Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA COR 0 4 849/0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 8381/98Presidente Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere- Cron. 10330 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud.16/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RM AR RI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato POMENTI ANNA AR, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 232/96 del Tribunale di LATINA, depositata il 30/04/97; R.G.N. 6089/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 142 udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso tempestivamente notificato AR TT NI proponeva Con appello avverso la sentenza del PR di Latina del 14 gennaio 1994,che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento di invalidità, già rivolta all'INPS in sede amministrativa e disattesa da quest'ultimo. Rinnovatasi la consulenza medico-legale, con sentenza depositata il 30 aprile 1997 l'adito Tribunale di Latina, sulla base della stessa, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la NI con un unico motivo. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione, la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c., lamenta che il Tribunale di Latina, nel motivare la sentenza, non avrebbe tenuto conto della relazione del consulente di parte, con la quale veniva evidenziata la carenza della consulenza di ufficio espletata in primo grado circa le lamentate “vertigini”, con conseguenti cadute e gli altrettanti lamentati “acufeni”. In particolare, in CTU nominato in sede di appello non faceva eseguire nuovi accertamenti, “necessari quanto meno per verificare se le critiche mosse alla c.t.u. di primo grado erano fondate o meno”, pervenendo a conclusioni contrastanti con quanto ricavantesi dalle consulenze di O.R.L. e di Angiologia nonché dalla cartella clinica del 24 gennaio 1994 e dai certificati medici. Il motivo è infondato.motivo Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. 1 Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita' non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma perche' cio' possa verificarsi e' necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia' di semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Nella specie, il Tribunale, dopo aver chiarito che, sulla base della consulenzaNella espletata in primo grado, il PR aveva correttamente rigettato la domanda di riconoscimento di invalidità, essendo le infermità riscontrate inidonee a ridurre la capacità di lavoro nella misura di legge, ha tenuto ad evidenziare che la generica doglianza dell'appellante, su di una affermata, ma non provata erronea valutazione del primo Giudice, era del tutto infondata;
ciò perché i rinnovati accertamenti, disposti dal consulente tecnico, nominato in secondo grado, avevano ribadito che, anche cumulativamente valutate, le modeste infermità di cui la NI era portatrice, non determinavano la riduzione della sua capacità di lavoro nella misura richiesta dalla legge per l'accoglimento della richiesta prestazione di invalidità. 2 Nel condividere le conclusioni del C.T.U., il Giudice a quo ha, in primo luogo, riportato i risultati della indagine peritale, consistenti in "esiti dolorosi di ernie discali del tratto lombo-sacrale, trattate chirurgicamente, malattia artrosica, ectasie venose non complicate agli arti inferiori, sindrome vertiginosa”. Ha, poi, evidenziato -sempre secondo le convincenti osservazioni del consulente- che, in esito alla patologia vertebrale lombare, residuava una lieve limitazione funzionale, con minima alterazione dei riflessi osteotendinei;
che la malattia artrosica non determinava limitazioni della funzione ed era da considerare, data l'entità, un fisiologico invecchiamento articolare;
che, in ordine alla sindrome vertiginosa, menzionata nelle note mediche allegate all'atto di appello, dalle consulenze specialistiche (neurologica, oculistica, cardiologica e fisiatrica) e dagli svariati accertamenti strumentali (elettrocardiografico, elettroencefalografico ed esame del fondo dell'occhio), effettuati, in seguito al ricovero della NI nel 1994 nella Divisione di Otorinolaringoiatra del Presidio Ospedaliero di Latina, non emergevano alterazioni degne di nota;
che, dall'esame audiometrico e vestibolare era emersa una ipoacusia destra ed una sindrome vestibolare periferica, ma che dall'esame obiettivo era risultato: "stazione eretta possibile anche ad occhi chiusi, andatura nella norma”. Da quanto esposto emerge che alcuna omissione vi è stata nella consulenza disposta in secondo grado e, conseguentemente, del Tribunale, essendo state prese in specifica considerazione tutte le malattie lamentate dalla ricorrente, le quali sono state valutate singolarmente e nel loro complesso, di modo che le censure avanzate in ricorso assumono il significato di una divergenza della valutazione operata dal consulente e quella della parte, non suscettibili di sindacato in questa sede. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Roma, 16 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente ressy luglichen füault Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2 APR 2001 IL CANCELLIERE A 0 S 1 3 S I 3 . A 5 D T T , R , . O A A A N ' L T L L L S P O 3 E O S P 7 - P I D 8 N I M - I S G 1 N O A 1 E D A S E D E I G T E A , G N O E O E S T R L E T T I S I P A I G L D E L R E O D 4 j