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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2023, n. 19869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19869 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24544 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da: S. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tonio Di Iacovo e Gabriele Consiglio per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Castro Pretorio, n. 122, presso lo studio del primo difensore;
Oggetto: iva – compensazione – limite – art. 17, d.lgs. 241/1997 - Civile Sent. Sez. 5 Num. 19869 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 12/07/2023 2
- Ricorrente -
contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1773/27/2016, depositata in data 29 marzo 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per la società l’Avv. Tonio Di Iacovo e per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello Stato Giovanna Galluzzo. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società S. Italia s.p.a. una cartella di pagamento, successiva alla comunicazione di irregolarità, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione Iva 2011 per l’anno di imposta 2010, con la quale era stata contestata l’esposizione in dichiarazione di un credito iva di importo superiore a quello spettante;
avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate limitatamente alla sanzione, in particolare ha ritenuto che: nel caso in cui l’amministrazione finanziaria proceda, su istanza di parte, alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui il contribuente ha proceduto 3 all’utilizzazione in compensazione di un credito, deriva l’imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato;
nel caso di specie, a seguito della correzione del codice tributo, originariamente indicato come relativo al 2008 e successivamente corretto per il 2009, la compensazione iva era stata imputata al plafond relativo all’anno 2009, ma relativamente a quest’anno la società non avrebbe potuto procedere alla compensazione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 241/1997, la compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiore all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a quello espressamente previsto dalla suddetta previsione normativa, può essere effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere reso una motivazione apparente. Evidenzia parte ricorrente che la pronuncia censurata non ha specificato per quale ragione la circostanza che nel 2009 la società contribuente non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale sia in grado di sorreggere la 4 decisione relativa alla dichiarazione iva mod. 2011 per il diverso anno di imposta 2010. Il motivo è fondato. Dalla sentenza censurata si evince che la cartella di pagamento impugnata derivava da un controllo automatizzato della dichiarazione iva 2011 per l’anno di imposta 2010 conseguente ad una comunicazione di irregolarità nella quale era stato contestato l’esposizione di un credito d’imposta superiore a quello spettante, sicchè si era ripreso a tassazione l’importo di euro 512.978,00, oltre interessi e sanzioni. Rispetto a tale prospettazione dell’amministrazione finanziaria la sentenza censurata dà atto della diversa ricostruzione fattuale compiuta dalla società, in particolare del fatto che: la società aveva sostenuto, a fondamento della illegittimità della pretesa, che la stessa era conseguenza di errori commessi nella compilazione della dichiarazione iva nella parte in cui, nel campo relativo all’utilizzo in compensazione del credito iva relativo all’anno 2009, aveva esposto l’importo di euro 515.274,00 piuttosto che quello di euro 1.028.252,00. L’errore era derivato dalla circostanza che era stato erroneamente indicato dalla contribuente, nei modelli F24, il codice tributo 6099 per una diversa annualità e, successivamente, a seguito della correzione da parte dell’ufficio per l’anno di imposta 2009, il suddetto errore era stato spostato in avanti per l’anno di imposta 2010. Il suddetto errore, peraltro, secondo la tesi difensiva della contribuente, era derivato dal fatto che l’ufficio territoriale aveva corretto il codice tributo per l’annualità precedente, sostituendo il periodo 2008 con il 2009. Il giudice del gravame ha risolto la questione ponendo attenzione sul fatto che, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 241/1997, la compensazione del credito iva per importi superiori a euro 5.000,00 può essere 5 effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ha provveduto alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui si è proceduto all’utilizzo in compensazione del credito, ne deve farsi conseguire l’imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato. Ha quindi accertato quali compensazioni la contribuente aveva effettuato nel corso dell’anno 2009 e 2010 e quale codice era stato utilizzato, ed è quindi pervenuto alla considerazione finale che la compensazione iva era stata inizialmente imputata al plafond dell’anno 2008 e, a seguito della correzione del codice tributo, era stata imputata all’anno 2009, ed ha precisato, a tal proposito, che nell’anno 2009 la società non poteva compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale, crediti iva di importo superiore a euro 5.000,00. Come è dato a vedere, la statuizione in esame si fonda unicamente sulla circostanza che nell’anno 2009 la società non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione. Si tratta di un profilo non aderente alla questione prospettata e sulla quale il giudice del gravame era stato chiamato a decidere e che aveva riguardo, invece, alla legittimità della cartella di pagamento relativa alla dichiarazione iva 2011 per l’anno di imposta 2010. Il riferimento al cambio del codice ed alla circostanza che nel diverso ed antecedente anno 2009 la società non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale non può tradursi in termini di necessaria conseguenzialità con l’anno di imposta oggetto di recupero, sicchè la pronuncia censurata si risolve in una motivazione meramente apparente, non avendo illustrato la ragione per cui doveva porsi in stretta relazione con la non compensabilità del credito per l’anno 2009 anche con riferimento alla dichiarazione iva 2011. 6 Né può ragionarsi in termini di mero lapsus calami, come invece sostenuto dalla controricorrente, circa il riferimento compiuto dal giudice del gravame all’anno di imposta 2009 piuttosto a quello del 2010, essendo invece chiaro il riferimento alla suddetta annualità e non risultando in alcun modo chiarito in sentenza se ed in che misura la modifica del codice tributo abbia avuto effetti a cascata anche relativamente all’anno 2010, profilo sul quale non risulta compiuto alcuno specifico accertamento, nonostante la rilevanza della questione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 17, d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 13, d.lgs. n. 471/1997; del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 10, legge n. 212/2000; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112, cod. proc. civ.; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 5 e 6, d.lgs. n. 472/1997. In conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. 7 Così deciso in Roma, addì 24 gennaio 2023.
Oggetto: iva – compensazione – limite – art. 17, d.lgs. 241/1997 - Civile Sent. Sez. 5 Num. 19869 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 12/07/2023 2
- Ricorrente -
contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- Controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1773/27/2016, depositata in data 29 marzo 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per la società l’Avv. Tonio Di Iacovo e per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello Stato Giovanna Galluzzo. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società S. Italia s.p.a. una cartella di pagamento, successiva alla comunicazione di irregolarità, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione Iva 2011 per l’anno di imposta 2010, con la quale era stata contestata l’esposizione in dichiarazione di un credito iva di importo superiore a quello spettante;
avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate limitatamente alla sanzione, in particolare ha ritenuto che: nel caso in cui l’amministrazione finanziaria proceda, su istanza di parte, alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui il contribuente ha proceduto 3 all’utilizzazione in compensazione di un credito, deriva l’imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato;
nel caso di specie, a seguito della correzione del codice tributo, originariamente indicato come relativo al 2008 e successivamente corretto per il 2009, la compensazione iva era stata imputata al plafond relativo all’anno 2009, ma relativamente a quest’anno la società non avrebbe potuto procedere alla compensazione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 241/1997, la compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiore all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a quello espressamente previsto dalla suddetta previsione normativa, può essere effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., per avere reso una motivazione apparente. Evidenzia parte ricorrente che la pronuncia censurata non ha specificato per quale ragione la circostanza che nel 2009 la società contribuente non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale sia in grado di sorreggere la 4 decisione relativa alla dichiarazione iva mod. 2011 per il diverso anno di imposta 2010. Il motivo è fondato. Dalla sentenza censurata si evince che la cartella di pagamento impugnata derivava da un controllo automatizzato della dichiarazione iva 2011 per l’anno di imposta 2010 conseguente ad una comunicazione di irregolarità nella quale era stato contestato l’esposizione di un credito d’imposta superiore a quello spettante, sicchè si era ripreso a tassazione l’importo di euro 512.978,00, oltre interessi e sanzioni. Rispetto a tale prospettazione dell’amministrazione finanziaria la sentenza censurata dà atto della diversa ricostruzione fattuale compiuta dalla società, in particolare del fatto che: la società aveva sostenuto, a fondamento della illegittimità della pretesa, che la stessa era conseguenza di errori commessi nella compilazione della dichiarazione iva nella parte in cui, nel campo relativo all’utilizzo in compensazione del credito iva relativo all’anno 2009, aveva esposto l’importo di euro 515.274,00 piuttosto che quello di euro 1.028.252,00. L’errore era derivato dalla circostanza che era stato erroneamente indicato dalla contribuente, nei modelli F24, il codice tributo 6099 per una diversa annualità e, successivamente, a seguito della correzione da parte dell’ufficio per l’anno di imposta 2009, il suddetto errore era stato spostato in avanti per l’anno di imposta 2010. Il suddetto errore, peraltro, secondo la tesi difensiva della contribuente, era derivato dal fatto che l’ufficio territoriale aveva corretto il codice tributo per l’annualità precedente, sostituendo il periodo 2008 con il 2009. Il giudice del gravame ha risolto la questione ponendo attenzione sul fatto che, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 241/1997, la compensazione del credito iva per importi superiori a euro 5.000,00 può essere 5 effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ha provveduto alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui si è proceduto all’utilizzo in compensazione del credito, ne deve farsi conseguire l’imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato. Ha quindi accertato quali compensazioni la contribuente aveva effettuato nel corso dell’anno 2009 e 2010 e quale codice era stato utilizzato, ed è quindi pervenuto alla considerazione finale che la compensazione iva era stata inizialmente imputata al plafond dell’anno 2008 e, a seguito della correzione del codice tributo, era stata imputata all’anno 2009, ed ha precisato, a tal proposito, che nell’anno 2009 la società non poteva compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale, crediti iva di importo superiore a euro 5.000,00. Come è dato a vedere, la statuizione in esame si fonda unicamente sulla circostanza che nell’anno 2009 la società non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione. Si tratta di un profilo non aderente alla questione prospettata e sulla quale il giudice del gravame era stato chiamato a decidere e che aveva riguardo, invece, alla legittimità della cartella di pagamento relativa alla dichiarazione iva 2011 per l’anno di imposta 2010. Il riferimento al cambio del codice ed alla circostanza che nel diverso ed antecedente anno 2009 la società non avrebbe potuto compensare prima della presentazione della dichiarazione annuale non può tradursi in termini di necessaria conseguenzialità con l’anno di imposta oggetto di recupero, sicchè la pronuncia censurata si risolve in una motivazione meramente apparente, non avendo illustrato la ragione per cui doveva porsi in stretta relazione con la non compensabilità del credito per l’anno 2009 anche con riferimento alla dichiarazione iva 2011. 6 Né può ragionarsi in termini di mero lapsus calami, come invece sostenuto dalla controricorrente, circa il riferimento compiuto dal giudice del gravame all’anno di imposta 2009 piuttosto a quello del 2010, essendo invece chiaro il riferimento alla suddetta annualità e non risultando in alcun modo chiarito in sentenza se ed in che misura la modifica del codice tributo abbia avuto effetti a cascata anche relativamente all’anno 2010, profilo sul quale non risulta compiuto alcuno specifico accertamento, nonostante la rilevanza della questione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 17, d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 13, d.lgs. n. 471/1997; del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 10, legge n. 212/2000; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112, cod. proc. civ.; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 5 e 6, d.lgs. n. 472/1997. In conclusione, è fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. 7 Così deciso in Roma, addì 24 gennaio 2023.