Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Per il disposto degli artt. 1033 e 1037 cod. civ. la domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio delle acque derivate da una conduttura municipale attraverso il fondo contiguo postula il diritto di utilizzare le acque medesime in base ad un titolo già esistente o in fase di certa formazione. Tale accertamento dovendosi compiersi con efficacia di giudicato nei rapporti con l'ente proprietario delle acque comporta la riconducibilità della domanda anzidetta nell'art. 140, primo comma, let. C R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulla devoluzione al giudice specializzato delle controversie relative alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, quando i corrispondenti diritti non siano pacifici, ma siano oggetto del dibattito, in guisa che la lite non resti nell'ambito di controversia fra privati sulle sole modalità di esercizio di quelle posizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia President
" Ugo Vitrone Consiglier
" IA Gabriella Luccioli "
" Mario Rosario Morelli "
" Giulio Graziadei rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
avanzata d'ufficio dal Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia, con ordinanza dell'11 giugno/6 ottobre 1997, in relazione alla controversia promossa da IA, CE, NN, AL e PP CA, ed inoltre da RE OS;
nei confronti di
CE LI ed Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sicilia;
sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Massimo Fedeli, il quale ha chiesto declaratoria della competenza del Tribunale di Palermo.
La Corte, considerato:
- che IA, CE, NN, AL e PP CA, nonché RE OS, in qualità di comproprietari di un terreno in Comune di Misilmeri, nel 1984 hanno citato davanti al Tribunale di Palermo CE LI, proprietaria di un fondo confinante, chiedendo, fra l'altro, che venissero accertate, o comunque coattivamente costituite su detto fondo limitrofo servitù di acquedotto e servitù di passaggio per il prelievo a scopo d'irrigazione di acqua erogata da una conduttura municipale;
- che gli istanti, a sostegno di tali richieste, hanno dedotto di avvalersi dell'impianto comunale da oltre venti anni, mediante attraversamento della proprietà della convenuta anche con opere visibili, ed hanno denunciato l'abusivo comportamento della convenuta stessa, la quale aveva impedito l'accesso a quella conduttura con l'apposizione di una chiusa e con lo sbarramento di un viottolo di transito;
- che la LI ha contestato le pretese avversarie, sostenendo in via pregiudiziale la competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia in ragione della necessità di statuire sul diritto delle parti attrici di attingere alla suddetta conduttura;
- che il Tribunale di Palermo, con sentenza del 22 dicembre 1989/4 giugno 1990, aderendo all'indicata eccezione, ha declinato la propria competenza con riguardo alle domande che esigevano l'accertamento di detto diritto (sospendendo il processo inerente alle altre istanze);
- che il Tribunale regionale per le acque pubbliche della Sicilia, dinanzi al quale il procedimento è stato riassunto nel 1994 con citazione poi notificata anche all'Assessorato per i lavori pubblici della Regione Sicilia, con ordinanza dell'11 giugno/6 ottobre 1997 ha sollevato conflitto, al sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., ritenendosi a sua volta incompetente, sul rilievo che la contesa riguardava soltanto rapporti fra privati in ordine al godimento di acque pubbliche e non implicava la definizione di causa pregiudiziale circa la sussistenza ed il contenuto di diritti di derivazione di acque pubbliche nei confronti della Pubblica amministrazione;
- che il Procuratore generale ha condiviso la tesi del Tribunale richiedente;
- che la domanda diretta alla costituzione coattiva di servitù di passaggio e di acquedotto, per poter accedere al fondo del vicino ed eseguire e mantenere in esso le opere idrauliche occorrenti al fine di attingere ad un corso d'acqua, postula, ai sensi degli artt. 1033 e 1037 cod. civ., il diritto di utilizzare le acque medesime, sulla scorta di un titolo già esistente (v. Cass. n. 1477 del 13 luglio 1965) o quantomeno in fase di certa formazione per l'assenza di ogni ragionevole previsione di ostacoli al riguardo (v. Cass. n. 5595 del 20 dicembre 1977);
- che la sussistenza di detto diritto, costituendo condizione dell'azione e presupposto per l'accoglimento della domanda, deve essere riscontrata dal giudice adito con pronuncia idonea ad assumere autorità sostanziale di giudicato nel rapporto con il proprietario delle acque;
- che la natura pubblica del corso d'acqua implica quindi la riconducibilità della suddetta domanda nell'art. 140 primo comma lett. e) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, sulla devoluzione al giudice specializzato delle controversie relative alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, quando i corrispondenti diritti non siano pacifici, ma siano oggetto (od anche oggetto) del dibattito, di modo che la lite non resti nell'ambito di controversia fra privati sulle sole modalità di esercizio di quelle posizioni (v. Cass. n. 8291 dell'11 ottobre 1994);
- che le CA ed il OS, con la citazione introduttiva dinanzi al Tribunale di Palermo, hanno dato atto della natura pubblica delle acque fluentì nel canale municipale, non hanno asserito la loro qualità di concessionari (essendo da anni scaduta un'autorizzazione provvisoria), e nemmeno hanno addotto un'aspettativa d'imminente concessione, ma hanno sostenuto il diritto di avvalersi delle acque medesime per effetto di godimento ultraventennale, e poi, riassumendo la causa dinanzi al Tribunale regionale, hanno riproposto la tesi anche nel riguardi del menzionato Assessorato;
- che, pertanto, le statuizioni reclamate dalle parti attrici non possono prescindere da una decisione, anche nel rapporto con l'Amministrazione, circa la spettanza agli istanti del diritto di attingere a quel corso d'acqua, quale necessario antecedente per l'affermazione dell'assoggettamento del fondo della LI al transito ed alle opere all'uopo occorrenti;
- che, in conclusione, deve essere affermata la competenza del Tribunale regionale, in applicazione del citato art. 140;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva delle parti;
P.Q.M.
- dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999