Sentenza 17 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
AULA 4 5 5 42 /0 7 502/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 16792/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere Cron. 16580 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD. 22.01.2002 da MA DE TI rapp.to e difeso dall'avv. Valentino Torricelli, del Foro di Lecce, con il quale elett.te domicilia in Roma, via IU Pisanelli, n. 02, già via Pierluigi da Palestrina, n. 19, presso lo studio dell'avv. Alberto Angeletti, giusta procura speciale a margine del ricorso, 7 294 1
- ricorrente -
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale depositata in atti, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 02325/98 del 14.07/16.09.1998, R.G. n. 00778/96, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni AZ;
Udito l'avv. Alberto Angeletti, in virtù di delega dell'avv. Valentino Torricelli, per De SA SO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Lecce in parziale accoglimento dell'appello dell'Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in - appresso Inps) avverso la sentenza del Pretore di Lecce del 25 marzo 1996, con la quale era stata accolta la domanda proposta da SO De SA diretta al riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità con decorrenza I° gennaio 1993, così posticipata la richiesta decorrenza dal 06 ottobre 1989, dichiarava il diritto del De SA all'assegno di invalidità con decorrenza I° gennaio 1998 e condannava l'Istituto al pagamento in favore dello stesso della relativa prestazione economica, oltre accessori dal giorno della maturazione ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991. Osservava il Tribunale che effettivamente, a seguito di nuova consulenza medico legale, le cui argomentazioni e conclusioni faceva proprie, erano risultate malattie invalidanti in stato giuridicamente rilevante solo a partire dal dicembre 1997. 2 2 Ricorre per cassazione De SA SO proponendo unico motivo di censura. L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso De SA SO denuncia violazione dell'art. 1 della legge 12 agosto 1984, n. 222 e insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce il De SA: il consulente di secondo grado aveva rilevato che il consulente di primo grado aveva, a sua volta, motivato l'accoglimento con decorrenza dal 1994 sulla base della sola grave patologia osteoarticolare nonostante tale patologia non determinasse da sola la invalidità giuridicamente rilevante ai fini della concessa prestazione, che, invece, secondo lo stesso consulente di secondo grado, era stata accertata con il sopraggiungere della grave patologia respiratoria, intervenuta solo nel 1997; in realtà, il consulente di primo grado aveva rilevato, con specifico accertamento dallo stesso disposto, la esistenza di una disventilopatia con deficit ventilatorio del 20% nonché radiografia del torace dalla quale era risultata una ipertrofia ventricolare sx del cuore in pneumopatia cronica diffusa;
l'affermazione del consulente di secondo grado, fatta propria dal giudice di appello, del sopraggiungere della grave patologia respiratoria solo nel 1997 era, pertanto, contraddetta dagli accertamenti e assolutamente immotivata o comunque contraddittoriamente motivata. Il ricorso è infondato. La censura, in sintesi, si fonda sulla pretesa erroneità della interpretazione del consulente tecnico di secondo grado circa la motivazione della relazione acquisita in prime cure, che sarebbe evidentemente smentita dagli atti di causa: il primo consulente avrebbe formulato un giudizio di sussistenza della invalidità rilevante ai fini della prestazione con riferimento al solo quadro scheletrico, ancorché anche in detta occasione sarebbe stata rilevata la compresenza di una broncopneumopatia di tipo restrittivo con una partecipazione non irrilevante alla complessiva invalidità accertata;
di conseguenza, la pretesa del secondo consulente tecnico di pervenire al medesimo risultato per effetto della sopravvenuta bronchite cronica asmatiforme enfisematosa sarebbe, in mancanza di una qualche specifica motivazione, in contrasto con dati fattuali pacifici e acquisiti. 3 ふ In realtà, la relazione di consulenza medico-legale di secondo grado, alla lettura di questo Collegio per lo specifico richiamo ad essa da parte del giudice di appello nella motivazione della sentenza, non evidenzia affatto l'errore interpretativo sopra indicato. Detto secondo consulente, infatti, rileva espressamente, fra l'altro, “bronchite cronica, asmatiforme, enfisematosa” in soggetto affetto da remota grave cifoscoliosi dorsale, e precisa che la propria “diagnosi ricalca quella formulata dal CTU della prima fase dibattimentale"; prosegue, tuttavia, che le proprie valutazioni si discostano in modo rilevante nella parte che riguarda l'apparato respiratorio, nel senso che “le riscontrate variazioni obiettive dell'apparato respiratorio, rispetto a quanto era stato registrato da chi ci ha preceduto in questo magistero, condizionano in modo rilevante il periodo dal quale deve farsi decorrere il diritto a godere del beneficio richiesto"; passa, quindi, il consulente ad esaminare le condizioni dell'apparato respiratorio, precisando che le proprie conclusioni su di esso "all'atto della visita medica effettuata dal consulente di prima grado" erano diverse, nel senso che "il reperto toracico era, a nostro avviso, ancora insufficiente a produrre danno di rilevanza, (lo si ripete emitoraci asimmetrici per gibbo cifoscoliotico sin. Convesso. M.V. nella norma. F.V.I. normo-trasmesso> e, in definitiva, la spirometria aveva fatto rilevare solo un deficit ventilatorio del 20%)", e che "solo in epoca certamente posteriore e sicuramente recente, si era costituito il reperto toracico divenuto determinante” e desumibile dalle condizioni rilevate alla sua visita medica ed analiticamente indicate, costituenti quegli aggravamenti che lo avevano determinato, in aggiunta alla “rilevantissima deformazione osteo-articolare" di epoca remota, a considerare, quegli aggravamenti intervenuti, tali da incidere sulla soglia minima di invalidità permanente, superandola, erroneamente ritenuti sussistenti all'epoca della visita del primo consulente. Ed allora, la pretesa erroneità interpretativa non esiste, avendo il consulente di secondo grado semplicemente valutato, in senso difforme dal primo, la incidenza del danno bronchitico sulla capacità di lavoro dell'assicurato, in una al danno scheletrico, alla data della visita della prima consulenza, avendo, poi, accertato l'assenza degli indicati aggravamenti intervenuti in epoca successiva, con relativo spostamento della data di decorrenza della prestazione, quando, cioè, si è avuto il superamento della soglia minima per il riconoscimento della prestazione. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione per mancanza di ogni attività difensiva dell'Inps, costituito solo con procura e non rappresentato all'udienza pubblica.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni AZ IU fanhiruberta Giovanni AZ периши чапись IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17 APR. 2002 IL CANCELLIERE чам со 5