Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Nella ipotesi di annullamento per vizi formali di un'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, rispetto all'adozione del nuovo provvedimento "de libertate" non sussiste per il giudice delle indagini preliminari che ha emesso il provvedimento annullato alcuna delle incompatibilità previste dall'art.34 cod.proc.pen. (così come risultante dalle plurime decisioni assunte dalla Corte costituzionale). Ne consegue che per l'ordinanza cautelare emessa nuovamente dal giudice delle indagini preliminari non può ravvisarsi alcuna delle ipotesi di nullità disciplinate dagli art.178 e 179 cod.proc.pen., mentre può sussistere motivo di ricusazione del giudice, che deve essere fatto valere nei termini e nelle forme previsti dall'art.38 cod.proc.pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24810 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI VA " N. 2693
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO VA " N. 049746/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IN VA N. IL 29/10/1958
avverso ORDINANZA del 30/10/2000 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 30/10/2000 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza 2/10/2000 del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D'NO OV, sottoposto a indagini per il delitto di omicidio volontario di TI LU e per i delitti di detenzione e porto illegali di armi.
In motivazione il Tribunale - dopo aver rilevato che la precedente misura cautelare applicata per lo stesso fatto nei confronti del D'NO era stata annullata in sede di riesame per ragioni formali, sicché era possibile l'emissione di una nuova ordinanza basata sugli stessi indizi - riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, costituiti dalla chiamata di correo del collaborante HE NI, il quale aveva riferito di aver commesso materialmente l'omicidio insieme all'indagato. Tale chiamata, ritenuta intrinsecamente attendibile, aveva trovato riscontro nella chiamata di correo formulata dall'altro collaborante D'NO FI, il quale aveva riferito di essere stato il mandante dell'omicidio e di aver affidato l'incarico al cugino D'NO OV.
Quanto alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati e alla adeguatezza della misura, il Tribunale osservava che la pericolosità dell'indagato doveva ritenersi tuttora sussistente, tenuto conto del contesto delinquenziale in cui si svolsero i fatti e delle gravi modalità esecutive, tanto che misura adeguata a fronteggiare tale elevata pericolosità non poteva che essere quella della custodia in carcere.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione in relazione agli artt. 34 e 273 c.p.p.. In primo luogo il difensore ha rilevato che, poiché l'ordinanza applicativa era stata emessa dallo stesso G.I.P. che aveva emesso la prima ordinanza annullata, il Tribunale doveva prendere atto della incompatibilità del G.I.P., tenuto conto che lo stesso si era già pronunciato nello stesso procedimento ai fini dell'adozione della misura cautelare. In secondo luogo il difensore ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di valutare l'attendibilità intrinseca del collaborante HE, tanto più necessaria nel caso di specie, tenuto conto che nell'interrogatorio l'indagato aveva spiegato che il HE lo aveva accusato per motivi di astio e rancore nei confronti suoi e della sua famiglia.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo - a parte la considerazione che l'ipotesi in esame non rientra nei casi di incompatibilità previsti dall'art.34 c.p.p. e che la Corte Costituzionale, pur con le numerose sentenze pronunciate in "subiecta materia", non ha mai ravvisato una incompatibilità del G.I.P. in questioni analoghe - va rilevato che, comunque, l'incompatibilità non configura un difetto di capacità generica del giudice medesimo, ma solo il difetto di condizioni specifiche all'esercizio della funzione giudicante, di guisa che, anche se incompatibile, lo stesso giudice conserva la capacità di organo giudiziario legalmente investito della potestà di decidere. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti di capacità, l'incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce soltanto un motivo di ricusazione dello stesso giudice da far valere con la prescritta procedura prevista dagli artt. 37 e segg. c.p.p. (Cass. sez 1^, sent. 3918/95, rv. n. 201866). Pertanto, poiché nel caso in esame dal testo dell'ordinanza impugnata e dai motivi di ricorso non risulta che l'istanza di ricusazione fosse stata presentata, la dedotta questione di nullità è del tutto infondata, atteso che l'incompatibilità del G.I.P. poteva essere fatta valere solo mediante la tempestiva presentazione della istanza di ricusazione nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 38 c.p.p.. Quanto al secondo motivo va rilevato che è consolidato orientamento di questa Corte che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Alla luce di tale orientamento la chiamata in correità - se precisa, coerente e circostanziata - ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa (Cass. Sez. Un.21-4-1995, ric. Costantino). Non vi è dubbio che in questa fase del procedimento il riscontro esterno può essere di varia natura - e quindi anche di natura logica - purché sia idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del chiamante.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha esaminato dettagliatamente tutti gli indizi indicati dall'accusa, apprezzandone la loro rilevanza prima singolarmente e poi in un contesto unitario, tanto da poter desumere l'esistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato. In particolare il Tribunale ha adeguatamente valorizzato la chiamata di correo del HE, ritenendolo da un lato intrinsecamente attendibile ed escludendo dall'altro motivi di odio e rancore del collaborante sulla base di considerazioni logiche non suscettibili di censura in questa sede. D'altra parte tale chiamata di correo ha trovato puntuale riscontro nella dichiarazione convergente ed autonoma del collaborante D'NO FI, mandante dell'omicidio. Ne consegue che - poiché il quadro indiziario descritto dai giudici di merito è ancorato ad una pluralità di elementi specifici risultanti dagli atti idonei per la loro rilevanza a legittimare il convincimento circa la qualificata probabilità di attribuzione dei reati per i quali si procede all'indagato - l'ordinanza impugnata non merita alcuna censura.
Pertanto, poiché il giudizio espresso dal Tribunale anche in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura è immune da vizi logico-giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127 - 606 - 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001