Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 16002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16002 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
3 0 02 Aula B' 0 ICA ITALIANA 6 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SU】 EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 17408/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Cron. 32641 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud. 08/04/03 ........ GIACALONE ConsigliereDott. Giovanni ----- ha pronunciato la seguente S ENTENZA | sul ricorso proposto da: DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, ..... presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro www. DONADIO MARIO;
- intimato avverso la sentenza n. 955/00 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 26/06/00 R.G.N. 2627/95; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2076 udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Grazia -1- CATALDI;
udito il P.M Generale Dott | l'accogliemnto . in persona del Sostituto Procuratore . Giovanni D'ANGELO che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Castrovillari accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno dal sig. AR NA, che aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento revocatagli con decorrenza dal 18 novembre 1993 a seguito di visita di revisione, condannando l'Amministrazione al pagamento dei relativi ratei di indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Avverso la decisione di primo grado il Ministero dell'Interno proponeva appello al Tribunale di Catanzaro che lo rigettava confermando la sentenza del Pretore sia sul punto del riconoscimento del diritto dell'appellato al beneficio richiesto, sia in relazione al disposto cumulo di interessi e rivalutazione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell'Interno propone ricorso formulandolo in un unico motivo LI L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 16, 6° comma, L.412/91, con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c., il Ministero ricorrente deduce che, in base alla norma citata, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione alle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuizione di valore del suo credito. Il ricorso è fondato. Il credito del ricorrente riguarda ratei di indennità di accompagnamento maturati successivamente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412 che all'art. 16, modificando la disciplina dettata dall'art.442 c.p.c.( nella 1 lettura derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993), ha stabilito che la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto se il relativo importo supera quello degli interessi legali escludendo, quindi il cumulo della rivalutazione con gli interessi. Sebbene la disposizione faccia riferimento alla materia previdenziale, l'obbligo di adottare un'interpretazione adeguatrice della norma al precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza induce a comprendere nell'area di applicazione della nuova disciplina anche i crediti di natura assistenziale ( C. Cost. n. 196 del 1993; v. anche, tra le tante, Cass. 17 marzo 1994; n.2555; 21 gennaio 1995 n.680). Di conseguenza, sui ratei di indennità di accompagnamento maturati DI dall'invalido nel periodo successivo al novembre 1993, non vanno calcolati cumulativamente interessi e svalutazione ma solo il maggior importo tra interessi o svalutazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. Le spese del primo e secondo grado del giudizio vengono poste a carico del Ministero dell'Interno e liquidate nella misura indicata nelle rispettive sentenze. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere a AR NA, sui ratei di indennità di accompagnamento da quest'ultimo maturati successivamente al novembre 1993 sino al ripristino del pagamento dell'indennità stessa, il maggior importo tra interessi e svalutazione. Le spese del giudizio di primo e secondo grado vengono poste a carico del Ministero dell'Interno e liquidate nella misura indicata nelle precedenti fasi del processo. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 8 aprile 2003 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE tuznocicheli US Catald ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 24 OTT. 2003 YL CANCELLIERE ཀྭ