Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza del cittadino extracomunitario all'invito a presentarsi presso la Questura per regolarizzare la propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2011, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/12/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1621
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 19840/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO OR, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza emessa in data 4.3.2011 dalla Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
udito il del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento riformava la sentenza in data 7.12.2009 del Tribunale della medesima città, che aveva assolto IO OR dal reato di cui all'art. 650 c.p., commesso l'11.2.2008, con la formula il fatto non costituisce reato, e lo condannava alla pena di un mese di arresto.
Al IO era contestato di non avere ottemperato all'invito a presentarsi presso la Questura di Trento per regolarizzare la sua posizione di soggiorno sul territorio nazionale, invito legalmente emesso dai carabinieri il 5.2.2008.
Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato perché l'invito non era stato tradotto nella sua lingua, tanto comportando il dubbio sulla comprensione da parte sua del contenuto dell'atto.
La Corte di appello rilevava invece che in realtà l'intimazione era stata tradotta anche nella lingua ufficiale del Senegal, il Francese, ed era stata firmata dall'imputato. Perveniva per tale ragione alla condanna.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Mattei Giampiero, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata della mancata denunziando:
2.1. il biglietto d'invito non integrava un provvedimento legalmente dato per le ragioni indicate dall'art. 650 c.p.; recava firme illeggibili;
recava la data di presentazione apposta in maniera non chiara;
2.2. erroneamente la Corte di appello aveva sovrapposto la nozione di lingua ufficiale con quella di lingua madre, per altro nel Senegal vi erano altre sei lingue nazionali e un'infinità di dialetti;
2.3. la pena era eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura relativa alla non riconducibilità dell'ordine in tesi violato alle categorie tassativamente elencate nell'art. 650 c.p., è fondata e assorbente.
2. Il capo d'imputazione non indica la ragione dell'intimazione (di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico, d'igiene), ma il dato testuale e il tenore stesso dell'ordine non lasciano dubbi:
l'intimazione era volta alla "regolarizzazione" del soggiorno del cittadino extracomunitario ed era finalizzata dunque all'eventuale instaurazione di una procedura espulsiva.
Ora però, l'obbligo per lo straniero di rispettare le norme interne in materia di ingresso e di soggiorno discende direttamente dalle regole fissate dal T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), che compiutamente regola altresì l'iter procedurale che, partendo dall'accertamento della violazione di dette disposizioni, si conclude con la sottoposizione dello straniero ai provvedimenti espulsivi;
sanzionando altresì, all'epoca dei fatti con la reclusione, le fattispecie di inottemperanza penalmente rilevanti. Nell'ambito di tale sistema non vi è spazio dunque per provvedimenti atipici costitutivi di obblighi particolari, produttivi di conseguenze sanzionatorie ulteriori rispetto a quelle già previste dalla sequenza legale (nello stesso senso, cfr. Sez. 1^, n. 19154 del 01/04/2009, Szucz). In conclusione, l'"invito a presentarsi" cui si riferisce il capo d'imputazione si poneva al di fuori dello schema legale della procedura espulsiva, non è giustificato da alcuna ulteriore e diversa ragione riconducibile a quelle tassativamente indicate dall'art. 650 c.p., non poteva in alcun modo considerarsi perciò istitutivo di un obbligo ulteriore, rispetto a quelli previsti e sanzionabili in base al D.Lgs. n. 286 del 1998, punibile a mente della disposizione contestata.
3. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio perché il fatto-reato contestato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2012