Sentenza 7 luglio 2003
Massime • 2
La decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'amministrazione finanziaria - quale quella, triennale, prevista dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per le istanze di rimborso delle tasse sulle concessioni governative erroneamente pagate - attiene a situazione non disponibile dall'amministrazione stessa, a norma dell'art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il giudice, al fine di accertare l'esistenza o meno della decadenza, deve prendere in esame tutti gli elementi acquisiti in giudizio, compresi quelli dai quali eventualmente risulti il compimento dell'atto impeditivo della decadenza, senza necessità di espressa eccezione in tal senso da parte del contribuente.
In tema di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il diritto di ottenerne il rimborso (in dipendenza del contrasto della relativa disciplina nazionale con la direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335) è soggetto al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - applicabile in tutte le ipotesi di rimborso di pagamenti delle tasse anzidette non dovute -, termine espressamente richiamato dall'art. 11, comma secondo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e decorrente dal giorno del pagamento e non da quello in cui la citata direttiva comunitaria è stata trasposta nell'ordinamento interno. Nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2003, n. 10665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10665 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREEDIL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PAOLI PAOLO, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 15589/99 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
PREEDIL SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 85/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La PRE-EDIL S.p.A. ricorreva per ottenere decreto ingiuntivo contro il Ministero delle Finanze per la restituzione di quanto pagato dal 1985 al 1992 per tassa annuale concessione governativa ex DL n. 853/85, conv. con legge n. 17/85 perché in contrasto coll'art. 10 della direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità colla sua sentenza 2.2.1988. L'importo domandato era di L.78.000.000=, oltre interessi legali dai singoli pagamenti.
Il Presidente del Tribunale di Firenze ingiungeva all'Amministrazione delle Finanze di pagare alla società ricorrente la somma richiesta, oltre accessori e spese della procedura. L'Amministrazione ingiunta proponeva opposizione deducendo: (a) l'incompetenza territoriale del Tribunale fiorentino, a favore di quello della capitale, (b) la tardività della domanda che la rendeva improponibile ai sensi dell'art. 13, 2 comma, DPR n. 641/72, (c) la funzione remunerativa della tassa (almeno in parte) e, perciò, la sua legittimità (almeno parziale) anche secondo l'ordinamento comunitario. Resisteva la società opposta. Con sentenza del 27/1-6/5/97 il Tribunale respingeva l'opposizione, confermando il decreto opposto L'Amministrazione proponeva e appello.
La Corte d'appello di Firenze accoglieva parzialmente quest'ultimo e, di conseguenza, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, riconosciuta l'intervenuta parziale decadenza dal diritto ad ottenere i rimborsi da parte della società, contribuente, condannava l'amministrazione finanziaria al rimborso della tassa pagata per il solo anno 1992 pari a lire 12 milioni con interessi dalla domanda.
Ricorre per cassazione la Pre-edil spa sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria che ha altresì proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la decadenza, non avendo tenuto conto che essa ricorrente aveva provato di avere impedito quest'ultima per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. Con il secondo motivo di ricorso deduce che la decadenza di cui all'art. 13 dpr 641/72 non sarebbe applicabile nel caso di tributi indebitamente pretesi prospettando, in caso di soluzione avversa, una questione di incostituzionalità della norma indicata per contrasto con gli articoli 3 e 23 della costituzione. Con il terzo motivo di ricorso assume che i termini di decorrenza nel caso di mancato adempimento di una direttiva da parte del legislatore nazionale decorrono dal momento in cui la direttiva è trasposta.
Con il quarto motivo deduce che erroneamente la Corte ha riconosciuto gli interessi in suo favore dalla data della domanda anziché da quella dei singoli pagamenti.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'amministrazione finanziaria deduce l'operatività dello jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 448/98 per chiedere che dalla somma complessiva da rimborsare vengano detratte lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e le somme dovute per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750 mila per anno oltre interessi. Inoltre l'amministrazione deduce l'applicabilità del citato articolo 11 della legge 448/98 per quanto concerne la misura degli interessi da determinare in ragione del 2.5% annuo.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
L'assunto posto a fondamento della decisione, secondo cui, essendo l'eccezione di decadenza non rilevabile d'ufficio, anche la
contro
- eccezione di rispetto dei termini fissati a pena di decadenza dovrebbe essere espressamente eccepita dalla parte interessata, si basa sull'erroneo presupposto che nella fattispecie in esame non si verta in una di quelle ipotesi particolari indicate dall'art. 2969 c.c. in cui la decadenza è rilevabile d'ufficio.
È infatti consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione per la quale la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore della Amministrazione Finanziaria - quale è quella statuita per le istanze del contribuente di rimborso - attiene a situazione non disponibile dall'Amministrazione stessa a norma dell'art. 2969 c.c. ed è, come tale, rilevabile d'ufficio (Cass. 9940/00; Cass. 5634/99; Cass. 27.1.97 n. 792, 27.11.96 n. 10564, 2.10.96 n. 8606, 7.8.93 n. 8572). Nel caso di specie non è dubbio che il termine di decadenza stabilito dall'art. 13 del DPR 641/72 applicabile per la proposizione dell'istanza di rimborso delle tasse di concessioni governative non dovute, è un termine a favore dell'amministrazione per cui l'eventuale decadenza è rilevabile d'ufficio. Discende da ciò che il giudice nell'accertare l'esistenza o meno della decadenza in esame deve prendere in conto tutti gli elementi acquisiti in giudizio, anche quelli da cui eventualmente risultino atti interruttivi della decadenza senza che questi ultimi debbano essere espressamente eccepiti dalla parte interessata. Nel caso di specie pertanto la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto tenere conto delle istanze di rimborso presentate dalla società contribuente relative agli anni 1989-1992 qualora le stesse - come sembra dedursi dalla sentenza impugnata - siano presenti in atti. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Il diritto di ottenere - in dipendenza del contrasto della disciplina nazionale impositiva con la direttiva CEE 17 luglio 1969 n. 335 - il rimborso della tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, versata da una società ai sensi del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetto al termine triennale di decadenza, di cui all'art. 13 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, "posto che tale termine è
applicabile ad ogni ipotesi di rimborso di pagamenti di imposta non dovuti (Cass. S.U. 12 aprile 1996, n. 3458; 21 giugno 1996, n. 5731;
Cass. 12 novembre 1997, n. 11181; 10 giugno 1998, n. 5742; 27 agosto 1998, n. 8522), in coerenza con un orientamento normativo che, a tutela dell'interesse ad una sollecita definizione dei rapporti tra fisco e contribuente, appare diretto ad assoggettare (in linea di massima) tal genere di richieste a brevi termini di decadenza, invece che all'ordinario (e più' lungo) termine ordinario di prescrizione previsto per l'azione di ripetizione contemplata dal diritto comune (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 29, legge 29 dicembre 1990, n. 428).
Ogni dubbio in proposito è stato del resto ormai eliminato dall'art. 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, con il quale il legislatore ha stabilito espressamente che le società hanno il diritto di ottenere il rimborso, "sempre che abbiano presentato istanza ... nei termini previsti" dal citato art. 13. 1998 n. 443.
(Cass 10231/98; Cass 4491/99). A tale proposito i dubbi sollevati dalla difesa della resistente circa la legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in relazione agli articoli 3 e 23
della Costituzione sono manifestamente infondati. La questione viene basata sui fatto che l'azione promossa per la ripetizione di somme versate in pagamento di tributi imposti in violazione di norme comunitarie è assoggettata allo stesso termine triennale di decadenza stabilito per il rimborso delle tasse "erroneamente" versate, anziché all'ordinario termine decennale di prescrizione previsto per l'azione di ripetizione in materia di indebito oggettivo.
Su tale punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "l'interesse ad una più celere definizione dei rapporti tra fisco e contribuente giustifica, in materia tributaria, la previsione di termini per la proposizione delle domande di rimborso più stringenti di quelli previsti in via generale per la ripetizione dell'indebito richiesta a norma dell'art. 2033 c.c." (Cass 4991/99), con ciò dovendosi escludere ogni violazione dell'art. 3 Cost. trattandosi di situazioni diverse che giustificano un diverso trattamento.
Nè è ravvisabile alcuna violazione dell'articolo 23 della costituzione proprio perché la legislazione in esame prevede la restituzione al contribuente delle somme non dovute in osservanza del disposto comunitario, mentre le modalità con cui deve avvenire detta restituzione restano comunque nell'ambito del discrezionale apprezzamento del legislatore quando le stesse non siano ostative ad una effettiva possibilità di recupero delle somme indebitamente versate, come avviene nel caso di specie in cui termine di decadenza triennale assicura in ogni caso un ampio margine temporale al contribuente per chiedere la restituzione di quanto versato. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso.
Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione (tassa prevista dall'art. 3 del D.L. 19 Dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 Febbraio 1985, n. 17,
e successive modificazioni ed illegittima in quanto contrastante con la direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 Luglio 1969) e1 soggetta al termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641.
Tale termine decorre dal giorno del pagamento del tributo (Cass. 1123/00; Cass. 837/00; Cass. 3422/00; Cass. 11316/00), e non già da quello in cui la direttiva e1 stata, con D.L. n. 331 del 1993 convertito in legge 427 del 1993, trasposta nell'ordinamento italiano, senza che tale disposizione possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario o della Costituzione. Ed infatti, il contribuente italiano che, in esecuzione di una norma interna, ha effettuato il versamento relativo ad una imposta ritenuta contrastante con una direttiva comunitaria, ha la possibilità di formulare la domanda di rimborso anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano, purché essa direttiva sia - come nel caso di specie -
incondizionata e precisa, e sia trascorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione. In tale ipotesi, il giudice nazionale ha infatti il potere - dovere di disapplicare la norma interna e riconoscere la fondatezza della pretesa al rimborso, anche se il legislatore nazionale abbia emanato norme incompatibili con la direttiva. (Cass. 15259/00; Cass. sez. un 3458/98).
Appare invece meritevole di accoglimento, sia pure in modo parziale e con argomentazioni diverse da quelle fornite dal ricorrente, il quarto motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 C.C., con riferimento a quella parte della sentenza di merito nella quale la Corte territoriale ha fatto decorrere gli interessi "dalla domanda anziché dalla data dei singoli pagamenti effettuati vertendosi in materia di indebito oggettivo". Nella fattispecie in esame, trattandosi di azione di rimborso di tributi indebitamente pagati, non trova invero applicazione l'art. 2033 C.C. bensì la speciale disciplina relativa agli interessi sui tributi indiretti. In particolare trova applicazione l'art. 1 della L. 26 gennaio 1961 n. 29 (il quale dispone che sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori con scadenza semestrale) nonché l'art. 5 della stessa legge in virtù del quale "sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. l a decorrere dalla data della domanda di rimborso". (Cass. 8651/98; Cass. 12025/99).
Va in tal senso corretto il rilievo della ricorrente, la quale seguendo l'erronea impostazione della Corte d'appello, che ha ritenuto nel caso di specie applicabile l'art. 2033 C.C., stabilendo, in assenza di mala fede, la decorrenza degli interessi della data della domanda giudiziale, chiedeva, invece, che la decorrenza fosse stabilita dal pagamento della tassa. Tale censura ancorché inesatta sotto il profilo della prospettazione giuridica, coglie tuttavia una errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito e può pertanto essere accolta nel più ristretto limite di una decorrenza degli interessi dalla data delle istanze di rimborso.
Per quanto concerne il ricorso incidentale, la prima censura relativa al riconoscimento della detrazione di lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo, non può trovare accoglimento. È ben vero che, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 448/98, di interpretazione autentica dell'art. 61 della legge 331/93, la somma predetta deve ritenersi dovuta in conseguenza di una prestazione effettuata dall'ufficio competente e, come tale, giustificata ai sensi della normativa comunitaria (Cass 15081/01). Nel caso di specie tuttavia, la società ricorrente ha chiesto il rimborso delle tasse versate dal 1985 al 1992 e, poiché è stata dichiarata la decadenza per le tasse relative agli anni 1985-1991 e la contribuente ha proposto ricorso censurando la pronuncia di decadenza solo per gli anni 1989-1991, ne discende che, circa la decadenza dell'anno 1985, che dovrebbe in ipotesi considerarsi il primo anno in cui si è provveduto all'iscrizione dell'atto costitutivo (qualora beninteso la costituzione della società non risalga ad epoca ancora anteriore), si è ormai formato il giudicato, con la conseguenza che deve comunque escludersi che attualmente si controverta in giudizio in ordine alla tassa del primo anno d'iscrizione.
La richiesta di applicazione dello jus superveniens è infondata anche in riferimento alle misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali.
Tale disposizione infatti, come recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia con la sentenza 10.9.02 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, non risulta conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati".
Nel caso della tassa forfettaria annuale a carattere retroattivo per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'art. 11 della citata legge 448/98, questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale tassa si verrebbe in realtà a cumulare con le somme da già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione ed il deposito degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo dando luogo così ad una ingiustificata duplicazione priva di ogni giustificazione che finirebbe con l'istituire nuovamente una tassa annuale senza che a fronte di essa corrisponda alcuna effettiva prestazione di servizi da parte dell'Ufficio.
Ciò si presenta ancor più evidente nel caso in cui a fronte della necessità di pagamento della tassa annuale in esame la società non abbia provveduto ad iscrivere o depositare, nell'anno cui essa si riferisce alcun atto. Tale tassa si pone quindi in contrasto con la normativa comunitaria e va, come tale, disapplicata (Cass. 7l 76/99;
Cass. 5354/99; Cass. 14064/01; Cass. 15081/01). Quanto all'ulteriore richiesta di applicazione degli interessi nella misura del 2,50% come stabilito dall'art. 11 della legge 448/98 si osserva che tale norma si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicata. A tale proposito va preliminarmente ricordato che "il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso della corte di giustizia della Comunità Economica Europea, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli art. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957" (Cass. 1271/97). Alla luce di tale principio rileva la Corte che la sentenza 15.9.98 della Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha stabilito quanto segue. "In mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie a applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli stessi. Occorre inoltre ricordare che, in due sentenze pronunciate in data odierna (Edis, punto 35 e Spac, punto 20, citate), la corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso. Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno stato membro preveda in materia di interessi, per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario.". Alla luce del dianzi esposto principio stabilito dalla Corte di Giustizia va osservato che nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50 previsto dall'art. 11 della legge 448/98 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento della entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.99 dal DM 10.12.98) anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge 29/61, e successivamente modificato con provvedimenti legislativi, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 8651/98). Questo contrasto comporta che sia disapplicato il terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.98 n. 448, in quanto impone per l'indebito tributario dovuto a norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore a quello spettante per l'indebito tributario derivante da norme interne. Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto.
In conclusione dunque, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione in relazione al primo ed al quarto motivo del ricorso principale con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il secondo ed il terzo motivo nonché il ricorso incidentale;
cassa, in relazione alle censure accolte l'impugnata sentenza, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze alla stessa riservando la decisione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2003