detto obbligo gravava unicamente sul subappaltatore AM.
Osserva la Corte come non sia dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il HO, il quale, nella qualità di committente, era tenuto alla nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, in attuazione della direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, il quale deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, segnalando al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni di cui al citato decreto. Nè la responsabilità dell'appaltatore esclude, in caso di infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui erano in esecuzione nel cantiere opere che comportavano la salita degli operai all'altezza di sette metri, senza l'approntamento di alcuna forma di tutela. Inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini;
mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altro, non massimata sul punto). Deve, pertanto, affermarsi che, in caso di infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi "intrecci di responsabilità" coinvolgenti anche il committente (v. sul punto, Sezione 4, 17 gennaio 2008, n. 13917, Cigalotti ed i riferimenti in essa contenuti, rv. 239590, 239591) come può desumersi dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, laddove si pongono gli specifici obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il datore di lavoro, in tal caso, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa (cfr. la citata sentenza Cigalotti). Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento. La sentenza impugnata ha applicato correttamente i suddetti principi e resta pertanto esente da censure.
4. Parimenti infondato è anche il secondo motivo di gravame. La sentenza di merito appare infatti, congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di nesso di causalità. In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno evidenziato come nel caso di specie la nomina del coordinatore avrebbe potuto impedire l'evento, in quanto, questi con specifico riferimento alle opere di copertura della tettoia programmate per il giorno del fatto, si sarebbe dovuto premurare di verificare preventivamente l'idoneità del piano operativo di sicurezza in relazione a quel tipo di lavorazione e vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza ivi indicate, sospendendo, in caso di pericolo grave ed imminente l'attività in corso. Sussiste secondo la Corte territoriale l'incidenza della condotta omissiva del HO nell'eziologia dell'evento, che sarebbe stato scongiurato dalla presenza, accanto al committente (totalmente digiuno per sua espressa ammissione di cognizioni in materia antinfortunistica) di una figura qualificata imposta dalla legge proprio per rafforzare l'incolumità dei lavoratori, nella prospettiva di offrire le massime garanzie possibili di sicurezza nello svolgimento di attività che, per essere espletate, li espongono a pericoli ovviabili attraverso l'adozione di adeguate misure precauzionali.
5. Il ricorso per cassazione proposto dal HO va, per le ragioni sin qui esposte, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese con questo sostenute dalla parte civile costituita, spese che vanno congruamente determinate in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013