Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0061886 IN NOME DEL ROROOLGITALIANO0812 2 /0 2 REPUBBLICA di registro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 19794/1998 Cron. 22357 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep.Dott. Enrico Papa Consigliere Ud. 20.02.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Spagna Musso Consigliere Dott. Bruno Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CAMPIONE CIVILE N 61886 sul ricorso proposto: dall'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, con il patro- cinio dell'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro i signori NN DI e DR LO, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al controricorso, dall'avvocato Giuseppe Tan- sini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Tommaso Arachi, in Roma, Via Monserrato 34;
- controricorrenti -
ли 12.3 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia 15 maggio 1998, n. 109/01/98, depositata il 28 maggio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 20 febbraio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 6 novembre 1998 l'Amministrazione finanziaria dello Stato notifica ai signori VA ER e ND RI un ricorso per la cassa- zione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia 15 maggio 1998, n. 109/01/98, depositata il 28 maggio 1998, che ha ri- gettato l'appello dell'Ufficio del registro di Milano contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano 5 febbraio 1992, n. 23/9/92, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione n. 416 in tema di imposta di registro.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 25 febbraio 1983, in seguito alla vendita all'asta del 24 dicembre 1982, viene adottato il decreto di trasferimento ai signori VA ER e An- drea RI di un immobile sito in Peschiera Borromeo;
il 1° marzo 1983 viene registrato al n. 17309 il decreto di trasferimento dell'immobile; - successivamente l'Ufficio del registro di Milano notifica ai signori ER e RI un avviso di liquidazione revocando il beneficio previsto dall'art.
1.6 legge 22 aprile 1982, n. 168, in quanto: 1) manca la contestuale dichiarazio- ne dell'acquirente, prevista dalla legge a pena di decadenza, nell'atto regi- M 2 strato, di non possedere altro fabbricato;
2) manca la dichiarazione dell'ac- quirente di non aver usufruito in precedenza delle medesime agevolazioni;
3) l'acquisto è avvenuto nel Comune di Peschiera Borromeo, che è diverso da quello di residenza (Milano); - i signori VA ER e ND RI presentano due distinti ricorsi di eguale contenuto alla Commissione tributaria di primo grado di Milano, che con sentenza 5 febbraio 1992, n. 23/9/92, riuniti i ricorsi, li accoglie, perché la documentazione prodotta è idonea e sufficiente per dimostrare la legitti- mità delle agevolazioni concesse dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, e dispo- ne conseguentemente l'annullamento degli avvisi di liquidazione;
-l'Ufficio propone appello contro la sentenza di primo grado, che è rigetta- to dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia 15 maggio 1998, n. 109/01/98, è così motivata: - lo stesso Ufficio afferma di essersi accorto, a distanza di oltre quattro anni dalla data di registrazione del decreto di trasferimento, avvenuta il 1° marzo 1983, della mancanza del rilascio, da parte dell'acquirente, della contestuale dichiarazione di non possedere altro fabbricato e di non aver fruito, in pre- cedenza, delle medesime agevolazioni;
ma, a parte il fatto che la pretesa contestualità delle dichiarazioni in questione non venne fatta valere al mo- mento della registrazione dell'atto da parte dell'Ufficio tributario, che, cer- tamente più dei contribuenti interessati era consapevole dei requisiti e delle formalità occorrenti per fruire dei benefici della legge 22 aprile 1982, n. 168, i contribuenti hanno, comunque, dimostrato di essere in possesso dei M 3 requisiti medesimi sin dalla data di registrazione dell'atto di acquisizione dell'immobile; - inoltre, come si rileva dalla documentazione prodotta, lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione dei ricorrenti, ancorché residenti prima in un Comune diverso, come emerge dalla dichiarazione resa allo stesso Ufficio appellante il 27 dicembre 1982 e in conformità a quanto si è effettivamente verificato dopo l'acquisto (vedasi certificato rilasciato dal Comune di Pe- schiera Borromeo, attestante che i contribuenti in oggetto sono residenti in quel Comune dal 9 settembre 1983); - ne consegue che i contribuenti interessati, avendo fornito la prova di esse- re in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, sin dalla data di registrazione del decreto di trasferimento del Tribunale di Mi- lano, come, peraltro, è stato riconosciuto dai primi giudici, hanno il pieno diritto di usufruire delle concesse agevolazioni tributarie previste dalla legge predetta.
2.1. Il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato è sostenuto con un solo, articolato motivo di impugnazione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto e che sia annullata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, an- che in ordine alle spese giudiziali.
3.1. I signori VA ER e ND RI resistono con
contro
- ricorso, che è notificato il 16 dicembre 1998 all'Amministrazione finanzia- ria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato. ли 4 3.2. I controricorrenti concludono chiedendo che il ricorso sia di- chiarato inammissibile e, comunque, infondato, e che sia confermata la sen- tenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spe- se.
3.3. I controricorrenti presentano anche una memoria. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico, articolato motivo di impugnazione l'Amministra- zione ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge 22 aprile 1982, n. 168 e della legge 5 aprile 1985, n. 118, l'omessa, insufficien- te contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360.1, n. 3 e n. 5, cpc.
4.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che la legge 22 aprile 1982, n. 168, prevede che l'interessato alla sua applicazione faccia specifica, contestuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti e di vo- ler usufruire delle agevolazioni. Trattandosi, nel caso di specie, di atto giu- diziario, nel quale tale dichiarazione non era presente, è consentito al contri- buente di conseguire il trattamento agevolato sulla prima casa mediante in- tegrazione dell'atto giudiziario con dichiarazione autenticata nelle firme, sti- lata ed allegata al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione. La mancanza nell'atto di trasferimento della dichiarazione del compratore di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di resi- denza osta all'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.
1.6 legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto da parte di persone fisiche di immobili da destinare ad uso di abitazione. 5 Inoltre, si precisa che nel contenzioso in questione la suddetta di- chiarazione, prodotta in atti in Commissione tributaria, non risulta presenta- ta al competente Ufficio e non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, perché è carente dei presupposti formali richiesti: non vi era dichia- razione di non possedere altri fabbricati nel Comune in cui è situato l'immo- bile, di non aver già usufruito delle medesime agevolazioni e, inoltre, le fir- me non sono autenticate. Di tutto ciò il giudicante non avrebbe tenuto affatto conto, ometten- do, comunque, nel contesto motivazionale dell'impugnata sentenza, di dare adeguata contezza dell'iter logico argomentativo seguito per ritenere che la carenza di tali formalità, aventi carattere essenziale secondo la tesi del- l'Amministrazione, viceversa poteva essere ritenuta ininfluente ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali di cui si tratta.
4.3. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è inammissibile. Specifica eccezione di inammissibilità è sollevata dal controricor- rente con riguardo alla novità, almeno sotto il profilo delle modalità delle dichiarazioni, che sono oggetto di onere da parte del contribuente che aspiri al beneficio fiscale della riduzione dell'imposta di registro. Al riguardo si deve considerare che la questione di diritto che viene proposta dal Ministero ricorrente sotto il profilo della violazione di legge consiste nel domandarsi se in un decreto di trasferimento di immobile pos- sano essere contestualmente rese dall'acquirente le dichiarazioni necessarie ex art.
1.6 L. 22 aprile 1982, n. 168, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in tema di imposta di registro e, in caso di impossibilità, quando e con quali modalità tali dichiarazioni possano essere utilmente formulate. तार 6 La stessa ricorrente ammette che, contemplando l'articolo citato solo il genere "atto di trasferimento", quando si tratti di "decreto di trasferimen- to" ci si trova di fronte ad una specie di atto giudiziario integrabile successi- vamente fino al momento della richiesta della registrazione. In tal senso, e solo in tal senso, si era espresso l'Ufficio in sede di appello. Ne deriva che sono, per un verso, inammissibili tutti i rilievi proposti nel ricorso per cassa- zione diversi dalla contestualità tra atto di trasferimento e dichiarazioni mi- ranti alle agevolazioni fiscali (autenticazione delle firme e allegazioni al provvedimento) e, per altro verso, che le ragioni relative alla contestualità attengono all'accertamento di fatti, già effettuato ragionevolmente dal giudi- ce di merito e sottratto, perciò, al sindacato di legittimità. Infatti, la Com- missione tributaria regionale ha accertato: 1) che la vendita all'asta si è svolta il 24 dicembre 1982; 2) che il 27 dicembre 1982 sono state rese all'Ufficio appellante le dichiara- zioni contestate;
3) che il 25 febbraio 1983 è stato adottato il decreto di trasferimento del- l'immobile; 4) che il 1° marzo 1983 il decreto di trasferimento è stato registrato con con- cessione del beneficio poi revocato. Dall'accertamento di questi fatti la Commissione tributaria regionale ha ricavato, con un ragionamento immune da vizi logici, che i contribuenti avevano diritto alle agevolazioni sulla prima casa. Stando così le cose, è inammissibile il ricorso per cassazione propo- sto dal Ministero delle finanze, perché esso è formulato in maniera tale da mirare ad ottenere un riesame dei fatti che il giudice di merito ha già accer- 巛 7 tati e che ha ragionevolmente valutati, come risulta dalla sufficiente e coe- rente motivazione della sentenza impugnata, di cui s'è ampiamente riferito al punto 1.3. 5. Per le ragioni illustrate il ricorso è inammissibile e l'Amministra- zione finanziaria dello Stato è conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione nella misura indica- ta nel dispositivo.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Ministero delle fi- nanze al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 1.100,00 (millecento), di cui Euro 100,00 (cento) per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002. Il Presidente trico las Il relatore ed estensore Ahloncelli DEPOSITATON CANCELLERIA -5 GIU. 2002 Oggi IL CANCAL RE C1 Innocento Battista 8