Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 20910
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Sentenza 15 marzo 2012

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In tema di intercettazioni di conversazioni, la riunione di procedimenti non è di per sé condizione sufficiente ad escluderne la diversità, in quanto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art. 270 cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diversità", che può essere esclusa in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 20910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20910
    Data del deposito : 15 marzo 2012

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