Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24810
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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Nella ipotesi di annullamento per vizi formali di un'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, rispetto all'adozione del nuovo provvedimento "de libertate" non sussiste per il giudice delle indagini preliminari che ha emesso il provvedimento annullato alcuna delle incompatibilità previste dall'art.34 cod.proc.pen. (così come risultante dalle plurime decisioni assunte dalla Corte costituzionale). Ne consegue che per l'ordinanza cautelare emessa nuovamente dal giudice delle indagini preliminari non può ravvisarsi alcuna delle ipotesi di nullità disciplinate dagli art.178 e 179 cod.proc.pen., mentre può sussistere motivo di ricusazione del giudice, che deve essere fatto valere nei termini e nelle forme previsti dall'art.38 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2001, n. 24810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24810
    Data del deposito : 10 aprile 2001

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