Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2003, n. 10665
CASS
Sentenza 7 luglio 2003

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La decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'amministrazione finanziaria - quale quella, triennale, prevista dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per le istanze di rimborso delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate - attiene a situazione non disponibile dall'amministrazione stessa, a norma dell'art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il giudice, al fine di accertare l'esistenza o meno della decadenza, deve prendere in esame tutti gli elementi acquisiti in giudizio, compresi quelli dai quali eventualmente risulti il compimento dell'atto impeditivo della decadenza, senza necessità di espressa eccezione in tal senso da parte del contribuente.

In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il diritto di ottenerne il rimborso (in dipendenza del contrasto della relativa disciplina nazionale con la direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335) è soggetto al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - applicabile in tutte le ipotesi di rimborso di pagamenti delle tasse anzidette non dovute -, termine espressamente richiamato dall'art. 11, comma secondo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e decorrente dal giorno del pagamento e non da quello in cui la citata direttiva comunitaria è stata trasposta nell'ordinamento interno. Nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2003, n. 10665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10665
    Data del deposito : 7 luglio 2003

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