Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE08476/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DA POP O IT... AN affulto:rinuncia in. DICASSAZIONE Qiritto: 11.vplore impafus' dell'affelt SEZIONE SECONDA CIVILE tore di eliminar insi dell'offre contitaire ven to conosine tents thi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONA Presidente Dott. Rafaele R.G.N, 12870/99 seesse in firs Cron.тонументи ELEFANTE - Consigliere Dott. Antonino 23367 Rep. 1748 DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Rosario Consigliere Ud. 02/10/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente 39 SENTENZA De Julis Tomasin, est sul ricorso proposto da: NO NA, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato FERRERI Richiesta copia studio GIOVANNI, che la difende unitamente all'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 155 per diritti 610.2002- CASTORE WALTER, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA SS FI, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE presso lo studio dell'avvocato MAURIZIOMELLINI 39, MARUCCHI, difeso dall'avvocato GIORGIO VITALI CASANUOVA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA controricorrente2001 1291 avvers0 la sentenza n. 502/99 del Tribunale di -1- FIRENZE, depositata il 08/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Walter CASTORE, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI PP con citazione notificata il 19 maggio 1992 chiedeva al Pretore di Firenze, presso la sezione distaccata di Pontassieve, la condanna di NA AR al pagamento della somma di lire 3.800.000, quale residuo corrispettivo di alcune opere relative all'installazione di un impianto idrico sanitario e di riscaldamento eseguite in suo favore. NA AR si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo di avere integralmente pagato il corrispettivo richiesto di lire 12.500.000 e chiedeva, in via riconvenzionale, la riduzione del corrispettivo, in considerazione di una serie di vizi di cui era affetto l'impianto, e la condanna del SI alla restituzione della maggiore somma percepita, oltre che al risarcimento dei danni. La causa veniva istruita con lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio. Il Pretore di Firenze della sezione distaccata di Pontassieve, con la sentenza n. 83 del 1994, dichiarava "compensata la somma dovuta a saldo dei lavori effettuati dall'attore" con quella dovuta dal medesimo "a titolo di risarcimento dei danni 3 per i vizi riscontrati relativi all'installazione dell'impianto" e compensava le spese del giudizio tra le parti. Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il 15 marzo 1995, NA AR, chiedendo, in riforma di essa, l'accertamento dell'assenza di ogni debito nei confronti del SI e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni indicati nella misura minima di lire 3.800.000. A sostegno dell'impugnazione NA AR sosteneva che erroneamente il Pretore aveva ritenuta dovuta l'ulteriore somma richiesta dal SI di lire 3.800.000 e che, quindi, erroneamente, il giudice di primo grado aveva compensato tale somma con quella liquidata in via equitativa quale risarcimento del danno. Instauratosi il contraddittorio PP SI resisteva alla domanda eccependo la decadenza della AR dal diritto alla garanzia per non avere tempestivamente denunciato i vizi e contestando comunque l'esistenza dei difetti. PP SI quindi chiedeva il rigetto dell'impugnazione e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna di NA AR al pagamento della somma di lire 3.800.000, pari al residuo corrispettivo ancora dovuto. Nel corso del giudizio di appello NA AR eccepiva la tardività dell'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia. Con sentenza in data 2.2 8.3.1999 il tribunale di Firenze respingeva l'appello ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava NA AR al pagamento della somma di £.
3.800.000 a favore di PP SI, oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal 15 aprile 1992. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione NA AR con due motivi di gravame;
resiste con controricorso PP SI. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciaCon il primo motivo la ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1667 cod. civ.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo erroneamente la sentenza impugnata respinto l'appello proposto da lei, perché la medesima non avrebbe dato prova della tempestività della denuncia dei vizi e perché, in assenza di detta prova, il SI non avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi stessi con conseguente nascita 5 di una nuova obbligazione di eliminarli. ricorrente che, a giudizio del Deduce la riconoscimento dei vizi presenti tribunale, il di riscaldamento sarebbe avvenuto nell'impianto solo nell'ambito di una proposta transattiva volta a definire l'intera vertenza;
che, in effetti, il SI nel corso del giudizio di primo grado aveva riconosciuto più volte l'esistenza di vizi nell'impianto dallo stesso realizzato;
che all'udienza del 19 giugno 1992 il SI, a mezzo del suo procuratore legale, aveva riconosciuto che il termoventilatore era difettoso e si dichiarava disponibile, come già in passato, alla sua sostituzione;
all'udienza del 18.12.1992 ilche SI, questa volta personalmente, si era dichiarato disponibile a sostituire il termoventilatore;
che il consulente di parte del SI aveva concordato con il c.t.u. in ordine all'esistenza dei vizi lamentati dalla AR;
che l'impegno assunto dall'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera realizzata integrava un implicito e unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi, per cui conseguiva l'insorgere di una nuova obbligazione rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. (in termini, Cass. n. 10364/1997); che il SI non validamente sollevare l'eccezione di poteva decadenza dalla garanzia, perché a seguito della domanda riconvenzionale della AR, egli si era offerto di procedere alla eliminazione dei vizi riscontrati nell'impianto, con rinuncia quindi a far valere la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia. Il motivo è infondato. Il tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla considerazione principale che l'asserito riconoscimento dei vizi sarebbe avvenuto nell'ambito di una proposta transattiva volta a definire l'intera causa e nel contesto di una posizione difensiva diretta alla radicale contestazione della esistenza dei vizi. Sul punto non vi è specifica ed argomentata censura, essendosi la ricorrente limitata a contrapporre che tale valutazione del tribunale contrasterebbe con le risultanze processuali, come dalla stessa parte soggettivamente interpretate, come in precedenza è stato riportato. A parte che(A Il motivo sarebbe anche inammissibile, perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente non ha riportato specificamente il contenuto dei brani dei verbali di udienza nei quali vi sarebbe stato il riconoscimento dei vizi, ma si è limitata a fornire una interpretazione soggettiva delle dichiarazioni così impedendo alla Corte di di controparte, valutare l'effettivo contenuto e la rilevanza di tali dichiarazioni). In definitiva va rilevato che sotto forma di violazione di legge e attraverso l'enunciazione di principi giurisprudenziali consolidati ed in sé esatti, la ricorrente in realtà muove censure di merito alla interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, con contrapposizione di altra valutazione ritenuta preferibile. Col secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata, nel valutare tutte le prove a sua disposizione, deciso per la legittimità dell'eccezione di decadenza sollevata dal SI solo in appello, nella vigenza del vecchio rito, senza tenere conto delle altre risultanze probatorie. Aggiunge la ricorrente che il SI, di fronte alla domanda riconvenzionale proposta dalla AR in primo grado, nulla aveva eccepito in merito alla intervenuta decadenza, anzi, come si è già detto, si era offerto nuovamente di eliminare i difetti riscontrati;
che la sentenza impugnata non ha valutato le dichiarazioni rese in precedenza dal SI, che implicavano la rinuncia della facoltà a far valere la decadenza del diritto di garanzia. Il motivo è infondato e potrebbe essere dichiarato assorbito dal primo motivo, vertendo anche esso su una valutazione di fatto delle dichiarazioni rese dal SI PP, oggetto del primo motivo. In ogni caso va preliminarmente osservato che ricorrente dichiara di non voler la stessa il principio della proponibilità censurare dell'eccezione in appello e quindi l'oggetto profilo di dell'impugnazione non è un illegittimità. Come vizio di motivazione la censura è inammissibile, perché non evidenzia alcuna contraddizione della motivazione, ma muove una censura di merito per non avere il tribunale apprezzato la condotta del convenuto come implicita rinunzia all'eccezione. Si tratta, inoltre, di una censura sull'interpretazione delle risultanze processuali, con contrapposizione di altra valutazione ritenuta e la censura è anche infondata,preferibile; perché, per giurisprudenza costante, la rinuncia implicita ad un diritto può ravvisarsi solo in un comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi di quel diritto e, quindi, non può ravvisarsi tutte le volte che, come nella 1097/29.11 specie, il mancato esercizio del diritto trova 456T 20.91 spiegazione e giustificazione in scelte processuali КОП. 160,10 la possibilità di difendersi nel merito -, " che farenon sono incompatibili con la volontà di ( ricorso anche successivo all'eccezione processuale, sollevandola in appello, come ha fatto il SI. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in £. 1642500 (€848,00), 185,00) di cui £. 1.500.000/per onorario di avvocato. ATE лепти WTR Così deciso in Roma il 2.10.2001. He lounglivre est. M Julia Rosoveis IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 GIU. 2002 Roma 10 IL CANCELLIERE C1