Sentenza 15 marzo 2012
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, la riunione di procedimenti non è di per sé condizione sufficiente ad escluderne la diversità, in quanto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art. 270 cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diversità", che può essere esclusa in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 20910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20910 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 15/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna MA - Consigliere - N. 392
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 26293/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE MA RA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 22 marzo 2010 emessa dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 20 marzo 2009 con cui il G.u.p. del Tribunale di Cuneo aveva ritenuto MA RA VE responsabile dei reati di cui agli artt. 319-321 e 314 c.p., riducendole la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
I giudici d'appello hanno condiviso quanto sostenuto nella prima sentenza riconoscendo che l'imputata ha istigato IN GE, già Comandante del Corpo di Polizia penitenziaria e con il quale aveva una relazione sentimentale, a corrompere LI EL, appartenente alla Guardia di Finanza, al quale IN avrebbe promesso di fargli conseguire l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica in cambio di una verifica fiscale ai danni di NA RO, marito dell'VE e nei cui confronti questa nutriva forti risentimenti. In sostanza, l'imputata avrebbe fornito il movente della corruzione al fine di arrecare un eventuale danno all'ex marito da realizzare con il controllo fiscale, controllo che effettivamente vi è poi stato.
Inoltre, è stata affermata la responsabilità dell'imputata anche riguardo al reato di peculato continuato, avendo effettuato numerose telefonate dall'utenza dell'ufficio dell'Asl presso cui era impiegata.
2. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Imputata per i motivi di seguito indicati:
- inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni perché disposte in altro procedimento e acquisite in violazione dell'art.270 c.p.p.;
- carenza di motivazione;
- mancata contestazione dell'ipotesi concorsuale rispetto al capo A);
- erronea applicazione dell'art. 314 c.p. in quanto l'imputata non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo del ricorso è fondato.
La ricorrente, sin dal primo grado del giudizio, aveva eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto acquisite in violazione dell'art. 270 c.p.. Sul punto la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso di fornire una risposta adeguata e si è limitata a dire che "le intercettazioni telefoniche che si ritengono utilizzabili nel presente processo erano state autorizzate e raccolte nell'unico originario processo n. 1642/07
contro
EN GI e CA MA, senza prendere in considerazione quanto dedotto dalla difesa in ordine alla complessa vicenda del procedimento, che avrebbe subito una prima separazione e una successiva riunione in relazione a diverse notizie di reato.
Per ritenere utilizzabili i risultati delle captazioni i giudici avrebbero dovuto escludere l'esistenza di un diverso procedimento, tenendo presente che la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nei registro delle notizie di reato, ma riferibile al contenuto della medesima notizia, cioè al fatto reato in relazione al quale sono in corso le indagini (tra le tante v., Sez. 6, 2 dicembre 2009, n. 11472, Paviglianiti). Il riferimento al dato sostanziale comporta che il riferimento al contenuto del fatto-reato rende del tutto irrilevante il dato formale dell'iscrizione, anche nel caso in cui procedimenti distinti vengano poi riuniti in un unico procedimento, come è accaduto nel caso in esame in cui le intercettazioni utilizzate nel presente procedimento sono state disposte nel procedimento n. 1642/07, a carico di EN e CA, da cui è originato il procedimento n. 124/08 nei confronti di IN, VE e LI, che poi è stato nuovamente riunito al primo.
La sola riunione di procedimenti non è condizione sufficiente per escluderne la diversità, in quanto, come si è detto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art. 270 c.p.p. di intercettazioni disposte in altri procedimenti occorre fare riferimento ad una nozione sostanziale di diversità, che può essere esclusa in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico. Nel caso in esame è mancato questo tipo di accertamento in ordine al rapporto tra le notizie di reato acquisite, avendo la Corte territoriale escluso la diversità dei procedimenti solo in ragione al numero di iscrizione.
4. In questa sede, non disponendo degli atti, non è possibile verificare se si sia trattato di diverso procedimento o meno;
ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio, in cui dovrà rivalutare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni facendo applicazione dei principi sopra indicati. L'accoglimento del motivo in esame assorbe, allo stato, gli altri motivi proposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012