Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 0 64981 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 04 715 / 03 INVIM valutazione SEZIONE TRIBUTARIA valore inferiore al tabellare Composta dagli accertamento R.G.N. 11393/99 SACCUCCI Presidente Dott. Bruno ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Enrico CICALA Consigliere Cron. 10675 Dott. Mario Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. 1 Ud. 26/09/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente har SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPR A DI CASSAZIONE ricorrente - CAMPIONE CIVILE N. 64981 e da UFFICIO DEL REGISTRO DI IMPERIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 3349 contro * AL BE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 94/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 14/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. ر در مدت یا § 1. Svolgimento del processo L'ufficio del Registro emetteva nei confronti di AL LB e di GI AD avviso di liquidazio- ne, ai fini dell'imposta di registro e dell'i.n.v.im., senza accertare analiticamente i valori dei singoli ce- spiti oggetto di vendita per rogito notarile registra- to il 16 gennaio 1991, per il quale era stata richiesta l'applicazione dell'art.12 legge n.154/88 e 52 d. P. R. n.131 /86, in quanto alla data di stipulazione dell'at- to gl'immobili non erano ancora censiti in catasto. L'LB ricorreva alla commissione tributaria di primo grado, la quale annullava l'avviso di liquidazio- ne per carenza assoluta di motivazione. Tale decisione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza 23 2 aprile 14 maggio 1998, sulla considerazione che l'av- viso di liquidazione avrebbe dovuto esser preceduto da accertamento e che, comunque, era carente di motivazio- ne e non consentiva al contribuente un'adeguata difesa. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva. § 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 quinquies legge n.656/94, 12 legge n.154/88 سر ایشیا e 76 - 78 d. P.R. n. 131 / 86, in relazione all'art.360, i n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria dedu- ce che l'avviso di liquidazione era un atto dovuto, in quanto il sistema deòlla valutazione automatica impedi- sce una concreta attività valutativa e non richiede una specifica motivazione. Nella specie, a seguito dell'istanza di attribuzio- ne della rendita ex art.12 1. 154/88, l'ufficio, sulla base della rendita catastale comunicata dall'U.T.E., ha determinato il valore, e su questo ha provveduto alla liquidazione delle dovute imposte, essendo il valore tabellare superiore a quello dichiarato. In tale procedimento è, quindi, assente una valuta- zione, per cui non si tratta di accertamento. Nei casi 3 in cui, come nella specie, il valore tabellare succes- sivamente attribuito risulta inferiore a quello tabel- lare, l'ufficio si limita a richiedere la maggiore im- posta dovuta, in quanto dalla richiesta di volersi av- valere delle disposizioni di cui all'art.12 consegue una irrevocabile determinazione dell'imposta con crite- rio tabellare. § 3. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Pur dovendosi condividere sulla scorta di una consolidata giurisprudenza di questa Corte: sentenze n.2055, 6611, 13243/99 e 64/2000 - la tesi sostenuta dall'Avvocatura della sufficienza dell'avviso di liqui- dazione della maggiore imposta dovuta senza necessità di accertamento, nel caso in cui il valore tabellare risulti superiore a quello dichiarato, l'accoglimento della censura non può condurre alla cassazione della decisione, essendo la stessa fondata, oltre che sulla omessa notificazione di un avviso di accertamento, an- che sul rilievo che l'atto impugnato non conteneva, Co- munque, alcuna indicazione sul calcolo dell'imposta do- vuta in relazione ai singoli cespiti, essendo stato ta- le calcolo redatto in misura forfettaria, non consen- tendo, quindi, al contribuente un'adeguata difesa. Poiché tale parte della motivazione, da solo suffi- ciente a sostenere la decisione, non è stato espressa- mente investito da critiche dell'Amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non avendo la parte intimata svolto attività difen- siva in questa sede, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 26 settembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico AltieriAltieri Bruno Saccucci DEPOSITATU IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT Oggi 2.8 MAR. 2003 Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio