Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
0.1.639 /0 1 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.10087/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron.3398 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Fernando LUPI -Rel.- Ud.14/11/2000 Consigliere MAZZARELLA Consigliere Dott. Giovanni ROSELLI Consigliere Dott. Federico Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IM IO, NO MA GR, NO AR, NO MA NN, quali eredi di CO SE, elettivamente domiciliato in Roma alla via Spinoza, 24 presso lo studio dell'avv. Federica Galvan ' giusta procura a margine rappresentati e difesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avv. Antonino Crisafulli;
UFFICIO COPIE 4693 Richiesta copia studio LIRE 3000 dal Sig. IL SOLE 24 ORE CANCELLERIA 7000 dirittiper diri FEB. 2001 IL CANCELLIERE н CG408320 - ricorrenti
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a - intamata avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.244 del 12.5.1997 reg gen. n. 1127/93, e nn. 1117, 849, 51, 1114, 781, 1126, 1118, 1123 del 1994; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RA Frazzini che ha concluso per il rigetto del primo -1 motivo ed accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 maggio 1997 il Tribunale di Messina, decidendo sugli appelli riuniti proposti dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di TI RA, CO IA ZI, CO RM ed altri avverso sentenze del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli delle Ferrovie ed accoglieva in parte quelli dei lavoratori ma non -2- th anche quello proposto dal TI e dagli eredi CO. In motivazione, per quello che ancora interessa, 'riconosceva fondat un motivo proposto dal TI dagli eredi di CO SE e da altri ricorrenti e, in accoglimento di esso, accertava che ai fini del calcolo del compenso del lavoro straordinario e delle altre indennità ad esso parametrate si doveva far riferimento allo stipendio percepito dai lavoratori nella classe di appartenenza e non a quello iniziale della categoria. Accertava inoltre, in accoglimento di censura proposta dal TI ed altri, ma anche dagli eredi CO, che l'indennitànon accelleramento lavori per il 1987 andava calcolata in riferimento al compenso per lavoro straordinario di quell'anno, e non a quello dell'anno precedente. Rigettava, invece, la censura di applicazione della prescrizione, non essendo stata data in primo grado la prova di atti interruttivi immediatamente dopo l'eccezione di prescrizione e non potendo essa essere data in appello. Raffrontava, quindi, i crediti determinati dal CTU di appello con quelli della consulenza di primo grado ed -3- Ң accoglieva gli appelli di altri ricorrenti ma rigettava quelli del TI e degli eredi CO. Propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi il TI e gli eredi CO. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando il vizio di motivazione e di omessa pronuncia, il TI lamenta che il Tribunale non avrebbe accolto il capo 5 dell'appello del TI relativamente all'adeguamento dello straordinario, per il quale il Pretore aveva ritenuto, a differenza delle competenze accessorie, la sussistenza di atti interruttivi e la decorrenza del diritto dal 1980, ma lo aveva liquidato poi dal giugno 1984. La censura è inammissibile in quanto il trascrivere il capo 5 del suoTI, omettendo di appello, nonché i passi della sentenza e della consulenza dai quali desumere che la somma liquidata dal Pretore per questo capo sia riferita al periodo dal 1984 e non dal 1980, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non consente al Collegio di verificare la fondatezza della censura. -4- th Con il secondo motivo di ricorso, lamentando la contraddizione tra motivazione ed il dispositivo e la violazione delle norme che regolavano il compenso per il lavoro straordinario dei ferrovieri (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti evidenziano la contraddittorietà della motivazione della sentenza che afferma fondati i loro rilievi ai conteggi della sentenza di primo grado, ma rigetta il ricorso. Sostengono che il rigetto è dovuto al fatto che il Tribunale, raffrontando le somme dovute secondo il CTU di primo grado e liquidate dal primo giudice e quelle determinate dal CTU di appello, ha rilevato che le prime superavano le seconde, ma non ha tenuto conto che le prime comprendevano anche il compenso per lavoro straordinario, non conteggiato nelle seconde, perchè non era oggetto di appello e della relativa consulenza. La censura fondata nei limiti in cui può essere di legittimità. Esisteesaminata da questo giudice indubbiamente una contraddizione nella motivazione, ove si afferma da un canto che sono fondate le doglianze dei ricorrenti in ordine al criterio di calcolo di alcune della CTU di appello, che il indennità e la conclusioni -5- Tribunale ha condiviso e fatto proprie, che determinavano i loro crediti in misura minore a quella liquidata in primo grado, ed una insufficienza della motivazione, ove essa non spiega perché, malgrado l'adozione di un criterio più favorevole di calcolo, il credito determinato in appello sia inferiore a quello determinato in primo grado. Le evidenziate contraddizioni ed insufficienze hanno inciso su un punto decisivo della controversia e ne comportano la cassazione ex art.360 n.5 c.p.c. Non può essere oggetto di esame da parte del Collegio, cui è precluso l'esame degli atti in relazione a vizi di giudizio, se il mancato accoglimento dell'appello dei ricorrenti derivi, .: come dedotto, dal raffronto tra somme non omogenee, comprendendo le somme liquidate in primo grado una voce non compresa nella somma determinata in appello, ovvero da errori della prima o seconda consulenza, accertamento che competerà al giudice di rinvio. Il terzo motivo di ricorso, concernente il governo delle dall'accoglimento del record spese in appello, è assorbito motivo. -6- fly La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 14 novembre 2000 .: Il Consigliere est Il Presidente Femandeul. Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 5 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE 3 DCAS 0 I 3 A 1 DI CANCELLERIA S 5 D . S , T S . A O R E T N L T , A R L ' O A 3 C L O S L 7 B E E - I P 8 D S D - I I 1 S A N 1 T N G S E O E S O G P I A G D A M I E E O L , A T O D T R A I T E L R S I T L I -7- D E N G E E D S O R E