Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere. (In motivazione, la Corte ha escluso ogni offensività concreta, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., nella condotta dell'imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell'autorità tenuta alla vigilanza).
Commentari • 2
- 1. Litiga con la moglie e fugge dai domiciliari. Per la Cassazione non è evasione.Eleonora Contu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Evasione dai domiciliari per andare dai Carabinieri? (Cass. 52496/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 44595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44595 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
445 95 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez. 1232 Antonio Agrò Presidente UP 06/10/2015 Vincenzo Rotundo Consigliere Consigliere relatore N. R.G. 34952/2015 Orlando Villoni Gaetano De Amicis Consigliere Consigliere Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RA, n. Messina 10.8.1977 avverso la sentenza n. 236/15 della Corte d'Appello di Messina del 25/02/2015 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità · RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato RI RA alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti 1 d. domiciliari. La Corte territoriale ha rilevato che all'atto del controllo, l'imputato si trovava fuori della pro- pria abitazione e il motivo che lo aveva a ciò indotto (un litigio con la moglie seguito da comu- nicazione all'utenza 113 dell'imminente allontanamento per tale ragione dal domicilio coatto) non incide sull'elemento soggettivo del reato, che richiede unicamente il dolo generico, po- tendo essere valorizzato unicamente ai fini della determinazione della pena, come in concreto avvenuto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce l'insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell'Autorità, essendosi la condotta con- cretizzata nell'avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' corretto il rilievo difensivo secondo cui la ratio che sorregge la norma di cui all'art. 385 cod. pen. consiste nell'obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domici- liare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell'autorità di polizia giudiziaria addetta. Delimitata a contrario la condotta illecita tipica, consistente nell'allontanamento senza auto- rizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell'autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi. La Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuto litigio con la moglie all'interno del domicilio condiviso (e coatto per il ricorrente) e la comunicazione dell'imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell'indebito allontanamento dall'abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice. Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l'imputato venne trovato fuori dell'abitazione in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l'assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun mo- mento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute veri- fiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto. La stretta connessione tra comunicazione dell'imminente violazione del divieto di allonta- namento, permanenza nei pressi del domicilio al precipuo scopo di far rilevare l'allontanamento stesso e manifestazione dell'intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura 2 più rigoroso, determina l'irrilevanza dell'infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giu- stificativa del precetto.
2. All'accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Roma, 06/10/2015 Il Presidente Il consigliere estensore Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV 2015 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U CORTE SUB Piera Esposito N E O 3