Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 805 8/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Presidente R. G. N. 452/00 Dott. Antonio SAGGIO CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro Cron.22168 MORELLI Consigliere Dott. Mario Rosario Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep.1642 Ud. 21/01/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 43451 per diritti € 155 sul ricorso proposto da: € 4 GIU, 2002 ZU LI NA, LB SC, il LB CO, IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAPRAIA 75, UFFICIO COPIE presso l'avvocato CO LB, che li rappresenta e Richiesta copia studio AGI dal Sig. difende, giusta delega a margine del ricorso;
per diritti € 1.55 - ricorrenti il CORTE SUPREMA CASSAZIONE
contro
UFFICIO CORE FERROVIE DELLO STATO SpA;
Richiesta copia studio DSdal Sig.
- intimato -
per diritti € 155 avversO la sentenza n. 19477/99 del Tribunale di ROMA, * NEW depositata il 18/10/99; EVAR 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe 153 Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IC LB, NA UC LI e CO LB convenivano davanti al Giudice di Pace di Roma la spa Ferrovie dello Stato, chiedendo che venisse dichiarata illegittima la soppressione della fermata di Roma del treno Torino Potenza e per l'effetto condannata la con- venuta al risarcimento di L. 1.990.000, ovvero secondo equità. Resisteva la convenuta. Il Giudice respingeva la domanda. Proponevano appello i soccombenti ed il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti di- chiarava inammissibile l'appello ritenendo che la sen- tenza di primo grado, in quanto emessa secondo equità e relativamente а domanda rientrante nel massimo di L. 2.000.000, fosse solo ricorribile per cassazione. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le predette parti già appellanti con tre mo- tivi. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I ricorrenti affermano anzitutto che è stata violata la norma dell'art. 119 disp. Att. срс, alla stregua della quale sono da ritenersi senten ze pronun- 2 ciate secondo equità quelle che enunciano tale fonte del diritto del dispositivo. Poiché nella specie tale enunciazione manca, la sentenza impugnata doveva essere ritenuta appellabile. Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 113 comma primo della costituzione conseguen- te alla esclusione della possibilità dell'appello per sentenze siffatte, esclusione che limiterebbe la tutela giurisdizionale promessa dalla predetta norma fondamen- tale. Con il terzo motivo affermano che l'interpretazione adottata dal giudice del merito diminuisce la tutela giudiziaria solo per talune questioni, ovvero quelle di valore inferiore ad altre, e con ciò lede il principio di parità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. Quindi ripete che la eliminazione di un grado di merito corrisponde ad una diminuita difesa, lesiva an- che del principio dell'art. 24 della Costituzione. Chiede pertanto che la Corte rigetta le predette que- stioni di costituzionalità al Giudice delle leggi. 2) I tre motivi sono connessi e vanno esaminati in- sieme. Va anzitutto rilevato che la corte di cassazione da tempo ha dato luogo ad un indirizzo che il collegio condivide in base al quale non è necessario che nelle 3 cause di valore inferiore ai due milioni di lire il giudice debba nel dispositivo richiamare la equità. Ta- li sentenza sono sempre da ritenersi decise secondo equità ancorchè il giudice richiami principi giuridici, giacchè in tal caso questi medesimi sono comunque da ricondursi ad una valutazione di corrispondenza alla medesima fonte, (ass. nn. 20 del 2000, e 9799 del 2000 e 14099 del 2000). Dette sentenze quindi sono inappellabili giusta ' il dispositivo dell'art. 339 c.p.c.. 2a) Sono manifestamente infondate le allegate que- stioni di costituzionalità di tale norma. Infatti l'art. 113 della costituzione, anzitutto nella specie trova applicazione non essendovi questione circa un non atto della pubblica amministrazione. Peraltro ove la allegazione in esame, non chiarissima, fosse da inter- pretarsi nel senso di voler far rientrare l'attività delle Ferrovie dello Stato, nella nozione di servizio svolto al momento senza concorrenza e comunque ricondu- cibile alla pubblica amministrazione, è appena il caso di rilevare che tale norma non costituzionalizza affat- to, come sembrano ritenere i ricorrenti, il doppio gra- do di merito. E' infondato il profilo ulteriore di incostituzio- nalità allegato in relazione agli artt. 3 e 24 della 4 Costituzione. Non può ritenersi irragionevole la scelta del legi- slatore di destinare a controversie di minore valore economico un solo grado di merito giacchè essa non ope- ra affatto sulla base della considerazione soggettiva, MAR. 000 dei portatori degli interessi azionanti. La scelta or- ganizzativa dello Stato di ridurre i controlli di meri- to trova la sua ragione nell'intento di assicurare alle questioni predette una sede di valutazione snella, per sua natura capace di valutare senza formalismi interes si la cui minore grandezza economica potrebbe rendere poco conveniente il costo dell'intero percorso proces- suale. Essa dunque non lede il diritto di difesa sanci- to dalla costituzione ma piuttosto lo adegua alla par- ticolarità della controversia. 3) Il ricorso deve essere respinto. Non deve darsi pronuncia sulle spese dal momento che l'intimata non ha 109T 129,11 spiegato attività in questa sede. 456T 2066
P.Q.M.
TOT. 149,77 La Corte rigetta il ricorso. 80 18,00 In Roma il 21 gennaio 2002. 16.778 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Maria Berruti Antonio Saggio той и DEPOSITATA IN CA ?? Oggi, IL CANCEL NU Maria Di Nuzzo L CANCE RA " 5 UZ