Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
In tema di tutela della qualità dell'aria, per individuare l'autore del reato di cui all'art. 24 d.p.r. 24.5.1988, n.203 è rilevante accertare non già chi sia il proprietario dell'impianto, bensì quale soggetto, avendone la disponibilità a qualsiasi titolo, ne ha iniziato la costruzione senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso dell'imputato non proprietario, essendosi accertato nel giudizio di merito che l'imputato deteneva da tempo la struttura in questione ed aveva chiesto altre autorizzazioni, nonché, dopo l'ispezione subita, quella rilevante ai fini del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/1998, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 15.05.1998
2)Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
3)Dott. ALDO RIZZO " N. 1773
4)Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 11328/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI CE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16.1.1998 della Corte di appello di Ancona Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Fatto e motivi
Il 16.1.1998 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza dell'8.5.1996 con cui il Pretore di Ancona, sez. distaccata di Osimo aveva condannato alla pena di g.40 di arresto e L.350.000 di ammenda, sostituendo la prima con la pena dell'ammenda di L.3 milioni, NI CE, perché ritenuto colpevole di aver iniziato, quale responsabile dell'omonima ditta Elettrogalvanica, la costruzione di. nuovi impianti concernenti vasche contenenti rame acido di impianto Full Panel e vasche contenenti sgrassatura alcalina di impianto Full Panel con emissione in atmosfera senza aver richiesto l'autorizzazione all'autorità competente (art.24 d.p.r. 203 del 1988). Il NI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale in quanto dalle prove acquisite risultava che l'impianto era stato ristrutturato dalla ditta EL che ne era proprietaria negli anni 1992-1993;per cui era quest'ultima che avrebbe dovuto richiedere la comunicazione nel caso in cui l'avvenuta ristrutturazione potesse esser compresa nella norma incriminatrice che punisce, invece, l'inizio di nuove costruzioni. Il ricorso è infondato.
Come hanno osservato i giudici di appello, per individuare l'autore del reato di cui all'art.24 d.p.r. 203 del 1988,non più contestato in questa sede, è rilevante accertare non già chi sia il proprietario dell'impianto, bensì quale soggetto, avendone la disponibilità a qualsiasi titolo ne ha "iniziato la costruzione" senza essere in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla norma finalizzata alla tutela della qualità dell'aria.
E tale soggetto è stato identificato dalle sentenze impugnate con motivazioni che si integrano a vicenda nel ricorrente, in base alle seguenti risultanze istruttorie: 1)lo stesso imputato, aveva ammesso di detenere l'intera struttura dal lontano 1984 ed il contratto di comodato con la EL era stato registrato soltanto dopo l'ispezione subita;
2)Questa aveva accertato che l'impianto in questione, nella disponibilità del ricorrente, era in funzione;
3)Lo stesso NI qualche mese prima aveva richiesto le prescritte autorizzazioni per le immissioni EN7,EN2,EN4; 4)Sempre il NI aveva chiesto e già ottenuto l'autorizzazione relativa all'esistente impianto di sgrassaggio;
5)Proprio il ricorrente successivamente all'ispezione aveva presentato in relazione all'impianto Full Panel, per cui è procedimento, la richiesta di autorizzazione rispetto alla quale poteva ritenersi legittimato soltanto in qualità di "costruttore". Trattasi, dunque, di un accertamento in punto di fatto condotto dai giudici di merito con motivazione esauriente anche perché fondata sulla valutazione sinergica dei sudetti elementi, e priva di contraddizioni o altri vizi logico giuridici, che perciò sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte;
cui sostanzialmente il ricorrente che più non contesta la questione dell'unicità della linea produttiva, chiede un'inammissibile riesame nel merito della pronuncia impugnata.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 15 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1998