Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. (Fattispecie in cui il reato è stato ravvisato nella condotta degli imputati, che si erano introdotti in una centrale Telecom ed avevano utilizzato apparecchi telefonici, opportunamente modificati, per allacciarsi a numerose linee di utenti, stabilendo, all'insaputa di costoro, contatti con utenze caratterizzate dal codice 899).
Commentari • 9
- 1. Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: REGE), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita (SU, 41210/2017). Non esce dall'area di applicazione della norma la situazione nella quale l'accesso o il mantenimento nel sistema …
Leggi di più… - 2. Frode informatica: l’intestazione del conto‐bersaglio è condotta concorsuale sufficiente anche senza prova dell’autore materiale dell’accesso (Trib. Nola - n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 novembre 2025
Massima In tema di art. 615-ter c.p. e 640-ter c.p., è configurabile il concorso ex art. 110 c.p. anche quando non sia individuato l'autore materiale dell'intrusione informatica, qualora l'imputato abbia messo a disposizione ed attivato la carta/il conto sul quale confluiscono i proventi dell'illecito informatico, senza denunciarne smarrimento o sottrazione. In tali casi, la disponibilità qualificata dello strumento finanziario costituisce frazione causale essenziale della condotta tipica e integra la partecipazione concorsuale ai reati informatici. La sentenza integrale Tribunale Nola, 10/01/2022, (ud. 29/11/2021, dep. 10/01/2022), n.2315 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE A …
Leggi di più… - 3. Accesso abusivo e frode informatica: la rilevanza del concorso e del dolo generico (Giudice Giusi Piscitelli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Accesso abusivo a sistema informaticoAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 24 aprile 2023
L'accesso abusivo a sistema informatico: luogo di consumazione del reato – indice: Il caso La definizione Lo spazio virtuale La dimensione elettronica I client ed i server Il luogo fisico Una pronuncia recente della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di cui all'articolo 615-ter del Codice Penale, ha chiarito con un proprio intervento a Sezioni Unite, come il reato di Accesso abusivo a sistema informatico sia perfezionato non tanto nel luogo in cui sono posti i server a cui l'agente acceda abusivamente, quanto piuttosto nel luogo in cui venga posta in essere la condotta criminosa. L'accesso abusivo a sistema informatico al vaglio della Cassazione La sentenza in questione …
Leggi di più… - 5. Accesso abusivo ad un sistema informatico: la competenza territoriale al vaglio delle Sezioni UniteFrancesco Marangolo · https://www.studiocataldi.it/ · 11 luglio 2016
di Francesco Marangolo - Principio di diritto: "Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615-ter cod. pen., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente". Depositata il 24 aprile 2015, la pronuncia numero 17325 delle Sezioni Unite ha risolto il conflitto di competenza in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico ex art. 615 ter c.p., dopo che la Cassazione Penale, sez. I, aveva, con ordinanza numero 52575 del 18 dicembre 2014, rimesso la questione alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., attesa la rilevanza della questione in ragione della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2007, n. 11689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11689 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIZZUTI GIUSEPPE PRESIDENTE
1. Dott. MARASCA GENNARO CONSIGLIERE
11 2. Dott.SCALERA VITO
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
4.Dott. FUMO MAURIZIO "!
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CE CE N.
2) CE NT N.
avverso ORDINANZA del 26/07/2006
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO lette/sentite le conclusioni del PG. Dr.
1 689 /07 M
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/02/2007
SENTENZA
N. 146 ,
REGISTRO GENERALE
N. 040884/2006
IL 06/09/1964
IL 12/07/1981
udito il PG in persona del sost.proc. gen. dr. G. Febbraio che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso, osserva quanto segue. A carico di BO EN, BO AN e altri la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli procede per il reato di cui agli artt. 110-81-615 ter commi
II n.3 e III cp.
Ai predetti è addebitata una condotta consistente nell'essersi furtivamente introdotti, nottetempo, nella centrale TELECOM di Bacoli e nell'avere utilizzato apparecchi telefonici opportunamente modificati, con i quali si erano allacciati a numerose linee di utenti privati, stabilendo, all'insaputo degli stessi, contatti con utenze caratterizzate dal codice 899, il che comportava un notevole addebito di denaro in danno degli inconsapevoli titolari delle utenze telefoniche abusivamente connesse.
Nei confronti dei predetti il competente GIP ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari e il TdR di Napoli, adito dal difensore, ha confermato l'ordinanza applicativa.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) insussistenza della aggravante ex art
615 ter comma II n.3 cp, in quanto, contrariamente a quanto si legge nella ordinanza del TdR, non si è verificata la interruzione (neanche parziale) del sistema telematico o informatico. Il Collegio cautelare ritiene che la interruzione si sia verificata in quanto, peril tempo in cui gli indagati si erano allacciati alle linee telefoniche, i legittimi utenti non ne potevano disporre. Ciò risponde a vero e tuttavia la condotta degli indagati ha determinato la indisponibilità della linea telefonica, non il blocco del sistema attraverso il quale le linee sono gestite. Tanto ciò è vero che gli abusivi fruitori furono in grado di telefonare. In altre parole, il TdR confonde rete telefonica e sistema informatico, 2) insussistenza dell'aggravante cli cui al comma III dell'art
615 ter cp, atteso che nessuna lesione dell'interesse pubblico si è verificata. Invero il servizio in cui fu realizzato l'accesso abusivo non era di interesse pubblico;
detto accesso infatti ha riguardato esclusivamente un servizio particolare (899: numeri ad alta tariffazione), mentre l'interesse pubblico di cui all'art 615 ter cp è inteso come interesse generale dello Stato e della funzione pubblica (tanto che viene nominato l'interesse militare, l'ordine pubblico, la protezione civile ecc.), 3) violazione di legge e carenze motivazionali in quanto erroneamente il TdR ha ritenuto la sussistenza del delitto ex art 615 ter cp, per la cui configurabilità non si può prescindere da una lesione del diritto alla riservatezza dei dati memorizzati o trasmessi per via informatica. Ma nel caso in esame non vi è stato alcun accesso finalizzato alla acquisizione di informazioni o dati riservati ma un abusivo intervento sul sistema a '
fini strettamente patrimoniali, senza alcuna lesione della riservatezza. Resta dunque integrato il delitto ex art 640 ter cp, non quello contestato. I due reati possono senza dubbio concorrere, ma solo quando si accede al sistema con condotte che comportino la violazione di dati riservati. I beni giuridici tutelati dalle due norme sono chiaramente distinti e autonomi: l'art 615 ter cp tutela la riservatezza informatica e telematica, l'art 640 ter cp tutela interessi di natura strettamente economico- patrimoniale (c.d. frode informatica).
La censura sub 3) va ovviamente affrontata per prima, atteso che se fosse errata la qualificazione giuridica del fatto, non vi sarebbe spazio per esaminare le questioni relative alla eventuale insussistenza di aggravanti pertinenti a un reato erroneamente contestato.
Ebbene la giurisprudenza di questa Corte (ASN 199903067-RV 214945) ha stabilito che per sistema informatico deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie, appunto, informatiche, che sono caratterizzate dalla "registrazione" o "memorizzazione" -per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, nonché costituito dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme, più o meno vasto, dei dati stessi, organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.
Si è aggiunto poi che la valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto, insindacabile in cassazione. Ebbene è indubbio che la centrale telefonica di Bacoli, nella quale i due BO
(insieme con altri) si introdussero fosse gestita -come afferma il provvedimento impugnato, non contestato sul punto dai ricorrenti- da un sistema informatico.
In detto sistema, secondo quanto scrive il TdR, gli indagati si inserirono, dal momento che, innanzitutto, forzarono la porta di ingresso della cabiona che lo custodiva, in secondo lugo, dopo averlo violato utilizzand o in maniera non conforme alla sua destinazione. La norma incriminatrice (art 615 ter cp) descrive la condotta nel senso della mera introduzione nel sistema e non richiede né che ciò abbia comportato lesione della riservatezza dei legittimi utenti, né che l'intrusiore sia stata effettuata allo scopo di insidiare detta riservatezza. Trattasi insomma di un reato di mera condotta, connotato da dolo generico e consistente nella violazione del domicilio informatico. Va da sé che il bene tutelato è la riservatezza informatica, ma il legislatore ha inteso anticipare la tutela ponendo la soglia di punibilità al livello della semplice condotta di abusiva introduzione.
La censura sub 3) pertanto è infondata. Infondate sono anche le altre due censure, con la conseguenza che il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati solidalmente al pagamento delle spese del grado.
Entrambe le aggravanti contestate invero sussistono: quella di cui al comma II n.3 dell'art 615 ter cp, perché, essendo la linea telefonica, come premesso, gestita dal sistema informatico, l'interruzione della prima non poteva non comportare la interruzione della seconda (dovendosi intendere per interruzione l'abusivo inserimento nel sistema, il quale fu distolto dalla finalità per la quale era stato programmato, divenendo non fruibile da parte dei legittimi utenti); quella di cui al comma III del medesimo articolo, in quanto l'elencazione fatta dal legislatore è a titolo meramente esemplificativo. Tanto ciò è vero che ad essa segue una disposizione di "chiusura", vale a dire l'espressione: "o comunque di interesse pubblico". Ebbene non può dubitarsi che la gestione della telefonia fissa sia un servizio di pubblico interesse.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 6 febbraio 2007.
Il presidente-Giuseppe Pizzuti
L'estensore-Maurizio Fumo
Idei
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 20 MAR 2007
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise