Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, per le violazioni dell'art. 110, comma nove, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore delle legge n. 266 del 2005 (cosiddetta legge finanziaria 2006) si continuano ad applicare le disposizioni vigenti al tempo delle commesse violazioni anche se la disposizione di cui all'art. 1, comma 547, della citata legge 266, non è stata riprodotta nel testo della legge n. 296 del 2006 (cosiddetta legge finanziaria 2007), stante la propria autonomia rispetto al contenuto del cit. art. 110 e l'assenza di modificazioni da parte delle legge n. 296 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 15297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15297 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/03/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 855
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23564/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 29/12/05;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dr. GRASSI;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. DI POPOLO A., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, relativamente al reato di cui R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 110 (T.U.L.P.S.), per non essere il fatto previsto dalla legge come reato ed in ordine al reato ex artt. 718 e 719 c.p., perché estinto per prescrizione;
Ascoltato l'Avv. DE ANGELIS R., difensore d'ufficio del ricorrente. OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Vibo Valentia, datata 24/06/04, NI VA veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di 3 mesi d'arresto ed Euro 700,00 di ammenda, con confisca e distruzione degli apparecchi in sequestro, in quanto colpevole dei reati previsti R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 110, (T.U.L.P.S.) e artt. 718, 719 c.p., dei quali era chiamato a rispondere per avere, quale titolare della sala giochi sita in Via Popilia di Vibo Valentia, installato e destinato all'uso cinque apparecchiature elettroniche del tipo "Videpoker" idonee per il gioco d'azzardo, come accertato il 8/11/01.
Affermava, fra l'altro, il Giudice di primo grado essere stato accertato:
a) che i detti apparecchi riproducevano, tutti, le regole del "Poker" ed accettavano monete da cinquecento lire in numero illimitato, caricabili su una stessa partita, il cui costo era dunque lasciato alla scelta discrezionale del giocatore, il quale poteva puntare quanto voleva;
b) che dalle annotazioni contenute nei quaderni sequestrati nel locale, aventi ad oggetto svariate somme di denaro distinte per le singole macchine da gioco, era desumibile che l'utilizzo dei detti "Videopokers" consentiva vincite in denaro;
c) che alla luce della normativa vigente all'epoca dell'accertamento del fatto di reato (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, (T.U.L.P.S.) come novellato L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37) gli apparecchi in sequestro non solo erano da considerarsi destinati al gioco d'azzardo, ma caratterizzati dall'alea e dal fine di lucro in quanto il costo di ogni singola partita superava abbondantemente il limite massimo di Euro 0,50, le vincite erano ovviamente proporzionali al detto costo, fissato dal singolo giocatore e venivano pagate in denaro.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere, con riferimento a quello che in questa sede rileva, l'assoluzione dai reati ascrittigli, per mancanza di prove sicure della sua responsabilità penale, non essendo stato accertato il tipo, ne' il possibile ammontare delle vincite che si potevano ottenere con l'utilizzo dei videogiochi in sequestro.
La Corte d'Appello di Catanzaro confermava, con sentenza del 29/12/05, la decisione impugnata osservando, fra l'altro, che la responsabilità del VA era stata correttamente affermata ed andava ribadita, essendo stato accertato che le apparecchiature elettroniche di che trattasi accettavano monete da cinquecento lire in numero illimitato, caricabili su una stessa partita e che esse, quindi, funzionavano senza alcun limite di puntata e di vincita, come "confermato, al momento del controllo, dallo stesso O", circostanza che peraltro aveva trovato riscontro nei quaderni manoscritti sequestrati, dalle cui annotazioni erano emerse le vincite pecuniarie conseguite con l'uso dei diversi videogiochi. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
1. la nullità della decisione impugnata per l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese, al momento dell'accertamento, dal LI, imputato di reato connesso, non sentito in giudizio;
2. la mancanza di prova della sua responsabilità penale, non essendo stato accertato sufficientemente il fine di lucro, desunto solo dalle annotazioni contenute nei quaderni in sequestro, il cui significato sarebbe assolutamente ambiguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art, 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali e, non vertendosi in ipotesi di causa di non ammissibilità non dovuta a colpa, anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza dell'impugnazione. Dalle sentenze di merito, le cui motivazioni - essendo esse di segno conforme - si integrano, risulta evidente che la responsabilità penale dell'imputato venne affermata, in primo grado, senza utilizzare le dichiarazioni del LI e l'espressione contenuta nella decisione di secondo grado costituisce un incidentale "obiter dictum", influente.
Infatti, come si evince dal resto delle argomentazioni delle due decisioni, le prove a carico del VA sono state tratte dagli accertamenti effettuati dai verbalizzanti e dalle annotazioni contenute nei quaderni in sequestro, elementi la cui valutazione, congiunta e complessiva, ha indotto i Giudici di merito a ritenere provato, con motivazione incensurabile perché adeguata, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, che gli apparecchi elettronici in sequestro riproducevano, tutti, le regole del "Poker", accettavano monete da cinquecento lire in numero illimitato, caricabili su una stessa partita, il cui costo era dunque lasciato alla scelta discrezionale del giocatore il quale poteva puntare quanto voleva e che le annotazioni contenute nei quaderni rinvenuti nel locale, aventi ad oggetto svariate somme di denaro distinte per le singole macchine da gioco, era indice univoco del fatto che l'utilizzo dei detti "Videopokers" consentiva vincite in denaro.
Secondo la norma di cui R.D. 18 giugno 1931, n. 773, all'art. 110 (T.U.L.P.S.), nel testo modificato L. 23 dicembre 2000, n. 388, art.37, vigente all'epoca del fatto per cui si procede, si consideravano
"apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo" quelli aventi insita la scommessa o che consentivano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati nel comma quinto, mentre costituivano "apparecchi da trattenimento e da gioco d'abilità" quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento era preponderante rispetto a quello aleatorio ed il costo della partita non superava l'importo della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro.
Tali apparecchi - continuava la disposizione normativa - potevano distribuire premi consistenti, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la conclusione di essa, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non poteva essere inferiore a dodici secondi. Appartenevano, altresì, alla categoria dei "giochi leciti" gli apparecchi in cui il giocatore poteva esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con la introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un Euro e che distribuivano, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
Presupposto indefettibile di ogni tipologia di apparecchio lecito è la prevalenza degli elementi di abilità o trattenimento sull'aleatorietà, mentre i "Videopokers" hanno quale caratteristica peculiare l'alea, tanto più che, a differenza dell'analogo gioco con le carte, non possono essere effettuate tutte quelle sottili attività psicologiche - quali il "bluff", lo scarto mascherato, il rilancio, etc. - che potrebbero far prevalere l'abilità (v. conf. Cass. sez. 3^ pen. 18/06/03, Girolamo;
5/11/03, Belsito e 26/11/03, Piazzola).
Riprova della bontà di tale tesi si ha nel rilievo che con D.L. 269 del 2003, art. 39, comma 7 bis, conv. con mod. in L. 24 dicembre 2003, n. 350, è stato aggiunto, R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
all'art. 110, comma 7 bis, il quale vieta espressamente anche gli "apparecchi e congegni per gioco lecito" se riproducono il gioco del "Poker" o comunque, anche in parte, le regole fondamentali di esso. Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha accertato e motivatamente ritenuto che tutti gli apparecchi elettronici in sequestro riproducevano il gioco del "Poker" e consentivano vincite in denaro, il che rendeva essi idonei al gioco d'azzardo e la loro detenzione nella sala da gioco vietata.
La richiesta di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, nel capo relativo alla contravvenzione di cui R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 110 per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, oggi avanzata dal Procuratore Generale d'udienza, non può essere accolta.
Essa è stata motivata con il rilievo che la L. 27 dicembre 2003, n.296, (Legge finanziaria per il 2007) nel modificare - con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1, commi 85 e 86, art. 110, commi 5 e 9 non ha riprodotto la norma contenuta L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547, (Legge finanziaria per il 2006) secondo la quale "per le violazioni di cui del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 e succ. mod., commesse in data antecedente alla data (1/1/06) di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse", dal che dovrebbe desumersene una implicita abrogazione.
Invero, la norma di cui al citato L. 266 del 2005, art. 1, comma 547, non è parte integrante di quella contenuta nell'art. 110, citato, non è stata modificata dalla L. 296 del 2006 e non può ritenersi implicitamente abrogata stante la propria autonomia e l'inesistenza di contrasto alcuno con le modifiche da ultimo apportate al cit. art. 110, commi 5 e 9.
L'inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato per le ragioni sopra evidenziate, è ostativa alla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da NI VA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 29/12/05 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007